Finanza

Garanzia Sace e Fondo centrale prorogati fino al 31 dicembre

Le misure per la liquidità delle imprese colpite dalla crisi russo-ucraina. Escluse dalla garanzia Sace le imprese con sofferenze bancarie al 31 gennaio 2022

di Alessandro Germani

Il decreto Aiuti prevede alcune misure a supporto delle esigenze di liquidità delle imprese, colpite dagli effetti della crisi russo ucraina, attraverso la proroga dei meccanismi di garanzia forniti da Sace e dal Fondo centrale, fino al 31 dicembre 2022. Fuori poi dal Temporary framework, vengono finalmente disciplinati i meccanismi di garanzia concessi da Sace a condizioni di mercato.

Il ruolo di Sace

L’articolo 15 della bozza di provvedimento riguarda gli interventi di Sace nel solco dell’esperienza passata, ovvero a favore di banche e istituzioni finanziarie che concedono credito alle imprese colpite dagli effetti della crisi bellica. Tale intervento, previsto fino a fine anno, è conforme alla normativa europea in tema di aiuti di Stato. Andrà compreso in che modo l’impresa potrà dimostrare di essere stata colpita dagli eventi in termini di rincari delle materie prime, del gas e dell’energia.

In linea con la passata legislazione in tema di Covid, sono comunque escluse quelle imprese che al 31 gennaio 2022 si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero con esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della normativa bancaria, mentre possono essere incluse quelle che hanno presentato un concordato in continuità o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione del debito o presentato un piano attestato.

Sono in ogni caso escluse le imprese sanzionate in ambito Ue o quelle il cui gruppo appartiene a Stati o territori non cooperativi a livello fiscale.

La garanzia riguarda finanziamenti di durata non superiore a 6 anni (con al massimo 3 anni di preammortamento) che non superano il maggiore fra:

• il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; si guarda al fatturato singolo o consolidato in caso di Gruppo, ma realizzato comunque in Italia;

• il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore.

La garanzia copre il 90 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, l’80 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia, il 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Il premio annuale di garanzia per i finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese costa 25 punti base il primo anno, 50 punti base il secondo e il terzo, 100 punti base dal quarto al sesto. Per le altre imprese questi costi sono raddoppiati. La durata dei finanziamenti può essere estesa fino a 8 otto anni.

I finanziamenti sono finalizzati in modo ampio: copertura dei costi di personale, investimenti, esigenze di circolante con vincolo di localizzazione delle attività in Italia. Il costo per le imprese deve comunque essere inferiore a quello che si sarebbe sostenuto in assenza della garanzia Sace. Le garanzie non possono essere oggetto di cumulo né con le misure di Temporary framework relative alla guerra né con le precedenti in tema di Covid. La misura è comunque soggetta a specifica approvazione da parte della Commissione.

Il Fondo centrale di garanzia

Venendo al Fondo centrale di garanzia, l’articolo 16 della bozza di decreto Aiuti interviene sulla legge di bilancio 2022 prevedendo, a fronte di investimenti delle imprese per superare le già citate difficoltà (costo materie prime, gas, energia), fino al 31 dicembre 2022 una garanzia:

• pari al 90%;

• entro 5 milioni di euro per un importo massimo che non superi il 15 per cento del fatturato degli ultimi 3 esercizi o il 50 per cento dei costi energetici dei 12 mesi precedenti;

• a titolo gratuito, anche qui senza possibilità di cumulo con altre misure di Temporary framework.

Condizioni di mercato

Infine l’articolo 17 della bozza, nella logica di supportare la crescita, la patrimonializzazione e la competitività delle imprese italiane (o delle branch italiane di imprese estere) ha finalmente previsto l’operatività a condizioni di mercato a livello di garanzie verso tali soggetti al 70%. La tempistica non è però immediata in quanto necessita dell’autorizzazione UE e di eventuali decreti del ministero dell’Economia per gli aspetti operativi.

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