22 giugnoConai, dichiarazione e liquidazione del contributo ambientale
IndicazioniPer i produttori e gli importatori di imballaggi scade oggi il termine per:- presentare la dichiarazione mensile relativa al mese precedente, con l'elenco contenente il numero e la data di protocollo Iva attribuiti alle bolle doganali;- liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente sulla base delle fatture emesse.Modalità:- dichiarazione: modulistica predisposta dal Conai presentata in via telematica;- liquidazione: modello conforme a quello approvato dal Conai.Il versamento del contributo si effettua entro il 90° giorno successivo alla liquidazione.Ai fini della dichiarazione periodica e del versamento del Contributo Ambientale, sono previste diverse procedure: per l’importazione di imballaggi vuoti una procedura analoga a quella dei produttori, per l’importazione di merci imballate una procedura ordinaria, una semplificata e per le piccole imprese, anche una procedura forfetaria si veda la Circolare Conai 2 dicembre 2019 e la circolare Conai 17 dicembre 2024.
FrequenzaMensile
25 giugnoPresentazione modelli Intrastat
IndicazioniTermine ultimo per la presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente.N.B. Con la Determinazione agenzia delle Dogane 4 febbraio 2026, n. 84415, è stata elevata la soglia per presentare il modello INTRA-2 bis con periodicità mensile.Sono tenuti all’adempimento con periodicità mensile i soggetti passivi il cui ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni in almeno uno dei quattro trimestri precedenti sia uguale o superiore a 2.000.000 di euro. La soglia precedente era fissata a 350.000 euro.La novità si applica a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026.Inoltre, si ricorda che:- sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;- è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).Dall'1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino.La presentazione avviene esclusivamente in via telematica.Invio telematico con il nuovo Programma Intr@Web oppure all'agenzia delle Entrate.
FrequenzaMensile
SanzioniL’articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997 diisciplina le violazioni in materia di elenchi Intrastat sanzionando l’omessa presentazione, incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi Intrastat.La sanzione prevista va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun elenco Intrastat omesso o irregolare. È ridotta alla metà se entro 30 giorni dall'invito da parte degli Uffici competenti a ricevere gli elenchi, il contribuente provvede a presentare l'elenco omesso o a correggere quello compilato in modo irregolare.Non è sanzionata la correzione spontanea degli elenchi con i dati mancanti o inesatti.
30 giugnoPresentazione della dichiarazione Imu
IndicazioniTermine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imu per le variazioni avvenute nel corso del 2025.Consegna al Comune, a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno o mediante trasmissione in via telematica con posta certificata. È possibile, inoltre, inviare detta dichiarazione tramite i canali Entratel e Fisconline.Dal 21 maggio 2024 dalla piattaforma Desktop Telematico, utilizzando le applicazioni «Entratel» e «File Internet», è possibile inviare e controllare le dichiarazioni Imu (Avviso Mef 20 maggio 2024).Con il Dm Mef 24 aprile 2024, sono stati approvati due modelli dichiarativi relativi alla dichiarazione Imu/Impi; gli enti non commerciali (Enc) devono utilizzare il modello Imu/Enc approvato con il decreto Mef 4 maggio 2023.In entrambi i nuovi modelli dichiarativi, è prevista un'apposita nuova sezione per l'esenzione degli immobili occupati abusivamente da terzi ex articolo 1, comma 759, lettera g-bis) della Legge 160/2019.Per la dichiarazione Imu Enc, vengono recepite le norme di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 71 della Legge 213/2023, relative all'esenzione degli immobili posseduti e impiegati dagli enti non commerciali e per la dichiarazione Imu/Impi, viene recepita la disciplina in materia di abitazione principale risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 209/2022.Secondo la Cassazione (sentenza n. 26921/2025) non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu nel caso in cui la variazione consista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottato dall’ente impositore.
FrequenzaAnnuale
30 giugnoTrasmissione dei modelli 730/2026
IndicazioniPer Caf o professionisti abilitati, scade oggi il termine per la trasmissione del modello 730/2026, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi (modello 730/2026) presentate dai contribuenti entro il 20 giugno 2026, a CAF e a professionisti abilitati.Presentazione del 730:- attraverso strumenti telematici dell'Agenzia per CAF e professionisti;- direttamente all'Agenzia delle Entrate tramite l'applicazione web dedicata.Tra le principali novità relative al 730/2026 segnaliamo:- la rimodulazione degli scaglioni di reddito e relative aliquote Irpef, con l’adeguamento delle detrazionisui redditi di lavoro;- la revisione delle detrazioni per i familiari a carico con l’aggiornamento del Prospetto;- il riordino delle detrazioni per oneri in presenza di redditi superiori a 75.000 euro.
