Settimana FiscaleAgendaAdempimenti fiscali e previdenziali

Scadenze fiscali dal 15 al 28 aprile, versamenti Iva e ritenute

di Paolo Sardi

settimana-fiscale

15 aprilePrelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento.

Il versamento riguarda la seconda rata del II periodo contabile (marzo-aprile), pari al 25% del PREU dovuto per il VI periodo contabile (novembre-dicembre) dell'anno precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 5156 - prelievo erariale unico ed interessi - II periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, TULPS (Rm 6 settembre 2007, n. 239/E).

FrequenzaRateale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato


15 aprileFatture di modesto valore

Indicazioni

Termine ultimo per registrare in un unico documento riepilogativo tutte le fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a Euro 300.

Dall'1 gennaio 2019 è prevista l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all'interno del territorio italiano. L'obbligo non modifica le disposizioni di cui all'articolo 6, Dpr 695/1996. Pertanto, è prevista la possibilità di emettere un documento riepilogativo contenente i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro.

Le fatture di valore inferiore ai 300,00 euro vanno entro oggi registrate nel relativo registro.

Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore ad euro 300,00 può essere annotato con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

FrequenzaMensile

15 aprileFatturazione differita (formato elettronico)

Indicazioni

Termine ultimo per l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

L'agenzia delle Entrate nella guida alla E-fattura specifica che: "Dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all'utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l'obbligo di rilasciare al cliente - al momento dell'operazione - un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta".

Con la Cm 14/E/2019 è stato chiarito che la data della fattura è rappresentata dalla data dell'ultimo documento di trasporto o di attestazione del servizio emesso per certificare l'effettuazione dell'operazione.

Con la Risposta Interpello 24 settembre 2019, n. 389/E, è stato chiarito che nella fattura elettronica differita si può indicare la data della fine del mese in cui le operazioni sono state effettuate e spedire la fattura elettronica al SdI entro il 15 del mese successivo.

N.B. Dal 24 ottobre 2018 le fatture emesse vanno annotate nell'apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione fino al 23 ottobre 2018 entro 15 giorni (dalla data di emissione) - nell'ordine progressivo di numerazione loro attribuito e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione, cioè devono partecipare alla liquidazione periodica in relazione alla data di emissione e non a quella di registrazione.

Registro delle vendite o dei corrispettivi. La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell'Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;

- violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni non imponibili o esenti: sanzione dal 5% al 100% dei corrispettivi non documentati/registrati con un minimo di euro 516;

- registrazione con indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non documentata, con un minimo di euro 516;

- omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell'importo non versato.

Sanzione penale:

- emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l'importo è inferiore a euro 154.937,07 per periodo d'imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni.


15 aprileAssociazioni sportive dilettantistiche, registrazioni contabili

Indicazioni

Le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 500.000 devono annotare l'ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Annotazione nel prospetto approvato con Dm 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

FrequenzaMensile

16 aprileAccise, versamento

Indicazioni

Scade oggi il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

N.B.: restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (ad esempio gas metano).

Modalità di versamento: con il Modello F24 telematico.

FrequenzaMensile

16 aprileImposta sugli intrattenimenti

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti per le attività di carattere continuativo svolte nel mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.


16 aprileImposta sostitutiva sui premi di produttività

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese (articolo 1, commi 481-482 Legge 228/2012).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente; 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione; 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato;

- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.

Sanzione penale:

- mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni.


16 aprileRitenute locazioni brevi, versamento

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle ritenute operate sui pagamenti delle locazioni brevi avvenuti nel mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24.

NB: Per consentire la corretta indicazione nel modello F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale".

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato


16 aprileRitenute su redditi di capitale

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese precedente relativi a:

- obbligazioni e titoli similari italiani o esteri;

- certificati di deposito e buoni fruttiferi.

Versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese precedente relativi a:

- accettazioni bancarie;

- interessi, premi, ecc.;

- interessi su obbligazioni corrisposti da non residenti;

- altri redditi di capitale (diversi dai precedenti);

- interessi corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche;

- cambiali finanziarie;

- proventi di titoli atipici;

- interessi corrisposti a imprese estere;

- cessione a termine di obbligazioni e operazioni pronto contro termine;

- prestito di titoli;

- cessione a termine di valute estere;

- OICVM esteri;

- proventi pagati a non residenti tramite stabili organizzazioni estere di imprese residenti;

- proventi pagati alle stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'erogante;

- proventi derivanti da depositi dei privati a garanzia di finanziamenti a imprese residenti.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 1024 - accettazioni bancarie; 1025 - obbligazioni e titoli similari italiani o esteri, certificati di deposito e buoni fruttiferi, interessi, premi, ecc.; 1029 - interessi su obbligazioni corrisposti da non residenti;

1030 - altri redditi di capitale (diversi dai precedenti), interessi corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche, cambiali finanziarie; 1031 - interessi corrisposti a imprese estere; 1032 - cessione a termine di obbligazioni e operazioni pronto contro termine, prestito di titoli; 1058 - cessione a termine di valute estere; 1105 - OICVM esteri; 1243 - proventi pagati a non residenti tramite stabili organizzazioni estere di imprese residenti, proventi pagati alle stabili organizzazioni estere di imprese residenti; 1245 - proventi derivanti da depositi dei privati a garanzia di finanziamenti a imprese residenti.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa: - omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato; - omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto. Sanzione penale: - mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni.


16 aprileImposta di fabbricazione e consumo

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente al netto dell'acconto versato.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 2802 - Accisa spiriti; 2803 - Accisa birra; 2804 - Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi; 2805 - Accisa gas petroliferi liquefatti; 2806 - Accisa sull'energia elettrica; 2807 - Addizionale energia elettrica; 2808 - Addizionale energia elettrica; 2809 - Accisa sul gas naturale per autotrazione; 2810 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica; 2811 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica; 2812 - Denaturanti e prodotti soggetti a I.F. - Contrassegni di Stato; 2813 - Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo; 2814 - Accisa sul gas naturale per combustione; 2815 - Imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica; 2816 - Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume; 2817 - Tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto; 2818 - Entrate accise eventuali e diverse; 2819 - Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume; 2845 - Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione; 2846 - Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione; 2847 - Accisa sull'alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.


16 aprileCapital gain regime del risparmio gestito, versamento imposta sostitutiva in caso di revoca del mandato

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione in caso di revoca del mandato nel corso del secondo mese precedente.

Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24.

Codice tributo: 1103 - imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato


16 aprileCapital gain regime del risparmio amministrato, versamento imposta sostitutiva

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate e percepite dal contribuente entro il secondo mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 1102 - imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.


16 aprileRitenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a:

- salari, stipendi, pensioni, ecc.;

- prestazione fondi pensione;

- mance dei croupiers;

- emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr);

- pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive;

- compensi ai soci lavoratori di cooperative;

- rendite vitalizie a tempo determinato;

- compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità;

- altri assegni periodici di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i, Dpr 917/1986;

- indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l'esercizio di funzioni pubbliche;

- borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale;

- redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società;

- collaborazioni a giornali, riviste ecc.;

- distributori a domicilio di giornali;

- indennità di fine rapporto ed equipollenti.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 1001: salari, stipendi, pensioni, prestazione fondi pensione, mance dei croupiers; 1002: emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr); 1004: pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive, compensi ai soci lavoratori di cooperative, rendite vitalizie a tempo determinato, compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità, indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l'esercizio di funzioni pubbliche, borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale, redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società, collaborazioni a giornali, riviste, distributori a domicilio di giornali; 1012: indennità di fine rapporto ed equipollenti.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato;

- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.

Sanzione penale:

- mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni.


16 aprileAddizionale comunale Irpef, acconto

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento della rata dell'acconto sull'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 3847 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.


