Possibile plusvalenza dalla distribuzione delle riserve
Liquidazione di una società
A norma dell’articolo 86, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, a cui rinvia l’articolo 87, comma 6 dello stesso Tuir, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.
In altri termini, la distribuzione delle riserve di capitale comporta per il socio la riduzione del costo fiscale della partecipazione e qualora l’importo distribuito ecceda il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione si determina una plusvalenza. Tale plusvalenza può fruire del regime pex, se sono rispettati i requisiti previsti dall’articolo 87 del Tuir ed essere pertanto esentato per il 95%. La controllata non sconta invece alcuna tassazione.
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