FrequenzaAnnuale
30 giugnoPresentazione del Modello redditi PF
IndicazioniPer i contribuenti non obbligati all'invio telematico, scade oggi il termine ultimo per la presentazione, in modalità cartacea presso Uffici postali, della dichiarazione dei Redditi.Possono presentare il modello Redditi cartaceo i contribuenti che:- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentare tale dichiarazione;- pur potendo presentare il modello 730 devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del mod. Redditi (RM, RT, RW);- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
FrequenzaAnnuale
30 giugnoModello Redditi SC, versamenti imposte
IndicazioniTermine ultimo per il versamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi , o della prima rata. Per i soggetti che, per legge, possono approvare il bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il termine è entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio dell'esercizio.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codici tributo: 2001 - Ires acconto prima rata; 2003 - Ires saldo; 3800 - Irap saldo; 3812 - Irap acconto prima rata; 1668 - interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili; 3805 - interessi pagamento dilazionato tributi regionali.
FrequenzaAnnuale
30 giugnoModello redditi PF e SP, versamenti imposte
IndicazioniTermine ultimo per il versamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e di primo acconto relative alle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modello 730/2026, Redditi PF 2026, Redditi SP 2026 e Irap 2026) e del saldo dell'Iva relativa al 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 17 marzo 2026 - 30 giugno 2026.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codici tributo: 4033 - Irpef acconto prima rata; 4001 - Irpef saldo; 2001 - Ires acconto prima rata; 2003 - Ires saldo; 3800 - Irap saldo; 3812 - Irap acconto prima rata; 4003 - addizionale Irpef acconto prima rata (tassa etica); 4005 - addizionale Irpef saldo (tassa etica); 1840 - cedolare secca acconto prima rata; 1842 - cedolare secca saldo; 3801 - addizionale regionale Irpef; 3843 - addizionale comunale Irpef acconto; 3844 - addizionale comunale all'Irpef - saldo; 1790 - imposta sostitutiva sul regime forfetario - acconto prima rata; 1792 - imposta sostitutiva sul regime forfetario - saldo; 4041 - Ivie saldo; 4044 - Ivie acconto prima rata; 4042 - Ivie società fiduciarie saldo; 4046 - Ivie società fiduciarie acconto; 4043 - Ivafe saldo; 4047 - Ivafe acconto prima rata; 4200 - acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata; 6099 - versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.
FrequenzaAnnuale
29 giugnoApprovazione del bilancio relativo al 2025
IndicazioniLo statuto può prevedere un maggior termine per l'approvazione del bilancio (non superiore a 180 giorni, entro oggi) in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:- redazione del bilancio consolidato;- quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.In caso di esercizio coincidente con l'anno solare, oggi è il termine ultimo per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al 2025, ovvero, nel sistema dualistico, per la convocazione del consiglio di sorveglianza per l'approvazione del bilancio e dell'assemblea per la delibera sulla destinazione del risultato.L’articolo 16, Dlgs 125/2024 ha innalzato i parametri che (per via del mancato superamento) consentono:- la redazione del bilancio in forma abbreviata;- la redazione del bilancio per le micro-imprese;- di fruire dell’esonero dalla redazione del bilancio consolidato.
FrequenzaAnnuale
30 giugnoImposta di soggiorno, presentazione della dichiarazione
IndicazioniTermine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imposta di soggiorno relativa al 2025.I Comuni capoluogo di Provincia, le unioni di Comuni nonchè i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.Il modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno va presentato, esclusivamente in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato, dai responsabili d'imposta ai Comuni che l'hanno istituita.Il Dl 29 ottobre 2025, n. 156 prevede una serie di misure volte a sostenere l'economia e gli investimenti. In particolare, per quanto riguarda le norme di natura fiscale, all'articolo 4, comma 6 viene consentito, per l'anno 2026, ai Comuni di Lombardia e Veneto, il cui territorio di pertinenza sia ad una distanza non superiore a 30 chilometri rispetto alle sedi di gara, di incrementare, fino a 5 euro per notte, l'ammontare dell'imposta di soggiorno per chi alloggia nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.
