Fusione tra società di persone e con una di capitali, perizia di stima non sempre necessaria
di Leo De Rosa e Alberto Russo

L’articolo 2501-sexies, comma 7 del Codice civile dispone che, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, all’esperto incaricato di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio è altresì affidata la redazione della perizia giurata di stima (cosiddetta «stima da conferimento in natura») del patrimonio della società di persone a norma dell’articolo 2343 del Codice civile.
Sebbene non espressamente specificato, la disposizione in argomento deve ritenersi applicabile...