Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 20 agosto 2026.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Con decorrenza dall'1 gennaio 2026 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 1,6% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2025 era pari allo 2% in ragione d'anno).
La modifica ha effetto per gli interessi da ravvedimento (articolo 13 del Dlgs 472/1997) maturati dal prossimo anno, come pure per il calcolo degli interessi non determinati per iscritto (articolo 45, comma 2, del Tuir) e degli interessi di mora (articolo 89, comma 5, del Tuir).
Le nuove misure delle sanzioni dall'1 settembre 2024 sono pari a:
- 25% per ritardi oltre i 90 giorni dall'ordinaria scadenza;
- 12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni;
- 0,834% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno.
Per eventuali indebite compensazioni: per l’indebito utilizzo di crediti non spettanti sono al 25% ed al 70% per gli inesistenti.
Nel caso di credito inesistente i cui requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio e quindi varierà dal 105% al 140%.
Codici tributo: 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef; 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione; 8904 - Sanzione pecuniaria Iva; 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva; 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria; 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires; 8907 - Sanzione pecuniaria Irap; 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 20 agosto 2026.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Con decorrenza dall'1 gennaio 2026 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 1,6% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2025 era pari allo 2% in ragione d'anno).
La modifica ha effetto per gli interessi da ravvedimento (articolo 13 del Dlgs 472/1997) maturati dal prossimo anno, come pure per il calcolo degli interessi non determinati per iscritto (articolo 45, comma 2, del Tuir) e degli interessi di mora (articolo 89, comma 5, del Tuir).
Le nuove misure delle sanzioni dall'1 settembre 2024 sono pari a:
- 25% per ritardi oltre i 90 giorni dall'ordinaria scadenza;
- 12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni;
- 0,834% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno.
Per eventuali indebite compensazioni: per l’indebito utilizzo di crediti non spettanti sono al 25% ed al 70% per gli inesistenti.
Nel caso di credito inesistente i cui requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio e quindi varierà dal 105% al 140%.
Codici tributo: 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef; 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione; 8904 - Sanzione pecuniaria Iva; 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva; 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria; 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires; 8907 - Sanzione pecuniaria Irap; 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.
Termine ultimo per la presentazione, da parte delle associazioni senza fini di lucro, operanti per la realizzazione o partecipanti a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, del modello per chiedere l'esenzione da Ires.
La presentazione avviene con modalità telematica.
Per i produttori e gli importatori di imballaggi scade oggi il termine per:
- presentare la dichiarazione mensile relativa al mese precedente, con l'elenco contenente il numero e la data di protocollo Iva attribuiti alle bolle doganali;
- liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente sulla base delle fatture emesse.
Modalità:
- dichiarazione: modulistica predisposta dal Conai presentata in via telematica;
- liquidazione: modello conforme a quello approvato dal Conai.
Il versamento del contributo si effettua entro il 90° giorno successivo alla liquidazione.
Ai fini della dichiarazione periodica e del versamento del Contributo Ambientale, sono previste diverse procedure: per l’importazione di imballaggi vuoti una procedura analoga a quella dei produttori, per l’importazione di merci imballate una procedura ordinaria, una semplificata e per le piccole imprese, anche una procedura forfetaria si veda la Circolare Conai 2 dicembre 2019 e la circolare Conai 17 dicembre 2024.
Termine ultimo per il versamento del prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi da intrattenimento. Il versamento riguarda la quarta rata del IV periodo contabile (luglio-agosto), pari al Preu dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codice tributo: 5158 - prelievo erariale unico ed interessi - IV periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, Tulps (Rm 6 settembre 2007, n. 239/E ).
Termine ultimo per il versamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento, relativo al IV periodo contabile (luglio-agosto).
Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24-accise.
Termine ultimo per la presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente.
N.B. Con la Determinazione agenzia delle Dogane 4 febbraio 2026, n. 84415, è stata elevata la soglia per presentare il modello INTRA-2 bis con periodicità mensile.
Sono tenuti all’adempimento con periodicità mensile i soggetti passivi il cui ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni in almeno uno dei quattro trimestri precedenti sia uguale o superiore a 2.000.000 di euro. La soglia precedente era fissata a 350.000 euro.
La novità si applica a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026.
Inoltre, si ricorda che:
- sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;
- è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.
Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).
Dall'1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino.
La presentazione avviene esclusivamente in via telematica.
Invio telematico con il nuovo Programma Intr@Web oppure all'agenzia delle Entrate.
