31 luglioRottamazione quinquies, versamento delle somme dovute
IndicazioniPer i contribuenti titolari di carichi affidati ad Ader nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, entro il 30 aprile 2026 dovevano presentare una domanda di adesione, in via telematica tramite l'apposito servizio disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, e effettuare il pagamento (unica soluzione o prima rata - massimo 54 rate) delle somme dovute entro oggi.Il versamento effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza si considera tempestivo (ad esempio, in caso di pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, sono considerati tempestivi i versamenti effettuati entro mercoledì 5 agosto 2026). Tale tolleranza non si applica, invece, al mancato pagamento di una rata intermedia diversa dall’ultima.
FrequenzaRateale
Riferimenti
Agenzia Entrate, COMS del 23-06-2026 Agenzia Entrate, FAQ del 07-07-2026 DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 48 bis Agenzia Entrate, Risposte interpelli del 12-03-2024, n. 68 L del 29-12-2022, n. 197 - Articolo 1.057 Agenzia Entrate, Risposte interpelli del 28-02-2024, n. 54 L del 30-12-2025, n. 199 - Articolo 1.032 CAS, Civ., Sez. TRI, ORD del 08-04-2025, n. 9185 - Integrale Min. Finanze, DM del 30-12-1993 - Articolo 6
31 luglioRegime transfrontaliero di franchigia, comunicazione dei dati
IndicazioniScade oggi il termine per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ex articolo 70-octiesdecies, comma 1, Dpr 633/1972, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati Ue che hanno adottato tale regime, per trasmettere la comunicazione relativa al trimestre precedente dei dati individuati dall’articolo 70-unvicies, Dpr 633/1972.Il regime di franchigia, operativo dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto dal Dlgs 180/2024 (in recepimento della direttiva Ue 2020/285), al fine di consentire alle piccole imprese, stabilite in uno Stato membro, di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi senza applicazione dell’Iva anche in altri Stati Ue diversi da quello di stabilimento.Per accedere al regime di favore, le imprese devono rispettare le regole previste da ogni Stato membro per l’accesso al regime di franchigia nazionale e avere un volume di affari che non superi la soglia dei 100mila euro annui.Se il volume d’affari nell’Ue supera i 100mila euro annui, la comunicazione va trasmessa entro 15 giorni lavorativi dal superamento del limite, e deve indicare la data del superamento e il valore delle cessioni effettuate dall’inizio del trimestre fino a tale data.In caso di errori od omissioni è possibile correggere il dato errato presentando una nuova comunicazione entro tre anni dal termine ordinario.Il modello di comunicazione va inviato telematicamente, direttamente dall’impresa o da un intermediario abilitato. La comunicazione va presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.Con il provvedimento agenzie Entrate 4 dicembre 2025, n. 551770, cambiano i tempi per l’attribuzione del numero individuale di identificazione. In particolare, è stabilito che i termini di 35 giorni decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione preventiva trasmessa dagli operatori all’Agenzia e non più dall’invio della stessa da parte dell’Agenzia agli Stati membri di esonero.
FrequenzaTrimestrale
Riferimenti
DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 70 octiesdecies Unione Europea (UE), ConsUE, Dir (UE) del 18-02-2020, n. 285/0/2020 - Articolo 1 DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 70 terdecies Agenzia Entrate, PRV del 28-03-2025, n. 155649 - Articolo Agenzia Entrate, PRV del 30-12-2024, n. 460166 - Articolo Agenzia Entrate, PRV del 04-12-2025, n. 551770 - Articolo Agenzia Entrate, PRV del 10-12-2025, n. 560356 - Articolo Agenzia Entrate, CIR del 16-12-2025, n. 13/E - Paragrafo 1 1
SanzioniL’inosservanza del termine di presentazione della comunicazione è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (articolo 11, comma 1, lettera a), Dlgs 471/1997).
31 luglioRimborsi Iva, presentazione del modello Iva TR
IndicazioniScade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).L’utilizzo del credito in compensazione nel Modello F24 è possibile a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione del modello TR.In data 21 marzo 2025 l'agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello Iva TR e le relative specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.La richiesta di rimborso va presentata, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate.
FrequenzaTrimestrale
Riferimenti
L del 15-12-2011, n. 217 - Articolo 8 Agenzia Entrate, PRV del 21-03-2016, n. 42623 - Articolo Agenzia Entrate, PRV del 28-03-2017, n. 59279 - Articolo DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 30 DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 38 bis DPR del 14-10-1999, n. 542 - Articolo 8 Agenzia Entrate, PRV del 26-03-2020, n. 144055 - Articolo
31 luglioTransizione 4.0
IndicazioniPer le imprese interessate all’agevolazione scade oggi il termine per presentare le comunicazioni di completamento al Gse degli investimenti 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2025 ed effettuati entro il 30 giugno 2026 (codice tributo: 7077).La trasmissione delle comunicazioni va effettuata esclusivamente per via telematica, mediante accesso alla piattaforma Gse con autenticazione Spid, Cie o Cns del legale rappresentante o di soggetto delegato.
