Diritto

Società, sindaci non subordinati al controllo interno

La Cassazione 16276/2022: il collegio chiamato a tenere costante sorveglianza sulla gestione della società

di Angelo Busani

Quando una società (come le banche e le società quotate) è dotata di funzioni di controllo interno, i doveri del collegio sindacale non si intendono attenuati, in quanto le funzioni aziendali hanno un compito di ausilio e di supporto. E, quindi, il collegio sindacale non può limitarsi alla mera passiva ricezione delle eventuali indicazioni fornite da queste funzioni, ma è in ogni caso tenuto ad assicurare una costante sorveglianza sulla correttezza formale e sostanziale della gestione della società.

Lo sancisce la Cassazione nella decisione 16276 del 19 maggio 2022, ove si ribadisce che il controllo del collegio sindacale non è solo postumo e suscettibile di concretarsi nel potere di impugnare le delibere consiliari ed assembleari invalide, o di ricorrere all’autorità giudiziaria, ma deve essere anche di natura preventiva, mediante la partecipazione alle riunioni dell’organo amministrativo, al fine di percepire ogni potenziale anomalia o disfunzione nella vita della società

Secondo la Cassazione, inoltre, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società non può comportare l’esclusione o anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo che compete a ciascun componente del collegio sindacale, stante l'obbligo di vigilanza dei sindaci in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti, ma anche della verifica dell’adeguatezza delle metodologie dirette al controllo interno della società.

Il dovere di informarsi che compete anche ai sindaci non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i sindaci devono possedere ed esprimere una costante e adeguata conoscenza dell'attività aziendale e hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree dell'impresa e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi.

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