Diritto

Crisi d’impresa, allerta per le microaziende verso il rinvio al 1° settembre 2021

Nello schema di decreto correttivo atteso in Consiglio dei ministri anche la revisione dei criteri che impongono la segnalazione da parte dell’amministrazione finanziaria

di Giovanni Negri

Slittamento dell’allerta anche per le microimprese al 1° settembre 2021, revisione dei criteri che impongono la segnalazione da parte dell’amministrazione finanziaria, modifiche alla designazione del componente ”amico” negli Ocri. Sono solo alcuni degli elementi chiave dello schema di decreto correttivo al Codice della crisi d’impresa che è ormai pronto per l’approvazione finale da parte di uno dei consigli dei ministri in agenda nei prossimi giorni.

Tra le novità dell’ultima versione, accogliendo osservazioni in questo senso arrivate sia dalle commissioni parlamentari, sia dal Consiglio di Stato, sia da Confindustria (che peraltro continua a sollecitare uno slittamento più ampio, fondato sulla necessità di non sovrapporre le conseguenze della crisi economica in atto a una delle principali novità delle riforma con un effetto volano sulle segnalazioni), anche le segnalazioni di allerta indirizzate agli ocri e agli organi di controllo societario, che nel frattempo devono essere adottati, slitta per le piccole imprese dal 15 febbraio al 1°settembre 2021. A essere interessate sono tutte le imprese che negli ultimi 2 esercizi non hanno superato i seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Alla base del rinvio una ragione di omogeneità riconosciuta come ovvia anche dal ministero della Giustizia, per il quale, preso atto che la gran parte delle misure del Codice della crisi non ancora in vigore è stata fatta decorrere, dalla legislazione in emergenza Covid-19, a settembre, non c’era più ragione per un evidente disallineamento.

Nel contesto dell’allerta, il decreto correttivo modifica anche i parametri che vincolano il Fisco a effettuare la segnalazione in relazione all’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’Iva. Considerato da una parte che l’aliquota Iva nella fascia più elevata è pari al 22% e che comunque deve poi essere dedotta l’imposta sugli acquisti, e, dall’altra, che la soglia di rilevanza che l’attuale versione del Codice della crisi fissa nel 30% mai potrebbe essere raggiunta nel trimestre cui si riferisce la liquidazione periodica, l’intervento abbandona il criterio della percentuale per virare su un sistema articolato in scaglioni.

Nel dettaglio, viene precisato in modo netto l’ammontare specifico dell’Iva scaduta e non versata, superato il quale scatta l’obbligo della segnalazione (100.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore a 1 milione; 500.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore a 10 milioni; 1 milione di euro se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente è superiore a 10 milioni).

Fissato poi, colmando una lacuna del Codice che non prevede un limite di tempo precisato, anche un termine entro il quale il creditore Agenzia delle Entrate deve effettuare l’avviso al debitore. Un termine è già previsto espressamente per Inps e Agente della riscossione. Per le Entrate il limite è di 60 giorni di tempo dalla comunicazione di irregolarità, evitando che la tempestività dell’iniziativa, da parte del Fisco, sia affidata soltanto alla sua volontà. «È infatti evidente - si osserva - che la segnalazione dei creditori pubblici qualificati in tanto può rispondere all’esigenza di intercettare le situazioni di crisi prima che divengano irreversibili in quanto detta segnalazione intervenga prima che le situazioni debitorie siano cristallizzate perché molto risalenti nel tempo».

Per quanto riguarda gli ocri , in particolare la loro composizione, il decreto correttivo interviene sul fronte del componente “amico”, cioè di quello dei 3 stabiliti dal Codice che deve essere designato dall’sociazione di categoria cui appartiene il debitore. Si prevede dunque che il referente comunicherà all’associazione 3 nominativi indicati dal debitore scelti tra gli iscritti all’albo e che l’associazione scelgerà nella rosa proposta dal debitore il componente ocri. Respinta l’osservazione della commissione Giustizia della Camera che chiedeva l’introduzione di una sezione speciale dell’albo dei gestori destinati a svolgere la funzione di componente “amico”, anche se non possesso della totalità dei requisiti previsti per i professionisti della crisi. Per il ministero si tratterebbe di un inserimento «foriero di rischi , considerato il ruolo delicatissimo che i gestori della crisi d’impresa sono chiamati a svolgere».

Accolta invece la richiesta di evitare la definizione della domanda di liquidazione giudiziale quando è ancora pendente il termine di massimo di 6 mesi per trovare una soluzione concordata della crisi in sede ocri. Potrà essere svolta però l’attività istruttoria ritenuta necessaria. In questo modo si punta a evitare che i creditori più aggressivi utilizzino la domanda di apertura della liquidazione giudiziale come strumento di pressione sul debitore.

Professionisti, nei piani di gruppo convenienza da dimostrare

Iscrizione più facile all'albo dei gestori della crisi. ma anche estensione del profilo penale di chi entra a comporre gli Ocri. Oltre alla necessità di un surplus di attenzione nella redazione dei concordati, dei piani attestati e degli accordi di ristrutturazione delle holding. È densa la parte del decreto correttivo per i professionisti. A partire dal dimezzamento degli incarichi, da 4 a 2, di curatore, liquidatore o commissario, ricevuti nei 4 anni precedenti che il professionista deve documentare per potersi iscrivere all'albo in sede di prima formazione. In questo modo, è l'intenzione, dovrebbe essere ampliato il numero dei soggetti interessati a ricoprire il ruolo di esperti della crisi d'impresa.

Nei criteri di nomina poi, puntualizza il decreto, l'autorità giudiziaria dovrà tenere in particolare conto il numero delle procedure aperte in ciascun ufficio giudiziario, aspetto cruciale anche in relazione alla necessità di procedere il più possibile a una rotazione degli incarichi nel rispetto dell'efficienza della procedura.

Sul fronte dei gruppi, le modificazioni introdotte riguardano innanzitutto il contenuto del piano o dei piani concordatari collegati, precisando, per consentire ai soci ed ai creditori di valutare in modo più informato e consapevole la convenienza della proposta, ma anche i rischi di un piano unitario o di piani tra loro collegati, che deve essere quantificato il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto dell'esistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o ragionevolmente prevedibili, a causa del collegamento o dall'appartenenza al gruppo e, in secondo luogo, il contenuto dell'attestazione.

È stato precisato, infatti, che compito del professionista indipendente è quello di attestare oltre che la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o dei piani, anche le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario oppure piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa.

Estesa poi al professionista componente dell'Ocri la responsabilità penale per falsa attestazione, nei casi di sovraindebitamento.

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