FrequenzaAnnuale
Riferimenti
L del 30-12-2025, n. 199 - Articolo 1.166 La Settimana Fiscale - n. 29 del 22-07-2026 - Transizione 4.0, rush finale per i beni prenotati entro il 31 dicembre 2025 L del 30-12-2025, n. 199 - Articolo 1.318 Min. Imprese e made in Italy, DECR del 15-05-2025, n. 1091 - Articolo 1 Min. Imprese e made in Italy, DECR del 16-06-2025, n. 1401 - Articolo 1 Min. Imprese e made in Italy, DECR del 28-01-2026 - Articolo 1 L del 30-12-2020, n. 178 - Articolo 1.406 DL del 21-11-2025, n. 175 - Articolo 1 L del 30-12-2024, n. 207 - Articolo 1.164 Agenzia Entrate, RIS del 11-06-2025, n. 41/E L del 11-12-2016, n. 232 - Allegato A
31 luglioAcquisti intracomunitari, presentazione del Modello Intra-12
IndicazioniPer gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva e soggetti passivi Iva (in tale ultimo caso, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali) e agricoltori esonerati, scade oggi il termine ultimo per la dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a registrazione nel secondo mese precedente (modello INTRA-12) con indicazione dell'IVA dovuta, e contestuale versamento.Presentazione in via telematica.
FrequenzaMensile
Riferimenti
DL del 30-08-1993, n. 331 - Articolo 49 Min. Finanze, DM del 16-02-1993 - Articolo 1 Min. Finanze, DM del 16-02-1993 - Articolo 2 DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 5 DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13 Agenzia Entrate, PRV del 16-04-2010 - Articolo Agenzia Entrate, PRV del 31-01-2002 - Preambolo Agenzia Entrate, PRV del 31-01-2002 - Articolo
31 luglioDichiarazione Iva Oss e liquidazione
IndicazioniTrasmissione telematica della dichiarazione Iva OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza o prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al nuovo Sportello unico (OSS).Entro oggi va effettuato il versamento dell'Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.
FrequenzaTrimestrale
31 luglioMemorizzazione e Trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio
IndicazioniDal 1° luglio 2018 scatta l'obbligo per la memorizzazione e la successiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione (Dlgs 5 agosto 2015 n. 12).La trasmissione in via telematica delle informazioni è effettuata con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
FrequenzaMensile
31 luglioDichiarazione Iva Ioss e liquidazione
IndicazioniTrasmissione telematica della dichiarazione Iva IOSS mensile contenente l'indicazione, per ogni Stato membro l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni effettuate relative alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150), da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).Entro oggi va effettuato il versamento dell'Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.N.B. La Direttiva 18 luglio 2025, n. 2025/1539/Ue introduce nuove disposizioni per incentivare l’uso del regime speciale IOSS (Import One Stop Shop; articoli 369-terdecie e seguenti, Direttiva 2006/112/Ce), al fine di rendere più efficace la riscossione dell’Iva gravante sulle vendite a distanza di beni importati.
FrequenzaMensile
31 luglioImposta di bollo su assegni circolari, dichiarazione
IndicazioniPer gli Istituti di credito autorizzati ad emettere assegni circolari e le Banche, scade oggi il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione contenente l'ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del 2° trimestre 2026 per procedere alla liquidazione dell'imposta di bollo sugli stessi assegni circolari.La dichiarazione deve essere presentata presso il competente Ufficio Territoriale dell'agenzia delle Entrate.Codice tributo: 2505 - Bollo virtuale - rata.
FrequenzaTrimestrale
Riferimenti
SanzioniL'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio è punita con la sanzione amministrativa pari all'80% dell'imposta dovuta.
31 luglioSuperbollo
IndicazioniPagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.Codice tributo: 3364.
Riferimenti
SanzioniNell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 25% della tassa dovuta (oltre agli interessi).
31 luglioSettore oli lubrificanti e bitumi di petrolio: trasmissione dati contabili e versamento imposta di consumo
IndicazioniTermine ultimo per:- invio dei dati relativi alla contabilità del mese precedente (DD 52047/UD/2008);- versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio calcolata sulla base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo del mese precedente (articolo 61, comma 1, lettera e), Dlgs 504/1995).Con l'avviso agenzia delle Dogane e dei Monopoli 24 ottobre 2025 sono state fornite istruzioni operative circa le modalità di versamento delle accise, dell’imposta di consumo sui lubrificanti e bitumi, dei diritti di licenza e di altri importi dovuti ai sensi del Dlgs 504/1995.Le modalità di pagamento attualmente consentite per i versamenti relativi alle accise e ad altri tributi doganali sono le seguenti:a) modello F24 Accise, che consente l’indicazione diretta del codice tributo, della Provincia e del codice accisa;b) piattaforma PagoPA, nel rispetto dei limiti e delle specifiche tecniche definite dalla determinazione 13 novembre 2020, n. 413976/RU ove sono individuati sia i capitoli d’imposta sia i riferimenti territoriali relativi alle immissioni in consumo;c) versamento diretto al bilancio dello Stato mediante bonifico bancario o postale, introdotto con il Dm 9 ottobre 2006, n. 293, per le ipotesi residuali in cui non sia possibile utilizzare i canali ordinari.
FrequenzaMensile
Riferimenti
31 luglioOperazioni in oro, invio della dichiarazione
IndicazioniLe operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) direttamente dal soggetto che ha effettuato l'operazione utilizzando gli appositi modelli e il software denominato "ORO" , entrambi scaricabili dal sito della Banca d'Italia. Il modello deve contenere i dati identificativi del dichiarante e della controparte nonché la natura e le caratteristiche dell'operazione effettuata (data dell'operazione, quantitativo di oro espresso in grammi e il relativo valore). E' opportuno conservare la ricevuta di invio della trasmissione telematica. Le operazioni del medesimo tipo effettuate nell'arco di uno stesso mese possono essere raggruppate in un'unica dichiarazione, nella quale deve essere indicato il numero delle operazioni di riferimento, la quantità ed il valore complessivi
FrequenzaMensile
31 luglioComunicazione periodica intermediari finanziari
IndicazioniTermine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.I soggetti obbligati alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet (Fiscon-line) o un intermediario abilitato.