SanzioniSono previste sanzioni tributarie in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, per una somma dal 100 al 200% dell'importo dovuto, nonché le sanzioni del 25% in caso di omesso, parziale o tardivo versamento.L’omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta di soggiorno è punita con la sanzione pari al 25% (un quarto del 100%) dell’imposta indicata in dichiarazione, anche se integralmente versata (precisazione del Dipartimento delle Finanze in risposta ai quesiti di Telefisco 2025).
30 giugnoDiritto annuale Camera di Commercio
IndicazioniPer le imprese individuali, le società di persone e di capitali, le società fra professionisti, i consorzi, gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti, le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero, i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), scade oggi il termine ultimo per il versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza.Con il Dm Mimit 17 marzo 2026, è stato autorizzato, per gli anni 2026-2028, l’incremento fino al 20% del diritto annuale per le Camere di commercio indicate nell’allegato A.La Nota Mimit 16 gennaio 2026, n. 9347 ha precisato che per il 2026 gli importi del diritto camerale restano invariati rispetto al 2025.Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, le misure del diritto annuale sono le seguenti:- imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2025, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle seguenti misure:- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro);- società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);- società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);- società tra avvocati: 100 euro (unità locale 20 euro).Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al Rea nella misura fissa pari a 15 euro.Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.Il versamento va fatto, con il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codici tributo: 3850 - Diritto camerale; 3851 - Interessi; 3852 - Sanzioni.
FrequenzaAnnuale
30 giugnoEstromissione degli immobili strumentali dall'impresa individuale
IndicazioniL’articolo 1, comma 41, legge 199/2025, stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 208/2015, sull’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa individuale dei beni che sono indicati dalla norma stessa, e cioè dei beni immobili strumentali per destinazione o per natura e di cui all'articolo 43, comma 2, Dpr 917/1986, posseduti dall’imprenditore alla data del 30 settembre 2025, poste in essere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 maggio 2026.Ai fini dell’estromissione, scade oggi il termine per il versamento della prima rata pari al 40% dell’imposta sostitutiva dell'8% dovuta per l’estromissione dell’immobile dal patrimonio dell’impresa individuale.L’articolo 1, comma 37, Legge 207/2024 ha riproposto l’estromissione agevolata per l’imprenditore individuale. In particolare, l’esclusione dal patrimonio dell’impresa è riconosciuta agli immobili strumentali per natura posseduti al 31 ottobre 2024; l’estromissione andava attuata dall’1 gennaio 2025 al 31 maggio 2025. Ai fini dell’estromissione, scade oggi il termine per il versamento della seconda rata pari al 40% dell’imposta sostitutiva dell'8% dovuta per l’estromissione dell’immobile dal patrimonio dell’impresa individuale.L’imposta sostitutiva deve essere calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codice tributo: 1127 - Imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali dall'impresa individuale.
FrequenzaRateale
30 giugnoLocazioni brevi, comunicazione delle ritenute operate
IndicazioniPer i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare scade oggi il termine per la comunicazione delle ritenute operate sui pagamenti delle locazioni brevi avvenuti nell’anno precedente. I dati da trasmettere sono quelli relativi ai contratti conclusi per loro tramite e in particolare:- nome, cognome, codice fiscale del locatore;- durata del contratto;- importo del corrispettivo lordo;- indirizzo dell’immobile.Il contribuente, per compilare la comunicazione, può utilizzare il software reso disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate e successivamente effettuare l’invio attraverso i canali Entratel o Fisconline direttamente o tramite un intermediario abilitato.
FrequenzaAnnuale
30 giugnoCedolare secca affitti, versamento
IndicazioniTermine ultimo per il versamento, senza alcuna maggiorazione, del saldo e della prima rata nella misura del 40%, dell'acconto dovuto. Il versamento della prima rata di acconto è dovuto solo se l'importo della cedolare è superiore a euro 257,52. L'acconto ed il saldo della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'Irpef. E' possibile differire il versamento di 30 giorni maggiorandolo dello 0,4%.L'articolo 1, comma 1127, legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha innalzato al 100% la misura dell'acconto della cedolare secca (rispetto all'attuale 95%), a decorrere dal 2021.Il versamento va effettuato mediante modello F24.Codici tributo: 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Articolo 3, Dlgs 23/2011 - acconto prima rata; 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Articolo 3, Dlgs 23/2011 - saldo.
