Legittimo l’avviso di pagamento Tari inviata ad un bed and breakfast con applicazione della tariffa maggiorata riservata alle attività alberghiere. La sentenza della Cassazione 15545/2022 depositata il 16 maggio conferma il principio e riconosce le ragioni della Commissione tributaria regionale della Campania, riaprendo il dibattito sull’argomento in un quadro normativo di regolamentazione del settore che è diverso da regione a regione, ma presenta aspetti comuni in termini di tassazione, aspetti non secondari in un momento economico di difficoltà per le famiglie quale quello attuale.

A rivolgersi alla Suprema corte il titolare di un b&b campano che contestava la maggiorazione applicata dal Comune in cui era situata la struttura alla Tari 2017 rilevando la diversità tra l’attività di b&b e quella alberghiera. Non così la Ctr campana secondo la quale i Comuni possono stabilire particolari tariffe per la Tari delle unità immobiliari adibite a b&b, considerato che l’attività in questione dà luogo all’ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande con produzione di rifiuti superiore rispetto all’utenza residenziale. Per il titolare dell’esercizio erano violati la legge regionale campana 5/2001 ed il regolamento comunale.

Motivo infondato secondo la Cassazione per la quale l’attività di affitta camere e b&b presenta invece natura analoga a quella alberghiera seppur si differenzi per le dimensioni più modeste. Citando Cassazione 109/2016 la Suprema corte ritiene le attività di affittacamere, b&b e alberghiera del tutto sovrapponibili. L’attività - scrive la Corte - richiede non solo la cessione in godimento del locale ammobiliato e provvisto di utenze quali luce, acqua e gas, ma anche la prestazione di servizi personali, quali le pulizie e la fornitura di biancheria (analogamente Cassazione 21562/2020; Cassazione 704/2015; Cassazione 26087/2010; Cassazione 17167/2002).

Per la Cassazione occorre verificare le modalità di svolgimento dell’attività di b&b, ovvero la qualità e quantità di rifiuti prodotti e non la destinazione d’uso dell’immobile. L’accoglienza ricettiva svolta dai privati, anche in via occasionale o saltuaria senza alcun carattere di imprenditorialità, comunque porta - scrivono i giudici di legittimità - ad una produzione suppletiva di rifiuti, pertanto i Comuni possono applicare tariffe differenziate per l’uso che dell’immobile si fa, a prescindere dalla sua destinazione catastale. Non è necessaria la denuncia di variazione d’uso dell’appartamento, ma, come anche la Corte di Giustizia Ue sancisce (C-254/08, è legittima la tariffa calcolata in base alla stima del volume di rifiuti generato.

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