16 aprileRitenute su bonifici ristrutturazioni edilizie e spese per risparmio energetico

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 1039 - Ritenuta operata da Banche e poste italiane spa all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta ai sensi dell'articolo 25 del Dl 78/2010.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato;

- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.

Sanzione penale:

- mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni.


16 aprileRitenute su pignoramenti presso terzi

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sui pignoramenti presso terzi relative al mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 1049 - ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - articolo 21, comma 15, legge 449/1997, come modif. dall'articolo 15, comma 2 , Dl 78/2009.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato;

- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.

Sanzione penale:

- mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni.


16 aprileRitenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d'autore e simili

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:

- compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale;

- compensi per prestazioni occasionali (salvo che si tratti di compensi di importo inferiore a euro 100 corrisposti da enti non commerciali);

- compensi corrisposti ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro;

- cessione di diritti d'autore da parte degli stessi autori o da parte di eredi o donatari;

- diritti e opere dell'ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate;

- compensi a stranieri per prestazioni di lavoro autonomo in Italia;

- compensi a stranieri per brevetti e diritti d'autore;

- partecipazione agli utili dei fondatori di società di capitali;

- compensi a sportivi professionisti per prestazioni di lavoro autonomo.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 1040 - ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l'esercizio di arti e professioni.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato;

- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto. Sanzione penale:

- mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni.


16 aprileRitenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:

- provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d'affari e per prestazioni occasionali;

- provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;

- indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;

- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 1040 - provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d'affari e per prestazioni occasionali; provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio; indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato;

- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.

Sanzione penale:

- mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni.


16 aprileVersamento addizionale su compensi a titolo di bonus e stock options

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'addizionale sui compensi corrisposti il mese precedente sotto forma di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options; 1054 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sicilia e versata fuori regione; 1055 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1056 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione; 1059 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options versati in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturati fuori dalle predette regioni; 1684: Addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e stock options di cui all'articolo 33 del Dl 78/2010, versamento in autotassazione.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.


16 aprileRitenute su polizze vita

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi corrisposti nel mese precedente relativi a:

- proventi di polizze vita (esclusa morte).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 1050 - ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazione sulla vita.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato


16 aprileImposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti di obbligazioni

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva, risultante dal conto unico relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da:

- banche;

- società per azioni quotate;

- Stato ed enti pubblici, maturati a favore dei nettisti.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 1239 - imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.


16 aprileVersamento Iva mensile

Indicazioni

Per i contribuenti Iva mensili scade oggi il termine per liquidare e versare l'imposta a debito dovuta per il mese precedente se superiore a 100 euro.

N.B.: i contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi, e ne abbiano dato comunicazione alle Entrate, possono fare riferimento all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

Il versamento va effettuato con il Modello F24:

- on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;

- mediante l'home banking.

Codice tributo: 6003 - versamento Iva mensile marzo.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.


16 aprileSplit Payment

Indicazioni

Termine per il versamento dell'Iva dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito della «scissione dei pagamenti».

Sul sito Internet del dipartimento finanze sono disponibili gli elenchi dei soggetti (pubblica amministrazione e società o enti collegati) interessati per il 2024 allo split payment per le cessioni o prestazioni effettuate nei loro confronti.

Modello F24 EP con modalità telematiche.

Codice tributo: 620E - Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti articolo 17 ter, Dpr 633/1972.

FrequenzaMensile

16 aprileRitenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle ritenute del 4% sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato;

- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.

