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Regime semplificato, tassazione ordinaria delle rimanenze per cessata attività

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di Paolo Meneghetti

La domanda

Nel caso di chiusura della partita Iva per cessazione dell’attività (regime Iva semplificato) al 31 dicembre 2017 le rimanenze finali come vanno imputate ai fini Iva e redditi? Andrebbero autofatturate?

Nel regime semplificato per cassa non sono previste particolari esenzioni per la destinazione di beni al di fuori del reddito d’impresa. Anzi l’attuale articolo 66, comma 1 del Tuir cita quali proventi rilevanti quelli derivanti dall’operazione di cui all'articolo 57 del Tuir, appunto l’autoconsumo di beni. Quindi il valore normale delle rimanenze al 31 dicembre 2017 diviene un componente positivo di reddito. Ai fini Iva non esiste norma derogatoria rispetto all’articolo 2, comma 2, punto 5 del Dpr 633/72 secondo il quale la destinazione di beni al consumo personale (che si manifesta al momento della cessazione della attività) è considerata cessione per la quale va versata Iva in base al costo di acquisto delle stesse rimanenze.

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