31 luglioImposta sulle assicurazioni
IndicazioniIl versamento va fatto, utilizzando il Modello F24-accise, esclusivamente in via telematica.Codici tributo: 3354 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - art. 4-bis, comma 5 e articolo 9, comma 1, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3355 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - Acconto - articolo 9, comma 1-bis, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3356 - Imposta sulle assicurazioni RC auto - Province - articolo 60 Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; 3357 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - articolo 11-bis Legge 990/1969, articolo 334, Dlgs 7 settembre 2005, n. 209; 3358 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia Giulia - Articolo 52, commi 4 e 5, Legge 448/2001; 3359 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Trento - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3360 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Bolzano - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3361 - Contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - aumento aliquota - articolo 18, comma 1, Legge 23 febbraio 1999, n. 44; 3362 - Sanzioni sulle somme dovute a titolo di imposta e contributi in applicazione delle disposizioni tributarie sulle assicurazioni ed i contratti vitalizi di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
15 agostoAssociazioni sportive dilettantistiche, registrazioni contabili
IndicazioniLe associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 500.000 devono annotare l'ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.Annotazione nel prospetto approvato con Dm 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.
FrequenzaMensile
Riferimenti
Agenzia Entrate, RIS del 07-11-2006, n. 123/E Min. Finanze, CIR del 08-03-2000, n. 43/E DPR del 30-12-1999, n. 544 - Articolo 9 L del 13-05-1999, n. 133 - Articolo 25 L del 16-12-1991, n. 398 - Articolo 1 Min. Finanze, DM del 11-02-1997 - Articolo 1 Agenzia Entrate, RIS del 16-05-2006, n. 63/E L del 27-12-2002, n. 289 - Articolo 90
15 agostoFatturazione differita (formato elettronico)
IndicazioniTermine ultimo per l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documenti di accompagnamento.La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.Con la Cm 14/E/2019 è stato chiarito che la data della fattura è rappresentata dalla data dell'ultimo documento di trasporto o di attestazione del servizio emesso per certificare l'effettuazione dell'operazione.Con la Risposta Interpello 24 settembre 2019, n. 389/E, è stato chiarito che nella fattura elettronica differita si può indicare la data della fine del mese in cui le operazioni sono state effettuate e spedire la fattura elettronica al SdI entro il 15 del mese successivo.Le fatture devono essere annotate nei registri vendite e/o corrispettivi.
FrequenzaMensile
Riferimenti
Unione Europea (UE), ConsUE, Dec (UE) del 10-12-2024, n. 3150/0/202 - Articolo 1 DPR del 14-08-1996, n. 472 - Articolo 1 DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 23 DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 21 DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 8 Agenzia Entrate, CIR del 19-10-2005, n. 45/E Agenzia Entrate, RIS del 15-11-2004, n. 135/E DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 6 L del 30-12-2004, n. 311 - Articolo 1.1116 Agenzia Entrate, RIS del 07-03-2002, n. 78/E
15 agostoFatture di modesto valore
IndicazioniTermine ultimo per registrare in un unico documento riepilogativo tutte le fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a Euro 300,00.Dall'1 gennaio 2019 è prevista l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all'interno del territorio italiano. L'obbligo non modifica le disposizioni di cui all'articolo 6, Dpr 695/1996. Pertanto, è prevista la possibilità di emettere un documento riepilogativo contenente i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro.Le fatture di valore inferiore ai 300,00 euro vanno entro oggi registrate nel relativo registro. Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore ad euro 300,00 può essere annotato con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata
FrequenzaMensile
20 agostoVersamento Iva per soggetti trimestrali speciali ex articolo 74
IndicazioniPer le imprese in regime IVA trimestrale di cui all'articolo 74, Dpr 633/1972, scade oggi il termine per la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al 2° trimestre dell'anno.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codici tributo: 6032 - Versamento Iva trimestrale - 2° trimestre; 6725 - Subfornitura - Iva trimestrale - versamento 2° trimestre.
FrequenzaTrimestrale
Riferimenti
SanzioniSanzione amministrativa:- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
20 agostoVersamento Iva trimestrale
IndicazioniTermine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al 2° trimestre.Come previsto dall'articolo 1, commi 1101-1107, legge 178/2020, è confermata la possibilità, a favore dei soggetti che effettuano le liquidazioni Iva trimestrali, di annotare le fatture emesse nel relativo registro entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (in luogo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codice tributo: 6032 - versamento Iva trimestrale 2° trimestre.
FrequenzaTrimestrale
Riferimenti
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 20 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 19 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 18 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 17 DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13 DL del 04-07-2006, n. 223 - Articolo 37 Min. Finanze, DECR del 30-03-1998 - Articolo 1 Min. Finanze, DECR del 31-03-2000 - Articolo 1 DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 27 DPR del 23-03-1998, n. 100 - Articolo 1
SanzioniSanzione amministrativa:- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
20 agostoVersamento Iva mensile
IndicazioniPer i contribuenti Iva mensili scade oggi il termine per liquidare e versare l'imposta a debito dovuta per il mese precedente se superiore a 100 euro.N.B.: i contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi, e ne abbiano dato comunicazione alle Entrate, possono fare riferimento all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.Il versamento va effettuato con il Modello F24:- on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;- mediante l'home banking.Codice tributo: 6007 - versamento Iva mensile luglio.
FrequenzaMensile
Riferimenti
SanzioniSanzione amministrativa:- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
20 agostoAddizionale comunale Irpef
IndicazioniTermine ultimo per il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente. Il versamento riguarda: - la rata relativa alle operazioni di conguaglio di fine anno; - l'intero importo trattenuto a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo.