Termine ultimo per il versamento del prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi da intrattenimento. Il versamento riguarda la prima rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del Preu dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codice tributo: 5159 - prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, Tulps (Rm 6 settembre 2007, n. 239/E).
Le società che entro oggi hanno assegnato o ceduto ai propri soci beni mobili o immobili iscritti in pubblici registri e non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa possono usufruire di un regime fiscale agevolato.
L’assegnazione agevolata prevede il versamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, Ires e Irap
sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati pari all’8% o al 10,5% per le società di comodo (in caso di utilizzo di riserve in sospensione d’imposta è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 13%).
La norma è stata riproposta con impostazione simile dall’articolo 1, commi 100-106, Legge 197/2022, per gli atti stipulati entro il 30 settembre 2023, dall’articolo 1, commi 31-37, Legge 207/2024 per gli atti sottoscritti entro il 30 settembre 2025 e, infine, dall’articolo 1, commi 35-40 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 per le assegnazioni e trasformazioni perfezionate entro il 30 settembre 2026 con riferimento ai soci esistenti al 30 settembre o ai loro eredi.
L’imposta sostitutiva va versata, con il modello F24 telematico, in 2 rate:
- la prima rata (pari al 60%) entro oggi;
- la seconda rata (pari al 40%) entro il 30 novembre 2026.
Codici tributo: 1836 - imposta sostitutiva 8% - 10,5% sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto; 1837 - imposta sostitutiva 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano.
Termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva con effetto a partire dal 2027.
N.B. Se il modello viene presentato tra il 1° gennaio e il 30 settembre l'opzione ha decorrenza dal periodo d'imposta successivo. Se il modello viene, invece, presentato tra il 1° ottobre e il 31 dicembre l'opzione ha effetto dal secondo periodo d'imposta successivo.
La dichiarazione deve essere presentata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.
Il modello dev'essere sottoscritto da tutti i partecipanti e presentato dal legale rappresentante del Gruppo Iva.
Scade oggi il termine per la presentazione della domanda di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 da parte delle imprese agricole. Il Decreto Masaf 24 luglio 2026 ha definito i criteri applicativi per la fruizione del contributo straordinario ed entro 10 giorni dalla pubblicazione del Decreto saranno emanate le istruzioni operative dell'Agea.
Rientrano tra i mezzi ammessi trattori agricoli o forestali, macchine operatrici semoventi, macchinari per la lavorazione del terreno e la raccolta, sollevatori telescopici ad uso agricolo, motopompe, gruppi elettrogeni, strumenti leggeri e impianti di riscaldamento per serre, mentre restano tassativamente escluse le uscite riguardanti il carburante per autovetture, veicoli per il trasporto commerciale non agricolo e macchinari non collegati al ciclo produttivo.
Termine ultimo per la trasmissione del modello 730/2026 per le dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti dall'1 settembre al 30 settembre.
Presentazione del 730:
- attraverso strumenti telematici dell'Agenzia per CAF e professionisti
- direttamente all'Agenzia delle entrate tramite l'applicazione web dedicata.
Tra le principali novità relative al 730/2026 segnaliamo:
- la rimodulazione degli scaglioni di reddito e relative aliquote Irpef, con l’adeguamento delle detrazioni
sui redditi di lavoro;
- la revisione delle detrazioni per i familiari a carico con l’aggiornamento del Prospetto;
- il riordino delle detrazioni per oneri in presenza di redditi superiori a 75.000 euro.
Per i soggetti passivi Iva scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relative al secondo trimestre 2026.
Sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, i contribuenti in regime forfetario).
In data 14 marzo 2023 l'agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva” e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati ex provvedimento agenzia Entrate 21 marzo 2018, punto 1.4.
Con il Provvedimento agenzia delle Entrate 14 marzo 2024, n. 125654, vengono modificate le informazioni da inserire nella comunicazione dei dati delle Lipe, recependo le disposizioni contenute nell’articolo 9, Dlgs 8 gennaio 2024, n. 1 che ha fissato in 100 euro (in luogo di quella precedente di 25,82 euro) la soglia minima per il versamento dell’Iva periodica (articolo 1, comma 4, Dpr 100/1998; articolo 7, comma 1, lettera a), Dpr 542/1999). Di seguito trovate alcune modifiche, come:
a) la sostituzione dell’informativa sul trattamento dei dati personali;
b) la nuova dicitura del rigo VP10 con «Versamenti auto F24 elementi identificativi»;
c) la descrizione del rigo VP10 (versamenti auto Ue) relativa all’imposta sulle prime cessioni interne di auto acquistate in ambito Ue, che è sostituita con «Versamenti auto F24 elementi identificativi» (Dl 262/2006);
d) l’eliminazione nel paragrafo «Eventi eccezionali» delle istruzioni, codice 2, destinato alle federazioni, associazioni e società sportive, legittimate alla sospensione dei versamenti in base alle disposizioni normative adottate a seguito di calamità o eventi eccezionali.
