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Superbonus, le due unità costruite su un unico lotto sono un minicondominio se entrambe accatastate

110%

di Marco Zandonà

La domanda

Sono unico proprietario di due unità immobiliari residenziali con relative pertinenze costruite su un lotto indiviso recintato con un unico accesso, ciascuna con ingresso indipendente, che costituiscono “condominio” a schiera orizzontale: tutto lo scoperto e le opere che vi insistono sono comuni alle due unità. La prima unità in cui abito, accatastata ed agibile, è stata costruita negli anni ’70, mentre la seconda, costruita di recente in ampliamento alla prima con l’attuale tecnologia, seppur accatastata, non è ancora agibile perché mancano alcune finiture (pavimenti, accessori dei bagni, caldaia, allacciamenti ai servizi pubblici ed altre piccole finiture). Posso ottenere, per la prima unità, il superbonus 110% avente scadenza 31 dicembre 2023, per interventi trainanti e trainati condominiali, oppure posso ottenere, per gli stessi interventi, solo il bonus 50% come interventi di ristrutturazione? L’eventuale bonus posso in parte cederlo e in parte tenerlo, suddividendolo tra parenti conviventi?
F.S. – Treviso

Nel caso di specie, sussistono gli estremi del minicondominio con unico proprietario solo se anche la seconda unità abitativa è regolarmente accatastata anche in assenza di finiture. Ai fini del 110% (articoli 119 e 121 del decreto legge 34/2020, convertito in legge 77/2020, articolo 1, commi 28-36 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, circolari 24/E e 30/E del 2020), infatti, occorre intervenire su unità esistenti e accatastate prima dell’inizio dei lavori (non in F/3, che sono fabbricati in corso di ultimazione). Solo in tal caso si seguono le regole del minicondominio anche per i termini di scadenza, cioè spese sostenute agevolate, nei limiti del plafond, entro il 31 dicembre 2023. In caso contrario, valgono le scadenze previste per le unifamiliari (30 giugno 2022, o 31 dicembre 2022 se, al 30 giugno 2022, sono stati eseguiti il 30% dell’importo complessivo dei lavori, termine in via di proroga con i prossimi provvedimenti del Governo annunciati nei giorni scorsi). In ogni caso, per gli stessi interventi fatti sulle unità regolarmente accatastate come abitazione si applica, in alternativa, la detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie (sino al 31 dicembre 2024, poi ridotta al 36% dal 1° gennaio 2025, articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, commi 37, della legge 30 dicembre 2021 , n. 234, legge di Bilancio per il 2022). Sia per il 110%, sia per il 50%, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare per il pagamento con la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo a norma dell'articolo 121 del decreto legge 34/2020 convertito nella legge 77/2020. Il diritto alla detrazione compete anche ai familiari conviventi che sostengono direttamente le spese (fatture a loro intestate e bonifici da loro eseguiti, circolare 7/E del 2021).

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