Documenti sociali accessibili a pignorati
Il Tribunale di Roma: il titolare della quota pignorata di una Srl conserva la facoltà di accedere all’esame della documentazione sociale
Il titolare della quota pignorata di una Srl conserva la facoltà di accedere all’esame della documentazione sociale. Infatti, le limitazioni all’esercizio dei diritti dei soci, previste dall’articolo 2352 del Codice civile per i casi di pegno o usufrutto sulle partecipazioni (norma relativa alle Spa ma riferibile anche alle Srl), hanno carattere eccezionale e dunque non si applicano ai casi diversi da quelli espressamente indicati nello stesso articolo. Lo afferma il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, in un'ordinanza depositata lo scorso 26 aprile, che conferma un provvedimento dello stesso ufficio in composizione monocratica del precedente 20 gennaio.
La titolare di una quota sociale di una Srl
Il procedimento è stato promosso, in base all’articolo 700 del Codice di procedura civile, dalla titolare della quota sociale di una Srl. Nel maggio 2019 la ricorrente aveva chiesto all’amministratore di poter consultare i documenti relativi alla gestione della società, ma l’accesso le era stato negato con la motivazione che la sua quota era sottoposta a pignoramento. Così la donna si rivolgeva al Tribunale affinché alla Srl fosse ordinato di consentirle l’esame gli atti sociali. Nel confermare l'ordinanza del primo giudice, il collegio osserva che, in caso di pignoramento delle quote sociali di una Srl, l'esercizio dei diritti amministrativi è disciplinato dall’articolo 2352 del Codice civile, richiamato dall’articolo 2471-bis del Codice.
Il tribunale
L’articolo 2352 regola alcune facoltà, che - per il tribunale - «possono interferire con il diritto del creditore a vedere soddisfatto il proprio diritto di credito azionato in sede esecutiva»: come il voto nelle assemblee, che il primo comma dello stesso articolo attribuisce, salvo diverso accordo, al creditore pignoratizio. Invece, tutti gli altri diritti amministrativi spettano sia al socio sia al creditore pignoratizio, come dispone l’ultimo comma dello stesso 2352. Inoltre la «“dissociazione” tra la titolarità della partecipazione sociale con i connessi diritti e la legittimazione all’esercizio degli stessi costituisce ipotesi di carattere assolutamente eccezionale», che dunque si può applicare solo nelle ipotesi specificamente previste dal legislatore. Sicché permane in capo al socio il diritto di controllo sull’attività sociale, trattandosi di facoltà che presenta una stretta correlazione con la proprietà della quota.