Imposte

Niente ritenuta d’acconto se l’avvocato che vince ha una delega all’incasso

Non è reddito di lavoro ma si ristorna la parte vittoriosa delle spese legali sostenute

di Luca De Stefani

Per avere la certezza di non dovere applicare la ritenuta d’acconto, la parte soccombente di una causa che paga l’avvocato di parte vittoriosa può richiedere a quest’ultimo di dimostrare che non sta incassando il suo compenso (seppur fatturato al suo cliente), ma che ha una delega all’incasso rilasciata dal proprio cliente e che ha emesso la fattura nei confronti dello stesso e non alla parte soccombente. Così le Entrate con la risposta a interpello 286 del 20 maggio.

Se onorario, rimborsi spese e contributo previdenziale integrativo dell’avvocato di parte vittoriosa sono pagati dalla parte soccombente, perché il giudice ha disposto la «distrazione» in suo favore, la ritenuta d’acconto del 20% deve essere versata all’Erario con l’F24 dal soccombente stesso e non dal cliente del difensore.

Invece, se il legale non è «distrattario», ma richiede alla parte vittoriosa di incassare le somme liquidate dalla sentenza, «in forza di un mandato all’incasso, rilasciato allo stesso, dalla medesima» parte vittoriosa, «nella forma della delega all’incasso», la ritenuta della sua fattura emessa alla parte vittoriosa non deve essere versata dalla parte soccombente, perché in questo caso l’importo erogato dal soccombente «al difensore, munito di delega all’incasso», ristorna la «parte vittoriosa delle spese legali sostenute» e non si tratta di pagamento di somme che costituiscono «reddito di lavoro autonomo» (risposta 35/2019).

Le Entrate hanno precisato che se la parte soccombente sospetta che le somme che sta erogando al difensore di parte vittoriosa possano costituire reddito di lavoro autonomo per lo stesso, tenuto conto della propria responsabilità nel trattenere e versare la ritenuta d’acconto, può richiedere al legale «non distrattario», ai fini della non applicazione della ritenuta, «oltre alla delega all’incasso rilasciata dal proprio cliente e la fattura emessa nei confronti dello stesso» (parte vittoriosa), ogni altra documentazione che ritenga opportuno, in base alle proprie procedure, come, ad esempio, la «prova dell’avvenuto pagamento del compenso professionale».

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