FrequenzaMensile
Riferimenti
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13 DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 23 DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 24 DLgs del 28-09-1998, n. 360 - Articolo 1 Agenzia Entrate, CIR del 16-03-2007, n. 15/E Agenzia Entrate, CIR del 20-04-2007, n. 23/E Agenzia Entrate, RIS del 21-09-2007, n. 261/E
SanzioniSanzione amministrativa:- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
20 agostoRitenute su avviamento e contributi degli enti pubblici
IndicazioniPer i i sostituti d'imposta scade oggi il termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:- compensi per la perdita dell'avviamento commerciale;- contributi a imprese non in conto capitale;- contributi e premi erogati dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codici tributo: 1040 - compensi per la perdita dell'avviamento commerciale; 1045 - contributi a imprese non in conto capitale; 1051 - contributi e premi erogati dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise.
FrequenzaMensile
Riferimenti
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13 DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 28 DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 3 DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 8 Min. Finanze, RIS del 07-07-1994, prot n. 13-225 Agenzia Entrate, RIS del 08-08-2005, n. 114/E Min. Finanze, RIS del 08-01-1993, prot n. 8/296 Min. Finanze, RIS del 08-01-1993, prot n. 8/645 Agenzia Entrate, RIS del 17-06-2002, n. 193/E Agenzia Entrate, RIS del 27-03-2008, n. 108/E Guida Pratica Fiscale - Imposte Dirette - n. 2A del 07-11-2016, Pag. 297-307 - RITENUTE alla FONTE d'ACCONTO o DEFINITIVE Agenzia Entrate, RIS del 11-06-2010, n. 51/E Agenzia Entrate, RIS del 21-04-2008, n. 166/E
SanzioniSanzione amministrativa:- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
20 agostoRitenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini
IndicazioniTermine ultimo per il versamento delle ritenute del 4% sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a prestazioni su contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa .Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codici tributo: 1019 - ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; 1020 - ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.
FrequenzaMensile
Riferimenti
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13 DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 14 DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 10 bis L del 27-12-2006, n. 296 - Articolo 1.118 DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 25 ter Agenzia Entrate, CIR del 07-02-2007, n. 7/E Agenzia Entrate, RIS del 15-05-2007, n. 99/E Agenzia Entrate, RIS del 25-10-2007, n. 306/E
SanzioniSanzione amministrativa:- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato;- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.Sanzione penale:- mancato versamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione del mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 2 anni.
20 agostoRitenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti
IndicazioniTermine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:- provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d'affari e per prestazioni occasionali;- provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;- indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codice tributo: 1040 - provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d'affari e per prestazioni occasionali; provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio; indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.L’articolo 1, commi 140-142, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha modificato l’articolo 25-bis, Dpr 600/1973, per abolire l’esenzione dal pagamento della ritenuta per le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per i seguenti soggetti:- agenzie di viaggio e turismo;- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.Pertanto, per le provvigioni corrisposte dall'1 marzo 2026 ai soggetti suddetti, va applicata la ritenuta del 23% sul 50% della provvigione o sul 20% della provvigione qualora il percipiente dichiari di avvalersi n via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la provvigione si applica sul venti per cento dell'ammontare delle provvigioni previa presentazione della comunicazione da inviare al committente e via Pec alle Entrate.Con comunicato Mef 27 febbraio 2026, è stato reso noto che, con un provvedimento di futura emanazione, verrà confermata l’esenzione da ritenuta per i soggetti sopra indicati fino al 30 aprile 2026.
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Riferimenti
DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 25 bis DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 3 DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 8 Min. Finanze, RIS del 11-03-1989, prot n. 8/1062 Min. Finanze, RIS del 30-04-1984, prot n. 8/390 Min. Finanze, CIR del 10-06-1983, n. 24, prot n. 8/845 DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13 DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 14 Agenzia Entrate, RIS del 21-07-2003, n. 156/E Agenzia Entrate, RIS del 18-11-2003, n. 209/E Agenzia Entrate, RIS del 02-02-2007, n. 18/E DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 10 bis
20 agostoRitenute su premi e vincite
IndicazioniScade oggi il termine per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese solare precedente relativi a:- premi di lotterie, tombole, pesche a favore di enti e comitati di beneficenza;- premi di giochi di abilità in spettacoli televisivi e altre manifestazioni;- premi, superiori a euro 51,65, per competizioni sportive;- altre vincite e premi (esclusi lotto, lotterie nazionali e totocalcio), comprese le operazioni a premio;- premi di cultura ad autori di opere se non ceduti a chi premia.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codici tributo: 1046 - premi di lotterie, tombole, pesche a favore di enti e comitati di beneficenza; 1047 - premi di giochi di abilità in spettacoli televisivi e altre manifestazioni; 1047 - premi, superiori a euro 51,65, per competizioni sportive; 1048 - altre vincite e premi (esclusi lotto, lotterie nazionali e totocalcio), comprese le operazioni a premio; 1048 - premi di cultura ad autori di opere se non ceduti a chi premia.
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DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13 DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 30 DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 3 DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 8 Min. Finanze, RIS del 27-05-1997, n. 131/E Agenzia Entrate, CIR del 11-02-2002, n. 16/E Agenzia Entrate, RIS del 29-10-2003, n. 202/E Agenzia Entrate, RIS del 26-03-2004, n. 54/E Agenzia Entrate, RIS del 27-07-2005, n. 101/E Agenzia Entrate, RIS del 31-03-2008, n. 119/E
SanzioniSanzione amministrativa:- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
20 agostoRitenute su bonifici ristrutturazioni edilizie e spese per risparmio energetico
IndicazioniTermine ultimo per il versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codice tributo: 1039 - Ritenuta operata da Banche e poste italiane spa all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta ai sensi dell'articolo 25, Dl 78/2010.