FrequenzaAnnuale
30 giugnoImposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe)
IndicazioniPer le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, scade oggi termine ultimo per il versamento dell'imposta, mediante modello F24.Codici tributo: 4043 - saldo; 4047 - acconto prima rata; 4048 - acconto seconda rata o unica soluzione.
FrequenzaAnnuale
SanzioniSanzioni amministrative:- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
30 giugnoImposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (Ivie)
IndicazioniPer le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero destinati a qualsiasi uso, scade oggi il termine ultimo per il versamento dell'imposta del saldo 2025 e primo acconto 2026, mediante modello F24.Codici tributo: 4041 - saldo; 4042 - Società fiduciarie saldo; 4044 - acconto prima rata; 4045 - acconto seconda rata o unica soluzione; 4046 - Società fiduciarie acconto.
FrequenzaAnnuale
SanzioniSanzioni amministrative:- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
30 giugnoRegime forfettario, versamento imposte
IndicazioniPer coloro che possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014 (regime forfettario agevolato), scade oggi il termine per il versamento del saldo 2025 e primo acconto 2026.Codici tributo: 1790 - imposta sostitutiva Acconto prima rata; 1792 - imposta sostitutiva Saldo.
FrequenzaAnnuale
SanzioniSanzioni amministrative:- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
30 giugnoRegime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità
IndicazioniScade il termine per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali risultanti dalla dichiarazione dei redditi, per le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che hanno optato per il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27, Dl 98/2011. Va versato anche il primo acconto per l'esercizio in corso pari al 40% dell'imposta dovuta per l'esercizio precedente.I contribuenti interessati possono scegliere di differire il pagamento di 30 giorni maggiorando l'importo dovuto dello 0,4% a titolo di interesse. Il secondo acconto, pari al 60% dell'imposta dovuta per l'esercizio precedente, è da corrispondere entro il 30 novembre.Il versamento va effettuato in via telematica con modello F24 presentato direttamente utilizzando i servizi F24 web o F24 online messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate o internet banking messo a disposizione da banche, poste, enti della riscossione oppure tramite intermediario abilitato.Codici tributo: 1793 - Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto prima rata; 1794 - Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto seconda rata o unica soluzione; 1795 - Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo.
FrequenzaAnnuale
30 giugnoContratti di locazione, registrazione e versamento dell'imposta di registro
IndicazioniTermine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° giugno o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° giugno.N.B.: è stato approvato il Modello RLI, da utilizzare, dal 20 marzo 2019, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili, per eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni, e per altri adempimenti (ad esempio, comunicazione dei dati catastali ecc.). Con il Modello RLI è possibile esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca.Il Modello RLI va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell'agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili.L'articolo 3-bis, comma 1, Dl 34/2019, conv. con modif. con Legge 58/2019 ha soppresso l'ultimo periodo del comma 3, articolo 3, Dlgs 23/2011. Pertanto, si può considerare soppresso l'obbligo di comunicare la proroga dei contratti di locazione per i quali è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca.Il provvedimento Agenzia Entrate 16 dicembre 2022 ha approvato il Modello Rap da utilizzare per la registrazione telematica degli atti privati ex articolo 38, comma 5, Dl 30 maggio 2010, n. 78. L'Amministrazione finanziaria precisa che il modello Rap è inizialmente applicabile solo ai contratti di comodato e che progressivamente sarà esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.Il versamento va effettuato con il modello F24 Elide esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.Codici tributo – imposta di registro (locazione e affitto): 1500 – prima registrazione; 1501 – annualità successive; 1502 – cessione; 1503 – risoluzione; 1504 – proroga.
SanzioniSanzione amministrativa: In caso di tardivo versamento pari al 25% dell'importo non versato.
30 giugnoWeb tax, presentazione della dichiarazione
IndicazioniPer i soggetti interessati scade oggi il termine per inviare, in via telematica, la dichiarazione contenente i ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali erogati in Italia percepiti nel 2025.I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al soggetto interessato un esemplare del modello trasmesso e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.I ricavi derivanti da servizi digitali assoggettati ad imposta sono (articolo 1, comma 37, legge 145/2018) quelli derivanti da attività di:a) veicolazione su una interfaccia digitale (sito internet, aggregatore di contenuti) di pubblicità mirata agli utenti;b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale (social network, forum, servizi di messaggistica istantanea) che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.La dichiarazione va presentata in via telematica, direttamente dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati.Il modello DST (Digital Services Tax) è stato approvato con il provvedimento dell'agenzia delle Entrate 25 gennaio 2021, n. 22879.
