Contabilità

Riforma fallimento, un sistema che premia chi lancia l’allerta

di Andrea R. Castaldo

A volte basta un cambio di nome per dare il senso della riforma. La legge delega di modifica della crisi di impresa e dell’insolvenza, nel sostituire il termine fallimento con quello di liquidazione giudiziale, espressione politically correct e priva dello stigma sociale, avvia un percorso fondamentale per la radicale trasformazione del concetto di difficoltà economico-finanziarie e delle relative procedure di gestione. E il Governo viene chiamato a dare esecuzione ai principi e ai criteri direttivi nel termine di 12 mesi.

Nel complesso, il ventaglio di misure di riordino era un atto dovuto, sol se si pensa che la c.d. legge fallimentare risaliva al 1942, mantenendo nel proprio Dna l’impronta di uno Stato autoritario, pronto a un intervento invasivo e indiscriminatamente punitivo. È questo fondamentalmente il cambio di marcia che si respira nella legge delega, la quale si preoccupa innanzitutto di distinguere le situazioni di tensione economica in rapporto al peso dell’impresa e delle categorie coinvolte, avendo cura di reagire attraverso moduli differenziati. Non solo. Ma anche anticipando in funzione di supporto costruttivo e temporaneo il momento dell’assistenza pubblica al privato.

Vediamo allora con ordine i punti salienti. Preliminarmente, è da apprezzare la separazione tra la crisi e l’insolvenza, secondo un criterio di gravità crescente: le prime avvisaglie di difficoltà suggeriscono il ricorso a strumenti di ausilio, nella prospettiva di allontanare il pericolo della fase successiva, certificativa di una situazione di irreversibilità (e infatti lo stato d’insolvenza si concretizza con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni). Mutuando il linguaggio bancario, qualcosa di analogo alla differenza tra i vecchi crediti incagliati e in sofferenza.

Interessante si rivela inoltre il criterio-delega di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g, che tende ad assicurare la continuità aziendale ed evitare la prematura morte dell’azienda. Degno di apprezzamento l’ulteriore monito lanciato al Governo di riformulare le disposizioni che registrano attualmente contrasti interpretativi, per assicurare uniformità di applicazione e certezza del diritto per gli operatori economici.

L’articolo 4 contiene la novità maggiore, la composizione assistita della crisi; in sostanza, il debitore, allorquando ravvisi segnali di crisi, può rivolgersi all’organismo di assistenza e sostegno per le imprese, istituito presso la camera di commercio, che nomina un collegio di tre esperti. L’intervento dell’organismo di conciliazione non è possibile d’ufficio: opzione condivisibile, in quanto in linea con l’idea di fondo della limitazione dei condizionamenti dell’apparato parapubblico. In buona sostanza, in presenza di red flag, il debitore consapevole e coscienzioso si rivolgerà a un organismo indipendente e competente per agevolare il ritorno a una condizione di normalità. Forse la composizione collegiale comporterà nella prassi un appesantimento in termini di efficienza e rapidità rispetto all’organo monocratico, ma su questo aspetto potrà lavorare il legislatore delegato.

Come in un patto tra gentiluomini, la riforma introduce un percorso terapeutico per il malato sin dai primi sintomi e in tale ottica si spiega l’istituzione del sindaco unico anche nelle società a responsabilità limitata, nonché l’ulteriore obbligo di dotarsi di strumenti di compliance per individuare segnali premonitori della crisi. Del resto, il legislatore scommette e investe sulla lealtà del giocatore. Così, nei confronti di chi si sia tempestivamente attivato, riconosce una causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice o un’attenuante a effetto speciale in base alla gravità del reato fallimentare. Si tratta di misure premiali condivisibili e che suonano come ulteriore monito nell’incentivare l’istituto. Non da ultimo, si rivela opportuna la clausola di prevalenza tra procedura concorsuale e misure cautelari penali (favorite, al contrario di quelle applicate ai sensi del Dlgs 231/2001).

La riforma fallimentare approvata definitivamente dal Senato

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