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DL del 31-05-2010, n. 78 - Articolo 25 Agenzia Entrate, PRV del 30-06-2010 - Preambolo Agenzia Entrate, PRV del 30-06-2010 - Articolo Agenzia Entrate, RIS del 04-01-2011, n. 3/E Agenzia Entrate, RIS del 04-01-2011, n. 2/E Agenzia Entrate, CIR del 28-07-2010, n. 40/E Agenzia Entrate, RIS del 30-06-2010, n. 65/E DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13 DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 14 DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 10 bis L del 27-12-2006, n. 296 - Articolo 1.229 L del 27-12-1997, n. 449 - Articolo 1 L del 27-12-2006, n. 296 - Articolo 1.224
SanzioniSanzione amministrativa:- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato;- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.Sanzione penale:- mancato versamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione del mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 2 anni.
20 agostoRitenute su polizze vita
IndicazioniScade oggi il termine per il versamento delle ritenute sugli importi corrisposti nel mese precedente relativi a: - proventi di polizze vita (esclusa morte).Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codice tributo: 1050 - ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazione sulla vita.
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Agenzia Entrate, RIS del 04-07-2002, n. 215/E Agenzia Entrate, RIS del 24-12-2002, n. 394/E Agenzia Entrate, RIS del 24-09-2003, n. 185/E Agenzia Entrate, CIR del 31-12-2003, n. 62/E DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 26 ter L del 28-12-1995, n. 549 - Articolo 3 L del 26-09-1985, n. 482 - Articolo 6 DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13 Agenzia Entrate, RIS del 13-05-2002, n. 144/E
SanzioniSanzione amministrativa:- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
20 agostoRitenute su pignoramenti presso terzi
IndicazioniScade oggi il termine per il versamento delle ritenute sui pignoramenti presso terzi relative al mese precedente.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codice tributo: 1049 - ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - articolo 21, comma 15, legge 449/1997, come modif. dall'articolo 15, comma 2 , Dl 78/2009.
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DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 10 bis Agenzia Entrate, PRV del 03-03-2010 - Preambolo Agenzia Entrate, PRV del 03-03-2010 - Articolo Agenzia Entrate, CIR del 02-03-2011, n. 8/E DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13 DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 14 L del 27-12-1997, n. 449 - Articolo 21
20 agostoRitenute su redditi di capitale
IndicazioniTermine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese precedente relativi a:- obbligazioni e titoli similari italiani o esteri;- certificati di deposito e buoni fruttiferi.Versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese precedente relativi a:- accettazioni bancarie;- interessi, premi e altri frutti di obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi estinte anticipatamente entro i primi 18 mesi;- interessi su obbligazioni corrisposti da non residenti;- altri redditi di capitale;- interessi corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche;- cambiali finanziarie;- proventi di titoli atipici;- interessi corrisposti a imprese estere;- cessione a termine di obbligazioni e operazioni pronto contro termine;- prestito di titoli;- cessione a termine di valute estere;- OICVM esteri;- proventi pagati a non residenti tramite stabili organizzazioni estere di imprese residenti;- proventi pagati alle stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'erogante;- proventi derivanti da depositi dei privati a garanzia di finanziamenti a imprese residenti.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codici tributo: 1024 - accettazioni bancarie; 1025 - obbligazioni e titoli similari italiani o esteri, certificati di deposito e buoni fruttiferi, interessi, premi ecc.; 1029 - interessi su obbligazioni corrisposti da non residenti; 1030 - altri redditi di capitale, interessi corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche, cambiali finanziarie; 1031 - interessi corrisposti a imprese estere; 1032 - cessione a termine di obbligazioni e operazioni pronto contro termine, prestito di titoli; 1058 - cessione a termine di valute estere; 1105 - OICVM esteri; 1243 - proventi pagati a non residenti tramite stabili organizzazioni estere di imprese residenti; 1245 - proventi derivanti da depositi dei privati a garanzia di finanziamenti a imprese residenti.
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DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 14 Agenzia Entrate, RIS del 23-04-2002, n. 125/E Agenzia Entrate, RIS del 23-04-2002, n. 126/E DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 3 DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 26 DL del 23-05-1994, n. 307 - Articolo 6 DL del 20-06-1996, n. 323 - Articolo 7 Agenzia Entrate, CIR del 13-02-2006, n. 6/E Agenzia Entrate, CIR del 02-11-2005, n. 47/E Agenzia Entrate, RIS del 26-10-2009, n. 263/E Agenzia Entrate, RIS del 04-08-2010, n. 77/E DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 10 bis Agenzia Entrate, CIR del 16-06-2004, n. 26/E Agenzia Entrate, RIS del 22-03-2004, n. 47/E Agenzia Entrate, RIS del 18-12-2003, n. 228/E Agenzia Entrate, RIS del 08-10-2003, n. 194/E Agenzia Entrate, RIS del 07-08-2002, n. 271/E Agenzia Entrate, RIS del 24-05-2002, n. 154/E DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 8 DLgs del 21-11-1997, n. 461 - Articolo 1 DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
SanzioniSanzione amministrativa:- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato;- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.Sanzione penale:- mancato versamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione del mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 2 anni.
