Diritto

Piani di risanamento, analisi multi-scenario per l’attestazione dopo l’emergenza Covid

I principi diffusi dal Cndcec e in consultazione fino al 12 novembre prevedono che durante l’emergenza si possa adottare un’estensione dell’orizzonte temporale anche oltre il quinto anno

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di Paolo Rinaldi

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha terminato una prima revisione – resa ora disponibile per la pubblica consultazione (le osservazioni al documento potranno essere inviate alla mail consultazione@commercialisti.it entro e non oltre il 12 novembre 2020) – dei principi di attestazione dei piani di risanamento. I principi di attestazione sono curati da Aidea (Accademia Italiana di economia aziendale), Fnc (Fondazione nazionale commercialisti), Andaf (Associazione nazionale Direttori amministrativi e finanziari), Apri (Associazione professionisti risanamento imprese) e Ocri (Osservatorio crisi e risanamento imprese). La versione posta in consultazione è stata revisionata dalla Commissione del Consiglio nazionale dei commercialisti.


Il documento originario, risalente al 2014, era stato predisposto dopo diversi anni di prassi, allo scopo di fornire linee guida e supporto all’attività dell’attestatore: a distanza di sei anni, il Cndcec prende atto sia dell’evoluzione normativa che della miglior dottrina e delle interpretazioni giurisprudenziali in materia.

Si tratta di un contributo molto atteso, specialmente in seguito al manifestarsi della pandemia Covid-19, la quale ha messo a dura prova sia la capacità di predisporre piani aziendali, sia e soprattutto di attestare quelli di risanamento – i più difficili, considerando il contesto attuale.

Il Cndcec prende posizione sia su modifiche normative successive all’edizione originaria, rispetto alle quali i precedenti principi non potevano esprimersi, quali ad esempio le moratorie previste dall’articolo 182-septies – ora esaminate dai principi – sia su temi riguardo ai quali la prassi ha consolidato documenti e comportamenti, come ad esempio le comfort letter, o le attestazioni nella transazione fiscale, rispetto alle quali vengono forniti chiarimenti molto attesi.

I principi di attestazione ora si coordinano pienamente con quelli di predisposizione dei piani di risanamento, rilasciati dal Cndcec nel 2017, e che vengono spesso richiamati nel documento in consultazione; numerosi anche i riferimenti anche al Codice della crisi (Dlgs 14/2019), specialmente in chiave interpretativa.

Oltre alle precisazioni e chiarimenti, sono presenti interventi innovativi tra i quali la possibilità di negoziare limitazioni della responsabilità verso la committenza nella lettera di incarico, e numerose precisazioni, specie con riferimento a tematiche delicate ed importanti quali l’indipendenza, l’adeguatezza della struttura e dei tempi di lavoro all’incarico, la nomina degli esperti e dei periti, la capacità del piano di prestarsi ad una fase di monitoraggio e anche la valutazione delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nell’ambito della valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori rispetto alle alternative praticabili.

Il Cndcec interviene poi in modo chiaro e da tutti atteso sulle attestazioni dei piani di risanamento in relazione alla pandemia da virus Covid 19, stabilendo che si tratta di una eccezione alle usuali cause di crisi di impresa e prevedendo che durante l’emergenza post-Covid si possa adottare un’estensione dell’orizzonte temporale anche oltre il quinto anno che solitamente costituisce il limite massimo di durata dei piani e delle attestazioni: ciò a condizione che il debitore motivi adeguatamente la scelta e che l’attestatore la ritenga giustificata, pronunciandosi quindi anche sull’attendibilità delle previsioni successive al quinto anno.

Il Cndcec esprime numerose raccomandazioni per i business più coinvolti dalle conseguenze della pandemia e, con riferimento all’analisi di sensitività – che potrebbe diventare difficilissima da testare – ha optato, in contesti di straordinaria incertezza, per la sua sostituzione con la previsione nei piani di molteplici scenari alternativi.

L’attestatore dovrà in tal caso verificare (o richiedere, in caso non sia così) che il piano li preveda, anche a causa delle forti incertezze presenti, pur senza analizzarli tutti, selezionando quello più probabile, o meno improbabile. L’analisi per scenari dovrà essere accompagnata dalla individuazione di indicatori chiave di performance necessari a segnalare la mancata tenuta del piano e, conseguentemente – coerentemente con quanto previsto anche dal Codice della crisi – i relativi comportamenti correttivi che dovranno essere previsti dal piano stesso.

Terminata la fase di revisione dei principi di attestazione, l’attività del Cndcec al riguardo proseguirà, in quanto con la – presumibile – entrata in vigore al 1° settembre 2021 del Codice della crisi e dell’insolvenza di impresa si renderà necessaria un’ulteriore rivisitazione dei principi di attestazione – e di redazione – dei piani di risanamento.

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