Diritto

Società, provvisoriamente esecutiva la sentenza non definitiva sulla nullità della delibera assembleare

Per il Tribunale di Cagliari la sentenza di primo grado deve avere la stessa efficacia del provvedimento cautelare all’esito di un giudizio sommario

La sentenza di primo grado che abbia dichiarato la nullità o pronunciato l’annullabilità di una delibera assembleare è provvisoriamente esecutiva poiché l’ordinamento riconosce e persegue in materia societaria l’esigenza di anticipare gli effetti del giudicato, come dimostrato dal rimedio cautelare tipico previsto in materia di invalidità delle deliberazioni. È l’inedita conclusione a cui è approdata la sentenza 499/2020 del Tribunale di Cagliari sezione specializzata in materia di imprese (presidente Tamponi, relatore Caschili).

In particolare la fattispecie era relativa alla sussistenza o meno della legittimazione attiva in quanto l’attore, ad avviso delle parti convenute non era legittimato a chiedere l’invalidità della delibera impugnata, non rivestendo la qualità di socio.

Ad avviso delle parti convenute la sentenza resa in altro giudizio ed oggetto di impugnazione in grado di appello, con cui era stata dichiarata la nullità delle precedenti delibere che avevano determinato l’esclusione dei soci di minoranza ed attori nel nuovo giudizio, avendo natura costitutiva, sarebbe sottratta alla regola della provvisoria esecutività di cui all’articolo 282 del Codice di procedura civile. Concludevano quindi le parti convenute che, il ricorrente non essendo socio, non potrebbe vantare alcuna legittimazione ad impugnarne le delibere successive.

Il Tribunale evidenzia che la materia è particolarmente delicata coinvolgendo da un lato l’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale (articolo 24 della Costituzione) e dall’altro l’esigenza di certezza delle vicende societarie. I giudici evidenziano infatti che se da un lato si avverte l’esigenza che la pronuncia giurisdizionale di primo grado possa attribuire alla parte il diritto leso senza dover attendere l’esito dei successivi gradi di giudizio in un settore, quello dei rapporti sociali, sensibile alla celerità ed alla rapidità delle decisioni, d’altro lato vi è comunque la necessità che i rapporti sociali siano stabili e non suscettibili di capovolgimenti, tali da lasciare l’azione sociale «prigioniera delle alterne fortune giudiziarie dell’impugnazione».

Premesso quanto sopra il Tribunale evidenzia come in materia di impugnazione di delibere societarie il legislatore abbia previsto una tutela ben più avanzata e piena. Lo strumento processuale tipico previsto dall’articolo 2378 del Codice civile, paralizzando gli effetti della delibera impugnata, ha infatti, ad avviso dei giudici una portata analoga a quella della sentenza di annullamento, realizzando in via anticipata e provvisoria gli stessi effetti della pronuncia di merito.

Il provvedimento cautelare tipico in esso previsto è infatti idoneo a paralizzare non solo gli effetti ma anche l’efficacia della delibera impugnata. Al riguardo evidenzia il collegio come l’orientamento che sembra attualmente prevalere in dottrina ed in giurisprudenza, sia infatti quello di estendere la portata anticipatoria del provvedimento cautelare anche alle delibere già eseguite o a quelle self-executing.

Secondo il Tribunale le ragioni che hanno portato il legislatore a introdurre un sistema di tutela anticipata forte e radicale in favore dell’impugnante, esteso alla stessa efficacia del provvedimento impugnato e non limitato a rimuovere taluni dei suoi effetti, non può che avere conseguenze in tema di esecutività della pronuncia non definitiva nel merito.

Ed infatti, non può non riconoscersi alla sentenza di primo grado, resa all’esito di un giudizio a cognizione piena, almeno la stessa efficacia del provvedimento cautelare, reso all’esito di un giudizio sommario.

In caso contrario evidenzia il collegio, il sistema sarebbe privo di coerenza e contraddittorio, attribuendo alla sentenza di primo grado una portata minore rispetto al provvedimento cautelare.

Sulla base di quanto sopra il tribunale ha quindi ritenuto di condividere la tesi della esecutività della sentenza non definitiva in materia di impugnazione di delibera assembleare.


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