Imposte

Griglie sul marciapiede, niente Tosap se c’erano prima della servitù

Per la Corte di cassazione la distinzione determina il presupposto impositivo

di Andrea Alberto Moramarco

Se le griglie di areazione dell’edificio di una banca insistono su suolo pubblico, è dovuto il pagamento della Tosap. Anche in tal caso, infatti, si determina una effettiva sottrazione del suolo pubblico all’utilizzo della collettività. A dirlo è la Cassazione con l’ordinanza 9639/2021, depositata ieri. Il caso è molto frequente nei condomìni che hanno le cantine o i box sotterranei arieggiati, appunto, dalle grate sul marciapiede.

La servitù sul marciapiede

La decisione riguarda il pagamento della Tosap relativa all’anno 2011, richiesto dal Comune di Livorno al proprietario (in questo caso unico) di un fabbricato in relazione alle grate di areazione realizzate sui marciapiedi intorno. Il proprietario riteneva di non dovere nulla, in quanto le grate non erano poste su suolo pubblico di proprietà privata, come risultante da concessione edilizia, sul quale poi sarebbe sorta una servitù di pubblico passaggio (il marciapiede, appunto), «sicché si sarebbe al di fuori di un presupposto fondante la debenza della Tosap». Secondo il proprietario, inoltre, se anche il suolo fosse effettivamente pubblico, non vi sarebbe comunque una effettiva sottrazione di suolo pubblico tale da giustificare l’applicazione del tributo.

Dopo l’alternarsi dei giudizi delle Commissioni tributarie provinciale e regionale, l’una in favore e l’altra contro il proprietario, la parola passa alla Cassazione, che a sua volta rinvia la decisione finale ai giudici territoriali. Difatti, la questione della pretesa natura privata del suolo ove sono poste le griglie non era stata affrontata. Tale circostanza, ovviamente, farebbe venir meno il presupposto impositivo della Tosap.

I paletti della Cassazione

In ogni modo, la Cassazione coglie l’occasione per ribadire alcuni punti fermi nell’applicazione del tributo, il cui presupposto impositivo va individuato nell’occupazione di suolo pubblico che comporti una effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico.

Ebbene, secondo i giudici, nel caso affrontato, laddove il suolo fosse effettivamente pubblico, l’istituto di credito sarebbe tenuto al pagamento, «atteso che con l’apposizione delle griglie in questione, così come per ogni oggetto collocato su suolo pubblico, viene in qualche modo limitato l’uso collettivo della parte di suolo pubblico», con conseguente «sottrazione della superficie all’uso pubblico a vantaggio di un’utilizzazione» privata. Quindi, conclude la Cassazione, è fondamentale accertare se le griglie esistessero già prima della messa a disposizione del pubblico del marciapiede per il passaggio: in questo caso la Tosap non è certamente dovuta, «stante la limitata estensione e portata della costituita servitù di pubblico passaggio per dicatio ad patriam e la preesistente natura privata della proprietà dell’area».

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