Per l’accesso al concordato semplificato non è sufficiente che l’esperto attesti correttezza e buona fede delle trattative; deve invece illustrare come ha svolto in concreto il proprio incarico, lo sviluppo dei negoziati e l’atteggiamento di ciascuna delle parti, e spiegare – in coerenza con le sue precedenti relazioni e pareri – per quali ragioni le trattative siano naufragate.

Sono queste le conclusioni a cui è giunto il Tribunale di Bologna in un decreto del 18 marzo 2025 (presidente e relatore...

Riproduzione riservata Ⓒ