20 agostoRitenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d'autore e simili
IndicazioniTermine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:- compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale;- compensi per prestazioni occasionali (salvo che si tratti di compensi di importo inferiore a euro 100 corrisposti da enti non commerciali);- compensi corrisposti ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro;- cessione di diritti d'autore da parte degli stessi autori o da parte di eredi o donatari;- diritti e opere dell'ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate;- compensi a stranieri per prestazioni di lavoro autonomo in Italia;- compensi a stranieri per brevetti e diritti d'autore;- partecipazione agli utili dei fondatori di società di capitali;- compensi a sportivi professionisti per prestazioni di lavoro autonomo.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codice tributo: 1040 - ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l'esercizio di arti e professioni.N.B. Sono definite le modalità della nuova procedura semplificata di trasmissione dei dati relativi alle ritenute operate dai sostituti di imposta ex articolo 16, Dlgs 1/2024, in alternativa alla presentazione annuale del Modello 770. La nuova procedura consente ai datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti, al 31 dicembre dell'anno precedente, non superiore a cinque, di comunicare, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati con il Modello F24, anche l'ammontare delle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo operate dal 2025, nonché gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento. La modalità di invio dei dati avviene esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate.
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Riferimenti
DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 25 DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 3 DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 8 Min. Finanze, RIS del 22-07-1996, n. 150/E, prot n. 5-1769 DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13 DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 14 Min. Finanze, CIR del 06-11-2000, n. 204/E, prot n. 73847 Agenzia Entrate, RIS del 21-05-2001, n. 73/E Agenzia Entrate, RIS del 12-07-2001, n. 118/E Agenzia Entrate, RIS del 01-10-2001, n. 142/E Agenzia Entrate, RIS del 21-03-2003, n. 69/E Agenzia Entrate, RIS del 28-05-2003, n. 118/E Agenzia Entrate, RIS del 09-02-2004, n. 12/E DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 10 bis Agenzia Entrate, RIS del 18-10-2007, n. 296/E Agenzia Entrate, RIS del 06-03-2009, n. 56/E Agenzia Entrate, RIS del 11-06-2009, n. 154/E DLgs del 08-01-2024, n. 1 - Articolo 9
20 agostoRitenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato
IndicazioniTermine ultimo per il versamento delle ritenute sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a:- salari, stipendi, pensioni, ecc.;- prestazione fondi pensione;- mance dei croupiers;- emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr);- pensioni, vitalizi;- compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità;- altri assegni periodici ex articolo 50, Dpr 917/1986;- borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale;- redditi di amministratori, sindaci e revisori di società;- collaborazioni a giornali, riviste;- distributori a domicilio di giornali;- indennità di fine rapporto.Il versamento va fatto con il Modello F24 telematico.Codici tributo: 1001: salari, stipendi, pensioni, mance dei croupiers; 1002: emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr); 1004: pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive, borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale, amministratori, sindaci e revisori di società, collaborazioni a giornali; 1012: indennità di fine rapporto ed equipollenti.N.B. Sono definite le modalità della nuova procedura semplificata di trasmissione dei dati relativi alle ritenute operate dai sostituti di imposta ex articolo 16, Dlgs 1/2024, in alternativa alla presentazione annuale del Modello 770. La nuova procedura consente ai datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti, al 31 dicembre dell'anno precedente, non superiore a cinque, di comunicare, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati con il Modello F24, anche l'ammontare delle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo operate dal 2025, nonché gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento. La modalità di invio dei dati avviene esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate.
FrequenzaMensile
Riferimenti
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 10 bis Agenzia Entrate, RIS del 19-12-2008, n. 481/E Min. Finanze, RIS del 06-03-2000, n. 23/E, prot n. 124060 Min. Finanze, CIR del 06-11-2000, n. 204/E, prot n. 73847 Agenzia Entrate, CIR del 06-07-2001, n. 67/E Agenzia Entrate, RIS del 18-01-2002, n. 12/E Agenzia Entrate, RIS del 19-04-2002, n. 121/E Agenzia Entrate, RIS del 13-08-2002, n. 281/E Agenzia Entrate, RIS del 16-09-2002, n. 304/E Agenzia Entrate, RIS del 11-05-2007, n. 95/E DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 23 DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 24 DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 3 Agenzia Entrate, RIS del 22-08-2007, n. 234/E DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13 Agenzia Entrate, CIR del 05-03-2008, n. 15/E Agenzia Entrate, RIS del 14-07-2008, n. 297/E DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 14 Min. Finanze, CIR del 23-12-1997, n. 326/E
20 agostoRitenute locazioni brevi
IndicazioniTermine ultimo per il versamento delle ritenute operate sui pagamenti delle locazioni brevi avvenuti nel mese precedente.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24.NB: Per consentire la corretta indicazione nel modello F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo 72 denominato "rappresentante fiscale".Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - articolo 4,comma 5, Dl 24 Aprile 2017, n. 50.La cedolare secca sulle locazioni brevi:- si applica con l’aliquota del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;- si applica con l’aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;- non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 2 immobili nel periodo d’imposta, perché, in tal caso, si ricade nell’esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve (dal 2026, articolo 1, comma 17, Legge 199/2025 – dal 2024 al 2025 il limite di immobili era 4).
FrequenzaMensile
SanzioniSanzioni amministrative:- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
20 agostoAccise, versamento
IndicazioniScade oggi il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.N.B.: restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (ad esempio gas metano).Modalità di versamento: con il Modello F24 telematico.
FrequenzaMensile
20 agostoImposta di bollo su assegni circolari, versamento
IndicazioniLe banche e gli istituti autorizzati ad emettere assegni circolari devono effettuare entro oggi il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari in circolazione alla fine del secondo trimestre 2026.Il versamento va effettuato con il Modello F24 direttamente utilizzando i servizi F24 web, F24 on-line messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate o internet banking messo a disposizione da banche, poste, enti della riscossione o tramite intermediario abilitato (codici tributo: 2505-rata; 2506-acconto; 2507-sanzioni; 2508-interessi).
FrequenzaTrimestrale
Riferimenti
SanzioniSanzione amministrativa:- omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo: sanzione pari all'ottanta per cento dell'imposta o della maggiore imposta.
