Società benefit, c’è tempo fino alle ore 12 di mercoledì 15 giugno per chiedere il credito d’imposta. La misura prevista dall’articolo 38-ter del decreto Rilancio è stata attuata dal Mise con il Dm del 12 novembre 2021 e con il decreto direttoriale del 4 maggio 2022. La domanda va presentata tramite procedura informatica accessibile al link http://agevolazionidgiai.invitalia.it/.

Il beneficio

Alle società che si sono costituite o che si sono trasformate in società benefit viene riconosciuto un credito d'imposta – utilizzabile esclusivamente in compensazione - pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit entro un limite massimo di 10mila euro per beneficiario (articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge di Stabilità 2016).

Tra i costi di costituzione o trasformazione ammessi al credito d’imposta rientrano:

● le spese notarili;

● i costi di iscrizione nel Registro delle imprese;

● le spese per l’assistenza professionale e la consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

Sono invece escluse le spese relative ad imposte e tasse, nonché l’Iva detraibile.

Sono ammesse al beneficio le spese sostenute dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la cui data di emissione della fattura è ricompresa in tale arco temporale e il relativo pagamento effettuato entro la data di presentazione dell’istanza.

Le risorse

Per questo aiuto sono stati stanziati 7 milioni di euro; qualora l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili sia superiore all'ammontare totale delle risorse stanziate, il Ministero procederà al riparto in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascuna impresa.

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