FrequenzaAnnuale
30 giugnoComunicazione periodica intermediari finanziari
IndicazioniPer gli operatori finanziari indicati all'articolo 7, comma 6, Dpr 29 settembre 1973, n. 605 e imprese di assicurazione, scade oggi il termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.I soggetti obbligati alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet (Fiscon-line) o un intermediario abilitato.
FrequenzaMensile
30 giugnoRavvedimento sprint
IndicazioniUltimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 giugno 2026, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un quindicesimo del minimo (ravvedimento sprint).Con decorrenza dall'1 gennaio 2026 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 1,6% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2025 era pari allo 2% in ragione d'anno).La modifica ha effetto per gli interessi da ravvedimento (articolo 13 del Dlgs 472/1997) maturati dal prossimo anno, come pure per il calcolo degli interessi non determinati per iscritto (articolo 45, comma 2, del Tuir) e degli interessi di mora (articolo 89, comma 5, del Tuir).Il versamento va effettuato, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 0,1% (oltre agli interessi legali).Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta.Codici tributo: 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef; 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione; 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva; 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria; 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires; 8907 - Sanzione pecuniaria Irap; 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.
30 giugnoSocietà di investimento immobiliare quotate, versamento imposta sostitutiva
IndicazioniTermine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione o prima rata sulle plusvalenze realizzate su immobili e diritti reali su immobili destinati alla locazione.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale.Codici tributo: 1120 - Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 126; 1121 - Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 137 e 140.
FrequenzaRateale
SanzioniSanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
30 giugnoImposta di bollo, versamento in modo virtuale
IndicazioniTermine ultimo per il versamento della terza rata bimestrale dell'imposta di bollo relativa alla dichiarazione annuale presentata il 2 febbraio 2026, al netto dell'acconto versato.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 in via telematica o direttamente intermediari abilitati.Codici tributo: 2505 - rata; 2506 - acconto; 2507 - sanzioni; 2508 - interessi.
FrequenzaBimestrale
30 giugnoRegistrazione dei corrispettivi
IndicazioniTermine ultimo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese precedente, da parte dei soggetti con volume d'affari superiore a euro 500.000 euro il cui obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dall'1.7.2019.Con la consulenza giuridica 3/E del 14 febbraio 2022, l'agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni relativamente alla gestione dei dati dei corrispettivi telematici che, dal 1° gennaio 2022, vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente utilizzando il nuovo tracciato dati 7.0.
FrequenzaMensile
30 giugnoDichiarazione Iva Ioss e liquidazione
IndicazioniTrasmissione telematica della dichiarazione Iva IOSS mensile contenente l'indicazione, per ogni Stato membro l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni effettuate relative alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150), da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).Entro oggi va effettuato il versamento dell'Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.
FrequenzaMensile
30 giugnoEnti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento Iva relativa ad acquisti intracomunitari
IndicazioniPer gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, comma 4, Dpr 633/1972 e gli agricoltori in regime di esonero Iva di cui all'articolo 34, comma 6, dello stesso Dpr 633/1972, scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva (codice tributo: 6099) relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente e per presentare la dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.La dichiarazione (modello Intra-12) si presenta in via telematica all'agenzia delle Entrate. Il versamento si effettua con il modello F24.
FrequenzaMensile
30 giugnoMemorizzazione e Trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio
IndicazioniDal 1° luglio 2018 scatta l'obbligo per la  memorizzazione e la successiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione (Dlgs 5 agosto 2015, n. 12).La trasmissione in via telematica delle informazioni è effettuata con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
FrequenzaMensile
30 giugnoImposta sulle assicurazioni
IndicazioniTermine ultimo per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nel mese solare precedente nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel secondo mese precedente.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24-accise, esclusivamente in via telematica.Codici tributo: 3354 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - art. 4-bis, comma 5 e articolo 9, comma 1, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3355 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - Acconto - articolo 9, comma 1-bis, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3356 - Imposta sulle assicurazioni RC auto - Province - articolo 60 Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; 3357 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - articolo 11-bis Legge 990/1969, articolo 334, Dlgs 7 settembre 2005, n. 209; 3358 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia Giulia - Articolo 52, commi 4 e 5, Legge 448/2001; 3359 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Trento - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3360 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Bolzano - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3361 - Contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - aumento aliquota - articolo 18, comma 1, Legge 23 febbraio 1999, n. 44; 3362 - Sanzioni sulle somme dovute a titolo di imposta e contributi in applicazione delle disposizioni tributarie sulle assicurazioni ed i contratti vitalizi di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
FrequenzaMensile
30 giugnoOperazioni in oro, invio della dichiarazione
IndicazioniAi fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio, per i soggetti che effettuano operazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, scade oggi il termine per la presentazione all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della dichiarazione delle operazioni di importo pari o superiore a 10.000 euro effettuate nel mese precedente.Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) direttamente dal soggetto che ha effettuato l'operazione utilizzando gli appositi modelli e il software denominato "ORO" , entrambi scaricabili dal sito della Banca d'Italia. Il modello deve contenere i dati identificativi del dichiarante e della controparte nonché la natura e le caratteristiche dell'operazione effettuata (data dell'operazione, quantitativo di oro espresso in grammi e il relativo valore). E' opportuno conservare la ricevuta di invio della trasmissione telematica. Le operazioni del medesimo tipo effettuate nell'arco di uno stesso mese possono essere raggruppate in un'unica dichiarazione, nella quale deve essere indicato il numero delle operazioni di riferimento, la quantità ed il valore complessivi.
