Finanza

Sabatini, il bene 4.0 non basta per ottenere la maggiorazione

Il ministero delle Imprese ribadisce: occorre l'interconnessione. Non ammessi macchinari non «Investimenti 4.0» per crearne uno «Impresa 4.0»

di Roberto Lenzi

Acquistare un bene con le caratteristiche 4.0 non è di per sé sufficiente per ottenere la maggiorazione del contributo Sabatini prevista per i beni 4.0. Lo ribadisce il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) che, approfittando della pubblicazione di una serie di nuove faq sullo strumento Sabatini, ha redarguito le imprese sulla necessità che i beni strumentali 4.0 lavorino anche soddisfacendo i requisiti di interconnessione e, soprattutto, di integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo. E gli investimenti in impianti fotovoltaici possono ottenere la maggiorazione “green” in presenza delle certificazioni richieste dalle norme.

Caratteristiche insufficienti

In analogia a quanto previsto per accedere al credito d'imposta per beni strumentali 4.0, l'acquisto di un bene materiale elencato tra quelli ammissibili a Industria 4.0 non basta per ottenere il contributo maggiorato al 3,575% annuo. Quindi all'impresa beneficiaria non basta ottenere dal fornitore la rassicurazione sulla presenza dei requisiti di base per Industria 4.0, ma è necessaria un'analisi sullo stato dell'impresa beneficiaria stessa e sulla possibilità che il bene 4.0, collocato al suo interno, possa sfruttare le caratteristiche di base garantite dal fornitore.

Per ottenere il contributo maggiorato, i beni strumentali devono, senza eccezioni, essere dotati di tutte e cinque le seguenti caratteristiche: controllo per mezzo di Cnc e/o Plc, interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo, interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive, nonché rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, le stesse macchine devono essere dotate di almeno due delle seguenti caratteristiche: sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo oppure caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Peraltro, in caso di agevolazioni concesse per investimenti 4.0, eventuali spese relative a tale linea di intervento che non presentino i requisiti d'ammissibilità previsti non sono in ogni caso ammissibili a valere sulle altre linee e non possono quindi comportare un incremento del contributo rispettivamente su «Investimenti in beni strumentali» e «Investimenti green». In tal caso, l'impresa perde il corrispondente beneficio.

Inoltre, l'impresa non può ottenere la maggiorazione acquistando beni strumentali non rispondenti alle caratteristiche degli «Investimenti 4.0» per creare un macchinario riconducibile alla cosiddetta Impresa 4.0; in questo caso, peraltro, i beni non possono in alcun caso essere ammessi al contributo come «Investimenti 4.0» né come «Investimenti in beni strumentali».

Sì agli impianti fotovoltaici

Gli impianti di produzione energetica, quali quelli fotovoltaici, di cogenerazione, minieolico o microgeneratori, sono ammissibili all'agevolazione. L'acquisto del solo impianto di questo tipo è agevolabile, però, solo per le imprese che svolgono attività di produzione di energia elettrica e per quelle che svolgono attività agricola. Per tutte le altre, è ammissibile l'acquisto di un impianto di produzione energetica solo se fa parte di un più ampio programma di investimento, organico e funzionale, nonché coerente con l'attività dell'impresa e riconducibile a una delle tipologie di investimento previste nei regolamenti unionali applicabili per settore.

Inoltre, l'acquisto di un impianto di produzione energetica è considerato ammissibile solo nel caso di beni classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dell’articolo 2424 del Codice civile, non corrispondenti quindi a impianti infissi al suolo. Non sono pertanto ammissibili gli impianti ascrivibili in bilancio alla voce B.II.1, quali gli impianti eolici di qualsivoglia entità.

Soddisfatte queste condizioni, gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili possono anche beneficiare della linea di intervento «Investimenti green». In questo caso, laddove l'impresa non sia in possesso alla data di presentazione della richiesta di erogazione di un'idonea certificazione ambientale di processo, tutti i beni rientranti fra gli «Investimenti green», ivi compresi gli impianti di produzione energetica, dovranno essere corredati delle idonee certificazioni ambientali di prodotto/autodichiarazioni ambientali, tra quelle indicate dalla circolare ministeriale sulla legge Sabatini.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©