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Snc in liquidazione, l’immobile assegnato ai soci incrementa il valore della partecipazione

L’eventuale reddito da tassare va indicato nel quadro RH. Nei righi da RH1 a RH4 in colonna 2 va indicato il codice 5 o 6 a seconda che la società sia in contabilità ordinaria o semplificata

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di Gianluca Dan

La domanda

Una Snc nel corso dello stesso anno viene messa in liquidazione e conclude il procedimento liquidatorio assegnando l’unico immobile ai due soci. Attraverso questa operazione si realizza una plusvalenza determinata come differenza tra il valore normale del bene assegnato e il suo costo fiscalmente riconosciuto. Tale plusvalenza verrebbe attribuita ai soci per trasparenza contribuendo ad incrementare il valore fiscale della partecipazione ai sensi dell’articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986. È corretto affermare che il valore normale del bene assegnato ai soci in sede di liquidazione sarebbe dunque compensato dal maggior valore fiscale della partecipazione, non determinandosi, relativamente a questa operazione, alcun reddito da liquidazione ai sensi dell’articolo 20-bis del Tuir? Quali sono i quadri della dichiarazione dei redditi dei soci interessati da questa operazione?
D.R. – Macerata

La risposta è affermativa. Nel caso indicato dal lettore la plusvalenza derivante dall’assegnazione dell’immobile ai soci incrementa il costo fiscale della partecipazione in misura pari al reddito imputato per trasparenza. Questo riduce il reddito dei soci determinato ai sensi dell’articolo 20-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, pari alla differenza tra il valore nomale dell’immobile e il costo fiscale della partecipazione stessa. L’eventuale reddito da assoggettare a tassazione sarà indicato nel quadro RH avendo cura di esporre nei righi da RH1 a RH4 in colonna 2 il codice 5 o 6 a seconda che la società di persone sia in contabilità ordinaria o semplificata, ovvero compilando il quadro RM alla sezione II qualora si fruisca della tassazione separata.

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