FrequenzaMensile
30 giugnoSettore oli lubrificanti e bitumi di petrolio: trasmissione dati contabili e versamento imposta di consumo
IndicazioniPer i soggetti che svolgono attività nei settori degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio scade oggi il termine per:- invio dei dati relativi alla contabilità del mese precedente (DD 52047/UD/2008);- versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio calcolata sulla base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo del mese precedente (articolo 61, comma 1, lettera e), Dlgs 504/1995).Con l'avviso agenzia delle Dogane e dei Monopoli 24 ottobre 2025 sono state fornite istruzioni operative circa le modalità di versamento delle accise, dell’imposta di consumo sui lubrificanti e bitumi, dei diritti di licenza e di altri importi dovuti ai sensi del Dlgs 504/1995.Le modalità di pagamento attualmente consentite per i versamenti relativi alle accise e ad altri tributi doganali sono le seguenti:a) modello F24 Accise, che consente l’indicazione diretta del codice tributo, della Provincia e del codice accisa;b) piattaforma PagoPA, nel rispetto dei limiti e delle specifiche tecniche definite dalla determinazione 13 novembre 2020, n. 413976/RU ove sono individuati sia i capitoli d’imposta sia i riferimenti territoriali relativi alle immissioni in consumo;c) versamento diretto al bilancio dello Stato mediante bonifico bancario o postale, introdotto con il Dm 9 ottobre 2006, n. 293, per le ipotesi residuali in cui non sia possibile utilizzare i canali ordinari.
FrequenzaMensile
30 giugnoPrelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
IndicazioniTermine ultimo per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento. Il versamento riguarda la terza rata del III periodo contabile (maggio-giugno), pari al 25% del PREU dovuto per il I periodo contabile (gennaio-febbraio).Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codice tributo: 5157 - prelievo erariale unico ed interessi - III periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS (Rm 6 settembre 2007, n. 239/E).
FrequenzaRateale
SanzioniSanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
30 giugnoCanone abbonamento TV: dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
IndicazioniPresentazione del modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.In via telematica tramite i servizi telematici dell'Agenzia, ovvero inviando il modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato", unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere inviato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta
FrequenzaAnnuale
30 giugnoSuperbollo
IndicazioniPagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.Codice tributo: 3364.
FrequenzaAnnuale
SanzioniNell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 25% della tassa dovuta (oltre agli interessi).
30 giugnoTasse automobilistiche
IndicazioniPagamento tasse automobilistiche (bollo auto).Il pagamento può essere effettuato tramite PagoPA, presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di Ccp, presso gli Uffici dell'Aci, le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto.Con Dm 13 febbraio 2025, il Mef ha stabilito l'estensione delle modalità di versamento unitario, di cui all'articolo 17, Dlgs 241/1997, anche per il pagamento della tassa automobilistica erariale dovuta a seguito di atto di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate.Nello specifico, viene disposto che per il pagamento del bollo auto, nonchè dei relativi interessi e sanzioni dovuti a seguito di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate, si applicano le modalità di versamento unitario con il Modello F24. I termini e le modalità per l'attuazione del versamento della tassa automobilistica vengono fissate con successivo Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. L'estensione è applicata ai pagamenti relativi ai veicoli registrati nelle Regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia.
SanzioniNell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 25% della tassa dovuta (oltre agli interessi).
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