Sanzione penale:

- mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni


16 aprileRitenute su premi e vincite

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese solare precedente relativi a:

- premi di lotterie, tombole, pesche a favore di enti e comitati di beneficenza;

- premi di giochi di abilità in spettacoli televisivi e altre manifestazioni;

- premi, superiori a euro 51,65, per competizioni sportive;

- altre vincite e premi (esclusi lotto, lotterie nazionali e totocalcio), comprese le operazioni a premio;

- premi di cultura ad autori di opere se non ceduti a chi premia.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 1046 - premi di lotterie, tombole, pesche a favore di enti e comitati di beneficenza; 1047 - premi di giochi di abilità in spettacoli televisivi e altre manifestazioni, premi, superiori a euro 51,65, per competizioni sportive; 1048 - altre vincite e premi (esclusi lotto, lotterie nazionali e totocalcio), comprese le operazioni a premio, premi di cultura ad autori di opere se non ceduti a chi premia.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.


16 aprileTobin tax, versamento

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24. I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211. I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.

Codici tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - articolo 1, comma 491, legge 228/2012; 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - Articolo 1, comma 492, legge 228/2012; 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - Articolo 1, comma 495, legge 228/2012.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.


16 aprileRitenute su dividendi e utili

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel trimestre solare precedente relativi a:

- dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d'investimento;

- dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da IRES;

- dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti IRES;

- dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 1035 - dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d'investimento, dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires, dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires; 1036 - dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

FrequenzaTrimestrale

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato;

- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto


17 aprileRavvedimento breve omessi versamenti di imposte e ritenute

Indicazioni

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 18 marzo 2024.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 1,5% (oltre agli interessi legali).

Con decorrenza dall'1 gennaio 2024 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 2,5% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2023 era pari allo 5% in ragione d'anno).

Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta.

Codici tributo: 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef; 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione; 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva; 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria; 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires; 8907 - Sanzione pecuniaria Irap; 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.


22 aprileConai: dichiarazione mensile e liquidazione del contributo ambientale

Indicazioni

Per i produttori e gli importatori di imballaggi scade oggi il termine per:

- presentare la dichiarazione mensile relativa al mese precedente, con l'elenco contenente il numero e la data di protocollo Iva attribuiti alle bolle doganali;

- liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente sulla base delle fatture emesse.

Modalità:

- dichiarazione: modulistica predisposta dal Conai presentata in via telematica;

- liquidazione: modello conforme a quello approvato dal Conai.

Il versamento del contributo si effettua entro il 90° giorno successivo alla liquidazione.

FrequenzaMensile

22 aprileComunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo

Indicazioni

Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2023 dai soggetti nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000 ed inferiore a 15.000 euro.

Ai sensi dell art. 18, Dl 124/2019, a decorrere dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia entro cui è possibile effettuare pagamenti in contanti è fissata a euro 2.000. Dal 1° gennaio 2022 il limite è sceso a euro 1.000.

Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Si precisa che la Comunicazione deve essere effettuata inviando necessariamente i dati in forma analitica.

FrequenzaAnnuale

22 aprileMisuratori fiscali, trasmissione dati

Indicazioni

Per i fabbricanti e i laboratori di verifica abilitati, scade oggi il termine per comunicare in via telematica all'agenzia delle Entrate i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica dei misuratori fiscali effettuate nel primo trimestre.

FrequenzaTrimestrale

26 aprilePresentazione modelli Intrastat

Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente.

N.B. Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato alcune modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dall'1 gennaio 2022.

In estrema sintesi, si ricorda che:

- sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;

- è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.

Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).

Dall'1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino.

La presentazione avviene esclusivamente in via telematica.

Invio telematico con il nuovo Programma Intr@Web oppure all'agenzia delle Entrate.

FrequenzaMensile

Sanzioni

L’articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997 diisciplina le violazioni in materia di elenchi Intrastat sanzionando l’omessa presentazione, incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi Intrastat.

La sanzione prevista va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun elenco Intrastat omesso o irregolare. È ridotta alla metà se entro 30 giorni dall'invito da parte degli Uffici competenti a ricevere gli elenchi, il contribuente provvede a presentare l'elenco omesso o a correggere quello compilato in modo irregolare.

Non è sanzionata la correzione spontanea degli elenchi con i dati mancanti o inesatti.


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