Adempimenti

Ritenute e appalti, con lo split payment deve pesare l’Iva pagata dai clienti

I nuovi adempimenti si scontrano con le regole sullo split payment: i mancati versamenti penalizzano i fornitori

di Valentino Tamburro

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di ritenute e compensazioni nell’ambito dei contratti di appalto, gli operatori economici ed i professionisti che li assistono stanno affrontando una serie di criticità operative che, in alcuni casi, derivano dalla contemporanea applicazione di una serie di disposizioni anti-evasive.

Un esempio su tutti è quello degli appaltatori che emettono prevalentemente fatture attive alle quali si applica lo split payment. In molti casi, infatti, nonostante tale categoria di contribuenti non abbia pendenze tributarie superiori a 50mila euro, il fatto di presentare le liquidazioni periodiche Iva con un saldo a credito potrebbe incidere in maniera negativa in relazione al raggiungimento della soglia del 10 per cento dell’ammontare dei versamenti effettuati nel triennio 2016-2018, rispetto ai ricavi dichiarati, e pregiudicare così il rilascio del Durf.

I chiarimenti contenuti nella circolare n. 1/E del 2020
Con la circolare n. 1/E, l’agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in relazione alle modalità di calcolo della soglia del 10 per cento, ammettendo la possibilità di comprendere, tra i versamenti effettuati nel triennio, quelli corrispondenti all’imposta teorica relativa al reddito complessivo proprio della società consolidata attribuito al consolidato fiscale. In relazione ai versamenti Iva non effettuati dal fornitore, a causa dell’applicazione dello split payment, invece, nella circolare non è contenuto alcun chiarimento.

Le possibili distorsioni
Lo split payment è stato introdotto nel 2015 ed è stato oggetto di successive modifiche, tra le quali alcune sono entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2017 ed altre a partire dal 1° gennaio 2018. Considerati i vari dubbi interpretativi emersi in occasione delle predette modifiche, con la circolare n. 27/E del 7 novembre 2017, sono stati fatti salvi i comportamenti degli operatori tra il 1° luglio 2017 e la data di emanazione della circolare, dovuti ai dubbi interpretativi.

Con la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018, inoltre, sono stati fatti salvi i comportamenti degli operatori tra il 1° gennaio 2018 e la data di emanazione del documento di prassi, in linea con quanto previsto dall’art. 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente. Ciò ha comportato la correttezza formale delle fatture emesse con il regime ordinario, le quali avrebbero dovuto essere emesse con il regime dello split payment e viceversa.

Il caso
L’incertezza normativa derivante dai predetti interventi del legislatore, i cui effetti sanzionatori sono stati neutralizzati dai documenti di prassi dell’agenzia delle Entrate, potrebbe ora sortire i suoi effetti sia a favore che a svantaggio dei contribuenti. Si pensi al caso di un contribuente che nel 2017 o nel 2018, in attesa delle istruzioni delle Entrate, abbia emesso, considerati i dubbi interpretativi, una fattura avente un importo considerevole applicando il regime dello split payment anziché quello ordinario. Da un punto di vista sanzionatorio, nei confronti di tale contribuente non troverebbe applicazione alcuna sanzione.

L’impatto negativo dell’errore
Con le nuove disposizioni in materia di regolarità fiscale, invece, l’errore commesso nel 2017 o nel 2018, seppure non sanzionabile, potrebbe avere un impatto negativo sul rilascio del Durf. Ciò in quanto l’Iva che avrebbe dovuto concorrere alla determinazione dell’Iva periodica dovuta dal contribuente, ove la fattura fosse stata emessa correttamente, essendo stata versata dal proprio cliente in virtù dell’applicazione dello split payment, non risulta registrata nel conto fiscale dell’appaltatore e non sembrerebbe rilevare, in assenza di chiarimenti da parte delle Entrate, nel computo dei versamenti effettuati per l’ottenimento del Durf.

La possibile soluzione
In linea con i chiarimenti forniti con la circolare n. 1/E del 2020 in relazione all’imposta teorica nell’ambito del consolidato fiscale, considerata la peculiarità del regime split payment, anche l’Iva versata dai clienti, in luogo dei fornitori, nell’ambito delle fatture emesse con il meccanismo della scissione dei pagamenti, dovrebbe essere considerata nel computo della soglia del 10 per cento per l’ottenimento del Durf degli appaltatori.

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