Adempimenti

Non profit, raccolta fondi sempre da rendicontare

Pubblicate le linee guida in «Gazzetta»: obbligo differenziato in base all’abitualità o all’occasionalità. Agli enti del Terzo settore sono richieste trasparenza, verità e correttezza

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Pubblicate in «Gazzetta Ufficiale» le linee guida sulla raccolta fondi. Un documento che consentirà agli enti del Terzo settore (Ets) di operare correttamente nello svolgimento della raccolta fondi tenendo conto delle diverse modalità di attuazione che si sono sviluppate durante e dopo la pandemia (pensiamo all’utilizzo sempre piu diffuso di piattaforme di e-commerce o di app).

Diversi gli aspetti contenuti nel Dm che gli Ets dovranno considerare a partire dalla necessità di rispettare la strumentalità della raccolta fondi rispetto alla realizzazione delle attività statutarie, limitando nel caso le spese relative all’organizzazione dell’evento che non potranno essere superiori o prossime ai ricavi della raccolta, salvo il verificarsi di fatti che compromettano la raccolta fondi. In tal caso, come previsto dal Dm, l’ente sarà tenuto ad indicare nel rendiconto e nella relazione illustrativa le motivazioni che hanno portato a tale situazione. Tenuti al rispetto di quanto previsto dalle line guida sono tutti gli enti del Terzo settore che intendano avviare una raccolta fondi in linea con l’articolo 7 del Cts.

Particolare attenzione dovrà posta con riferimento allo svolgimento di tale attività. Il Cts introduce nuovi adempimenti, in un’ottica di trasparenza verso chi decide di finanziare gli Ets. E proprio su questa linea che si pone il Dm pubblicato che detta i principi a cui gli enti del Terzo settore dovranno attenersi: trasparenza, verità e correttezza verso i terzi. In particolare, l’Ets sarà tenuto a predisporre modalità e strumenti in grado di fornire ai donatori una corretta informazione sulla raccolta fondi messa in atto. In questo senso, quindi, le linee guida richiedono all’Ets di indicare alcuni elementi quali: il rappresentante legale, una sede presso cui poter richiedere informazioni sulla raccolta, la durata, le categorie di beneficiari e le attività di interesse generale dell’Ets a cui saranno destinati i proventi. Nel caso in cui l’attività sia effettuata per la realizzazione di specifici progetti l’Ets sarà tenuto ad indicare l’obiettivo dei fondi da raccogliere, la destinazione delle risorse raccolte e delle eventuali eccedenze.

Il rispetto del principio di trasparenza non sarà però sufficiente. Occorrerà rispettare anche quello di verità e correttezza. In altri termini, l’Ets dovrà, attraverso mezzi di comunicazione adeguati, fornire informazioni veritiere nonché comportarsi con lealtà e onestà nei confronti del donatore e dei beneficiari della raccolta.

Per quanto concerne, invece, le tecniche attraverso cui operare la raccolta fondi, il ministero del Lavoro individua alcune tra le forme più usate (i.e. face to face). Un elenco che potrà sicuramente essere ampliato tenendo conto dell’esperienza delle tante realtà che da anni svolgono attività di raccolta fondi.

Delineate, infine, le modalità di rendicontazione a seconda che la raccolta fondi sia abituale o occasionale. Nel primo caso, gli Ets con ricavi/rendite inferiori a 220mila euro saranno tenuti rappresentare i dati relativi alla raccolta fondi nella lettera c) del rendiconto di cassa o, diversamente, nell’apposita sezione del rendiconto gestionale e nella relazione di missione. Regola quest’ultima che vale per gli Ets di grandi dimensioni. Per quanto concerne, invece, la raccolta fondi occasionale tutti gli Ets sono tenuti ad allegare ai rendiconti delle singole attività di raccolta fondi occasionali secondo lo schema. Da rilevare come il documento non contiene indicazioni in merito all’inquadramento fiscale delle attività di raccolta.

Su questo tema spetterà all’agenzia delle Entrate intervenire per gli opportuni chiarimenti.

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