Imposte

Credito d’imposta nelle Zes anche per immobili aziendali

Risposta a interpello 332/2022: dal primo maggio ammessi realizzazione e ampliamento di strutture strumentali

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di Francesco Giuseppe Carucci

L’agenzia delle Entrate, con la risposta 332/2022 pubblicata martedì 21 giugno, ha fornito chiarimenti in materia di credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali (Zes) con particolare riferimento all’acquisizione di immobili strumentali all’esercizio delle attività.

Il beneficio, istituito dall’articolo 5 del Dl 91/2017 è stato prorogato al 2022 dalla legge di Bilancio 2020. Le regole per fruire dell’incentivo sono dettate dall’articolo 1, commi 98-107, della legge 208/2015 valevoli per il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Il Dl 77/2021 ha modificato l’articolo 5, comma 2, del Dl 91/2017 estendendo, con decorrenza 1° giugno 2021, il credito d’imposta «all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti». La società istante ha interpellato l’amministrazione finanziaria per comprendere se, coerentemente con le finalità produttive di ciascuna azienda, il credito d’imposta potesse contemplare anche interventi di adeguamento funzionale degli immobili quali ristrutturazione e/o riqualificazione energetica.

Considerato che l’agenzia delle Entrate risponde agli interpelli nel termine di 90 giorni previsto dall’articolo 11 dello Statuto del contribuente, l’istanza dovrebbe essere stata presentata prima del 30 aprile scorso. Infatti, l’articolo 37, comma 2, del Dl 36/2022 ha nuovamente modificato l’articolo 5 del Dl 91/2017 stabilendo che nelle Zes «il credito di imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti».

La nuova disposizione è vigente dal 1° maggio di quest’anno che rappresenta la data dalla quale, vista l’interpretazione restrittiva delle norme che recano agevolazioni tributarie, è possibile ammettere all’incentivo anche la realizzazione e l’ampliamento di strutture murarie strumentali.

Con riferimento all’acquisizione degli immobili, le Entrate hanno anche chiarito che, in virtù dell’articolo 14 del regolamento Ue 651/2014, il credito d’imposta compete soltanto qualora non intercorra alcun rapporto di controllo o collegamento tra l’impresa acquirente e quella venditrice.

Opportuno rammentare che, in virtù delle modifiche operate dall’articolo 57 del Dl 77/2021, il costo massimo complessivo sul quale determinare l’incentivo per ciascun progetto di investimento è stato elevato da 50 a 100 milioni di euro. L’intensità dell’aiuto nelle Zes è dettata dalla Carta degli aiuti 2014-2020 in base alla classificazione delle regioni in cui ricadono.

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