Il modello denominato «Comunicazione Liquidazioni periodiche Iva» va presentato, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
Trasmissione telematica della dichiarazione Iva IOSS mensile contenente l'indicazione, per ogni Stato membro l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni effettuate relative alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150), da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).
Entro oggi va effettuato il versamento dell'Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.
La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.
N.B. La Direttiva 18 luglio 2025, n. 2025/1539/Ue introduce nuove disposizioni per incentivare l’uso del regime speciale IOSS (Import One Stop Shop; articoli 369-terdecie e seguenti, Direttiva 2006/112/Ce), al fine di rendere più efficace la riscossione dell’Iva gravante sulle vendite a distanza di beni importati.
Possono partecipare al riparto della quota del 5 per mille anche gli enti che presentano la domanda di iscrizione (tardivamente) entro oggi, ma che alla data di scadenza originaria di presentazione della domanda possedevano i requisiti necessari per accedere alla ripartizione del contributo.
L’Agenzia ha aggiornato l’elenco dei soggetti che possono godere del beneficio del 5 mille anche se iscritti tardivamente.
La presentazione avviene esclusivamente in via telematica utilizzando il software reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate ovvero dall'amministrazione di competenza.
Termine ultimo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese precedente, da parte dei soggetti con volume d'affari superiore a euro 500.000 euro il cui obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dall'1.7.2019.
Con la consulenza giuridica 3/E del 14 febbraio 2022, l'agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni relativamente alla gestione dei dati dei corrispettivi telematici che, dal 1° gennaio 2022, vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente utilizzando il nuovo tracciato dati 7.0.
Registro dei corrispettivi.
La registrazione va effettuata entro il primo giorno non festivo successivo all'effettuazione della cessione di beni.
Per gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, comma 4, Dpr 633/1972 e gli agricoltori in regime di esonero Iva di cui all'articolo 34, comma 6, dello stesso Dpr 633/1972, scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva (codice tributo: 6099) relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente e per presentare la dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.
La dichiarazione (modello Intra-12) si presenta in via telematica all'agenzia delle Entrate. Il versamento si effettua con il modello F24.
Dal 1° luglio 2018 è scattato l'obbligo per la memorizzazione e la successiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione (decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 12).
La trasmissione in via telematica delle informazioni è effettuata con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 settembre 2026, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un quindicesimo del minimo (ravvedimento sprint).
Con decorrenza dall'1 gennaio 2026 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 1,6% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2025 era pari allo 2% in ragione d'anno).
Le nuove misure delle sanzioni dall'1 settembre 2024 sono pari a:
- 25% per ritardi oltre i 90 giorni dall'ordinaria scadenza;
- 12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni;
- 0,834% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno.
Per eventuali indebite compensazioni: per l’indebito utilizzo di crediti non spettanti sono al 25% ed al 70% per gli inesistenti.
Nel caso di credito inesistente i cui requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio e quindi varierà dal 105% al 140%.
Il versamento va effettuato, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codici tributo: 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef; 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione; 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva; 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria; 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires; 8907 - Sanzione pecuniaria Irap; 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.
Termine ultimo per il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel II° trimestre 2026.
Codici tributo: 2522 - bollo su fatture elettroniche secondo trimestre; 2525 - sanzioni; 2526 - interessi.
N.B. Dal 2021 viene modificato il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche a seguito delle modifiche apportate all'articolo 6, Dm 17 giugno 2014 dal Dm 4 dicembre 2020. Dalle fatture emesse dal 2021 il versamento è effettuato entro la fine del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare (il versamento del bollo del secondo trimestre scade alla fine del terzo mese successivo).
Inoltre, se il bollo complessivamente dovuto nel primo trimestre solare non supera 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30 settembre. Se l'importo dell'imposta per i primi due trimestri solari, complessivamente considerato, non supera 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (entro il 30 novembre).
Ex articolo 3, commi 4 e 5, Dl 73/2022 per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall'1 gennaio 2023, la predetta soglia di 250 euro è innalzata a 5.000 euro.
L'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.