20 agostoImposta sostitutiva sui premi di produttività
IndicazioniTermine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese (articolo 1, commi 481-482, legge 228/2012).Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codici tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente; 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione; 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni.
FrequenzaMensile
Riferimenti
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13 DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 14 DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 10 bis DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 23 DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 24 DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 3 Agenzia Entrate, RIS del 25-11-2008, n. 451/E Agenzia Entrate, RIS del 31-10-2008, n. 415/E Agenzia Entrate, RIS del 12-08-2011, n. 85/E Agenzia Entrate, CIR del 27-09-2010, n. 47/E Agenzia Entrate, CIR del 22-10-2008, n. 59/E Agenzia Entrate, CIR del 14-02-2011, n. 3/E DL del 29-11-2008, n. 185 - Articolo 5 L del 23-12-2009, n. 191 - Articolo 2.181 DL del 31-05-2010, n. 78 - Articolo 53 L del 13-12-2010, n. 220 - Articolo 1.124 Agenzia Entrate, RIS del 17-08-2010, n. 83/E Agenzia Entrate, CIR del 27-09-2010, n. 48/E Agenzia Entrate, RIS del 14-12-2010, n. 130/E Agenzia Entrate, CIR del 10-05-2011, n. 19/E Agenzia Entrate, CIR del 13-05-2011, n. 20/E DL del 06-07-2011, n. 98 - Articolo 26 DPCM del 23-03-2012 - Articolo 1 L del 24-12-2012, n. 228 - Articolo 1.405
20 agostoImposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti di obbligazioni
IndicazioniScade oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, risultante dal conto unico relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da:- banche;- società per azioni quotate;- Stato ed enti pubblici, maturati a favore dei nettisti.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codice tributo: 1239 - imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari.
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SanzioniSanzione amministrativa:- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
20 agostoCapital gain regime del risparmio gestito, versamento imposta sostitutiva in caso di revoca del mandato
IndicazioniScade oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione in caso di revoca del mandato nel corso del secondo mese precedente.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codice tributo: 1103 - imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale.
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Riferimenti
DLgs del 21-11-1997, n. 461 - Articolo 5 DLgs del 21-11-1997, n. 461 - Articolo 7 DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13 Min. Finanze, CIR del 26-10-1999, n. 207/E Min. Finanze, RIS del 09-05-2000, n. 57/E, prot n. 155872 Min. Finanze, CIR del 24-11-2000, n. 213/E Agenzia Entrate, RIS del 04-10-2001, n. 150/E Agenzia Entrate, RIS del 03-11-2003, n. 205/E Agenzia Entrate, CIR del 18-01-2006, n. 4/E Agenzia Entrate, RIS del 17-01-2006, n. 11/E
SanzioniSanzione amministrativa:- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
20 agostoCapital gain regime del risparmio amministrato, versamento imposta sostitutiva
IndicazioniTermine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate e percepite dal contribuente entro il secondo mese precedente.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codice tributo: 1102 - imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari.
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Riferimenti
Agenzia Entrate, RIS del 04-10-2001, n. 150/E Agenzia Entrate, RIS del 03-11-2003, n. 205/E Agenzia Entrate, CIR del 18-01-2006, n. 4/E Agenzia Entrate, RIS del 17-01-2006, n. 11/E DLgs del 21-11-1997, n. 461 - Articolo 5 DLgs del 21-11-1997, n. 461 - Articolo 6 DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13 Min. Finanze, CIR del 26-10-1999, n. 207/E Min. Finanze, RIS del 09-05-2000, n. 57/E, prot n. 155872 Min. Finanze, CIR del 24-11-2000, n. 213/E
SanzioniSanzione amministrativa:- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
20 agostoAddizionale su compensi a titolo di bonus e stock options
IndicazioniTermine ultimo per il versamento dell'addizionale sui compensi corrisposti il mese precedente sotto forma di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codici tributo: 1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options; 1054 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sicilia e versata fuori regione; 1055 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1056 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione; 1059 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options versati in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturati fuori dalle predette regioni; 1684: Addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e stock options di cui all'articolo 33 del Dl 78/2010, versamento in autotassazione.
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SanzioniSanzione amministrativa:- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
20 agostoTobin tax, versamento
IndicazioniPer banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti, scade oggi il termine ultimo per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente.Il versamento va fatto tramite il Modello F24.NB: per la corretta indicazione nel modello F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale".I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211.I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.Dal 1° gennaio 2026, viene disposto un aumento dell’imposta sulle transazioni finanziarie, sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2% allo 0,4%; per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari in mercati regolamentati l’aliquota aumenta dallo 0,1% allo 0,2%) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02% allo 0,04%).Codici tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi; 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity; 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi.
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Riferimenti
L del 24-12-2012, n. 228 - Articolo 1.407 Agenzia Entrate, RIS del 04-10-2013, n. 62/E L del 24-12-2012, n. 228 - Articolo 1.406 L del 24-12-2012, n. 228 - Articolo 1.408 L del 24-12-2012, n. 228 - Articolo 1.409 L del 24-12-2012, n. 228 - Articolo 1.410 L del 24-12-2012, n. 228 - Articolo 1.411 L del 24-12-2012, n. 228 - Articolo 1.412 L del 24-12-2012, n. 228 - Articolo 1.413 L del 24-12-2012, n. 228 - Articolo 1.414 L del 24-12-2012, n. 228 - Articolo 1.415 DL del 21-06-2013, n. 69 - Articolo 56 Min. Economia e Finanze, DM del 21-02-2013 - Articolo 1 Agenzia Entrate, PRV del 01-03-2013 - Articolo Agenzia Entrate, PRV del 18-07-2013 - Articolo
SanzioniSanzioni amministrative:- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
20 agostoImposta sugli intrattenimenti
IndicazioniTermine ultimo per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti per le attività di carattere continuativo svolte nel mese precedente.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti per autoliquidazione.
