L'esperto rispondeControlli e liti

Regime premiale solo con dati corretti e completi nel modello Isa

Qualora il raggiungimento di una premialità sia l’effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non si può ritenere legittimo il godimento di un beneficio

di Rosanna Acierno

La domanda

Un mio cliente ha ricevuto un accertamento da spesometro nel quale si contestava l’omissione di 60mila euro di ricavi. Dopo aver proposto ricorso contro l’accertamento, emesso oltre i termini, stante il beneficio del premiale spettante per la congruità con gli studi di settore (non veniva contestata la fedeltà dei dati ma solo incrocio da spesometro) i giudici di primo e secondo grado, nella sentenza, hanno respinto il ricorso asserendo che l’omissione di ricavi per un importo superiore a 50mila determina l’infedeltà dello studio di settore e quindi non spettava il beneficio premiale. A mio avviso l’omissione di ricavi per un importo superiore a 50mila euro permette alle Entrate la sola possibilità di emettere l’accertamento ex articolo 36, lettera d-ter del Dpr 600/72 e non anche la possibilità di dichiarare infedele lo studio di settore. La norma sul premiale circa la riduzione dei termini di accertamento e della fedeltà dei dati dichiarati è riportata nell'articolo 10, commi 9 e 10 del Dl 201/2011. È corretta la mia interpretazione? l'omissione di ricavi non determina mai l'infedeltà Studio Settore? Posso ricorrere in Cassazione punto 3) dell'articolo 360 del Cpc anche con una doppia conforme?

Quanto asserito dall’istante non è condivisibile. In via preliminare, si rileva che l’articolo 9-bis del Dl 50/2017 ha introdotto gli indici sintetici di affidabilità fiscale per esercenti attività d’impresa, arti o professioni. In ragione del diverso "livello di affidabilità fiscale" del contribuente, possono essere riconosciuti determinati benefici, tra cui la riduzione di almeno un anno dei termini di decadenza dal potere di accertamento. In particolare, al raggiungimento dei punteggi di affidabilità...