Termine ultimo per:
- invio dei dati relativi alla contabilità del mese precedente (DD 52047/UD/2008);
- versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio calcolata sulla base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo del mese precedente (art. 61, comma 1, lettera e D. Lgs. 504/95).
Con l'avviso agenzia delle Dogane e dei Monopoli 24 ottobre 2025 sono state fornite istruzioni operative circa le modalità di versamento delle accise, dell’imposta di consumo sui lubrificanti e bitumi, dei diritti di licenza e di altri importi dovuti ai sensi del Dlgs 504/1995.
Le modalità di pagamento attualmente consentite per i versamenti relativi alle accise e ad altri tributi doganali sono le seguenti:
a) modello F24 Accise, che consente l’indicazione diretta del codice tributo, della Provincia e del codice accisa;
b) piattaforma PagoPA, nel rispetto dei limiti e delle specifiche tecniche definite dalla determinazione 13 novembre 2020, n. 413976/RU ove sono individuati sia i capitoli d’imposta sia i riferimenti territoriali relativi alle immissioni in consumo;
c) versamento diretto al bilancio dello Stato mediante bonifico bancario o postale, introdotto con il Dm 9 ottobre 2006, n. 293, per le ipotesi residuali in cui non sia possibile utilizzare i canali ordinari.
Ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio, per i soggetti che effettuano operazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, scade oggi il termine per la presentazione all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della dichiarazione delle operazioni di importo pari o superiore a 10.000 euro effettuate nel mese precedente.
Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) direttamente dal soggetto che ha effettuato l'operazione utilizzando gli appositi modelli e il software denominato "ORO" , entrambi scaricabili dal sito della Banca d'Italia. Il modello deve contenere i dati identificativi del dichiarante e della controparte nonché la natura e le caratteristiche dell'operazione effettuata (data dell'operazione, quantitativo di oro espresso in grammi e il relativo valore). E' opportuno conservare la ricevuta di invio della trasmissione telematica. Le operazioni del medesimo tipo effettuate nell'arco di uno stesso mese possono essere raggruppate in un'unica dichiarazione, nella quale deve essere indicato il numero delle operazioni di riferimento, la quantità ed il valore complessivi
Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.
I soggetti obbligati alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet (Fiscon-line) o un intermediario abilitato.
Termine ultimo per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nel mese solare precedente nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel secondo mese precedente.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24-accise, esclusivamente in via telematica.
Codici tributo: 3354 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - art. 4-bis, comma 5 e articolo 9, comma 1, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3355 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - Acconto - articolo 9, comma 1-bis, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3356 - Imposta sulle assicurazioni RC auto - Province - articolo 60 Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; 3357 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - articolo 11-bis Legge 990/1969, articolo 334, Dlgs 7 settembre 2005, n. 209; 3358 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia Giulia - Articolo 52, commi 4 e 5, Legge 448/2001; 3359 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Trento - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3360 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Bolzano - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3361 - Contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - aumento aliquota - articolo 18, comma 1, Legge 23 febbraio 1999, n. 44; 3362 - Sanzioni sulle somme dovute a titolo di imposta e contributi in applicazione delle disposizioni tributarie sulle assicurazioni ed i contratti vitalizi di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
Termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° settembre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° settembre.
N.B.: è stato approvato il Modello RLI, da utilizzare, dal 20 marzo 2019, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili, per eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni, e per altri adempimenti (ad esempio, comunicazione dei dati catastali ecc.). Con il Modello RLI è possibile esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca.
Il Modello RLI va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell'agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili.
L'articolo 3-bis, comma 1, Dl 34/2019, conv. con modif. con Legge 58/2019 ha soppresso l'ultimo periodo del comma 3, articolo 3, Dlgs 23/2011. Pertanto, si può considerare soppresso l'obbligo di comunicare la proroga dei contratti di locazione per i quali è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca.
Il provvedimento Agenzia Entrate 16 dicembre 2022 ha approvato il Modello Rap da utilizzare per la registrazione telematica degli atti privati ex articolo 38, comma 5, Dl 30 maggio 2010, n. 78. L'Amministrazione finanziaria precisa che il nuovo modello Rap è inizialmente applicabile solo ai contratti di comodato e che progressivamente sarà esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.
Il versamento va effettuato con il modello F24 Elide esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Codici tributo – imposta di registro (locazione e affitto): 1500 – prima registrazione; 1501 – annualità successive; 1502 – cessione; 1503 – risoluzione; 1504 – proroga.
Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.
Codice tributo: 3364.

