Adempimenti

Ritenute appalti, Iva teorica per le cessioni in split payment

Il Mef in commissione Finanze alla Camera avanza una soluzione che consente di rispettare il parametro del 10%

di Giuseppe Latour

Iva teorica per consentire di rispettare il parametro del 10% dei versamenti anche a chi utilizza dosi robuste di split payment o di reverse charge. È questa la soluzione ipotizzata dal ministero dell’Economia in una risposta fornita durante il question time in commissione Finanze alla Camera su una domanda di Gian Mario Fragomeli (Pd): nel conteggio che consente di verificare l’esistenza del requisito richiesto per l’emissione del Durf rientra, in questo modo, anche l’Iva versata dal committente per conto del suo fornitore.

L’interrogazione riprende un tema sollevato nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore: il parametro dei versamenti registrati non inferiore al 10% - spiega il ministero nella sua risposta - «risulta essere un obiettivo di difficile raggiungimento per alcune tipologie di imprese edili, in particolare le cooperative e le imprese soggette al meccanismo dello split payment». La soglia del 10% è, cioè, molto difficile da superare nel caso in cui i versamenti Iva non vengano effettuati, perché passano direttamente dal committente, come previsto per lo split payment.

Il Mef, dopo avere sentito l’amministrazione finanziaria, spiega, allora, che «l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti comporta che l’imposta dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti e società (quali enti pubblici economici, fondazioni e società partecipate in via maggioritaria da pubbliche amministrazioni, società quotate nell’indice Ftse Mib) sia versata, anziché dal cedente prestatore, dall’acquirente destinatario». Questo serve a garantire che la cifra sia materialmente pagata all’Erario, ma ha l’effetto collaterale descritto prima.

Il problema del rispetto del tetto del 10% è allora evidente ma, secondo il Mef, potrebbe essere risolto. Dal momento che la scissione dei pagamenti porta una deroga al meccanismo ordinario di gestione dell’Iva, «potrebbe ritenersi – dice la risposta del ministero - che l’importo soggetto a split payment, anche se non confluisce nel conto fiscale dei pagamenti effettuati dall’impresa appaltatrice, sia conteggiato quale Iva teorica nella soglia dei suddetti versamenti», per arrivare all’emissione del certificato di regolarità fiscale.

Un discorso simile può essere fatto per l’inversione contabile, il reverse charge, che riguarda il settore edile e che all’atto pratico ha un effetto vicino a quello dello split payment. Anche in questo caso l’Iva, infatti, è versata direttamente dal committente e, addirittura, non confluisce nel conto fiscale del prestatore dell’opera o del servizio. Anche questo importo potrà essere conteggiato come Iva teorica rispetto ai parametri legati alla regolarità fiscale.

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