Diritto

Prededuzione allargata alla liquidazione

Lo afferma il tribunale di Reggio Emilia in relazione ai crediti professionali

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di Giovanni Negri

È prededucibile e senza limiti il credito del professionista sorto nel contesto della liquidazione giudiziale. Lo afferma con carica innovativa il tribunale di Reggio Emilia con decreto del 2 maggio. Il tribunale osserva innanzitutto che l’articolo 6 del Codice della crisi d’impresa attribuisce carattere prededucibile, tra l’altro, ai crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione o della presentazione della domanda di concordato preventivo, nei limiti del 75% del credito e a condizione che l’accordo sia omologato o il concordato preventivo sia aperto. Inoltre, sul fronte della liquidazione controllata l’articolo 27 del Codice riconosce la prededucibilità ai crediti professionali sorti in funzione della procedura, senza l’indicazione di limiti quanto alla misura del loro soddisfacimento.

Per il giudice emiliano le ipotesi espressamente disciplinate dal codice hanno la medesima ratio, che coincide con la volontà del legislatore di favorire la soluzione della crisi d’impresa attraverso uno dei diversi strumenti a disposizione, assicurando ai professionisti che a vario titolo hanno assistito il debitore nella presentazione della domanda di vedere riconosciute con un maggior grado di certezza le proprie ragioni di credito

In questa prospettiva allora, anche la liquidazione giudiziale rientra tra gli strumenti a cui l’imprenditore può attingere per risolvere il proprio stato di crisi, in specie nei casi in cui non vi siano i presupposti per la continuità aziendale. «Non sarebbe ragionevole - osserva allora il decreto - riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista soltanto nel caso in cui lo strumento prescelto sia stato quello degli accordi di ristrutturazione o del concordato preventivo, perché tale determinazione è il risultato di un’attività di studio e lavoro che almeno in parte coincide a prescindere dall’esito finale, che non può essere con certezza conosciuto al momento dell’accettazione dell’incarico». Di conseguenza l’elemento della prededucibilità va riconosciuto al professionista anche in presenza della domanda di liquidazione giudiziale.

Inoltre, quanto alla percentuale, il decreto puntualizza che l’introduzione del limite del 75% solo con riferimento alle procedure concordate di soluzione della crisi (accordi di ristrutturazione e concordato preventivo) appare giustificata dalla volontà di evitare una remunerazione eccessiva di tali crediti, trattandosi notoriamente di procedure con valori di attivo e passivo più elevati. Non c’è però allora ragione di non riconoscere, di fronte alla domanda di liquidazione, una integrale percentuale di soddisfazione del credito professionale.

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