FrequenzaMensile
Riferimenti
SanzioniSanzione amministrativa:- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
20 agostoImposta di fabbricazione e consumo
IndicazioniTermine ultimo per il versamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente al netto dell'acconto versato.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codici tributo: 2802 - Accisa spiriti; 2803 - Accisa birra; 2804 - Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi; 2805 - Accisa gas petroliferi liquefatti; 2806 - Accisa sull'energia elettrica; 2807 - Addizionale energia elettrica; 2808 - Addizionale energia elettrica; 2809 - Accisa sul gas naturale per autotrazione; 2810 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica; 2811 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica; 2812 - Denaturanti e prodotti soggetti a I.F. - Contrassegni di Stato; 2813 - Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo; 2814 - Accisa sul gas naturale per combustione; 2815 - Imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica; 2816 - Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume; 2817 - Tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto; 2818 - Entrate accise eventuali e diverse; 2819 - Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume; 2845 - Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione; 2846 - Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione; 2847 - Accisa sull'alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione.
FrequenzaMensile
Riferimenti
DLgs del 26-10-1995, n. 504 - Articolo 3 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 18 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 19 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 20 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 17 Min. Finanze, DECR del 31-03-2000 - Articolo 1 DL del 04-07-2006, n. 223 - Articolo 37 DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
SanzioniSanzione amministrativa:- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
20 agostoTrasmissione dati contabili per destinatari registrati e depositi autorizzati
IndicazioniTermine ultimo per l'invio dei dati contabili relativi al mese precedente di:- Destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali) che svolgono l'attività nel settore dei prodotti energetici (DD 33694/RU/2009);- Destinatari registrati che svolgo l'attività nel settore delle bevande alcoliche (DD 12695/RU/2009);- Destinatari registrati che svolgono l'attività nel settore del vino e di altre bevande fermentate differenti da vino e birra (DD 86767/RU/2009);- Depositari autorizzati del settore alcoli (DD 25499/UD/2008);- Depositari autorizzati che svolgono l'attività nella fabbricazione di aromi (DD 25499/UD/2008);- Depositari autorizzati che svolgono l'attività nel settore del vino e di altre bevande fermentate differenti da vino e birra (DD 25499/UD/2009).
FrequenzaMensile
Riferimenti
20 agostoTrasmissione dati contabili per depositi commerciali del settore energetico
IndicazioniTermine ultimo per l'invio dei dati relativi alla contabilità del secondo mese precedente a quello in corso degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici (DD 52047/2008, Circolare 10/D/2009).
FrequenzaMensile
Riferimenti
20 agostoTrasmissione dati contabili per depositi commerciali del settore bevande alcoliche
IndicazioniTermine ultimo per l'invio dei dati relativi alla contabilità del secondo mese precedente a quello in corso degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività del settore degli alcoli e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse da vino e dalla birra (DD 12695/RU/2009).
FrequenzaMensile
Riferimenti
20 agostoConai, dichiarazione e liquidazione del contributo ambientale
IndicazioniPer i produttori e gli importatori di imballaggi scade oggi il termine per:- presentare la dichiarazione mensile relativa al mese precedente, con l'elenco contenente il numero e la data di protocollo Iva attribuiti alle bolle doganali;- liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente sulla base delle fatture emesse.Modalità:- dichiarazione: modulistica predisposta dal Conai presentata in via telematica;- liquidazione: modello conforme a quello approvato dal Conai.Il versamento del contributo si effettua entro il 90° giorno successivo alla liquidazione.Ai fini della dichiarazione periodica e del versamento del Contributo Ambientale, sono previste diverse procedure: per l’importazione di imballaggi vuoti una procedura analoga a quella dei produttori, per l’importazione di merci imballate una procedura ordinaria, una semplificata e per le piccole imprese, anche una procedura forfetaria si veda la Circolare Conai 2 dicembre 2019 e la circolare Conai 17 dicembre 2024.
FrequenzaMensile
Riferimenti
20 agostoSplit Payment
IndicazioniTermine per il versamento dell'Iva dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito della «scissione dei pagamenti».Sono stati pubblicati, nella sezione del sito del dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, gli elenchi delle società, enti e fondazioni, aggiornati al 20 ottobre 2025, nei confronti dei quali si dovrà applicare il metodo dell'inversione contabile (Split payment) per il 2026.Il versamento va effettuato con il Modello F24 EP con modalità telematiche.Codice tributo: 620E.
FrequenzaMensile
20 agostoPrelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
IndicazioniPer gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS), scade oggi il termine ultimo per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento. Il versamento riguarda la seconda rata del IV periodo contabile (luglio-agosto), pari al 25% del PREU dovuto per il II periodo contabile (marzo-aprile).Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codice tributo: 5158 - prelievo erariale unico ed interessi - IV periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, TULPS (Rm 239/E/2007).
FrequenzaRateale
Riferimenti
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13 DPR del 26-10-1972, n. 640 - Articolo 14 bis RD del 18-06-1931, n. 773 - Articolo 110 DPR del 30-12-1999, n. 544 - Articolo 6 DL del 30-09-2003, n. 269 - Articolo 39 DL del 04-07-2006, n. 223 - Articolo 37 Min. Economia e Finanze, DM del 12-04-2007 - Articolo 1 Agenzia Entrate, RIS del 18-12-2025, n. 71/E
SanzioniSanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
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