1. In sintesi
Onlus a associazioni sportive dilettatistiche, tempo fino al 10 aprile per accreditarsi al 5 per mille 2024.
Il Dlgs 111/2017 e il Dpcm 23 luglio 2020 costituiscono la base normativa del 5 per mille quale meccanismo che consente ai contribuenti (persone fisiche) di devolvere, contestualmente alla presentazione della loro dichiarazione dei redditi, una percentuale pari al 5 per mille della loro imposta Irpef a favore di varie tipologie di enti beneficiari che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale.
Come stabilito dal Dpcm 23 luglio 2020 gli enti che, avendone diritto, vogliono accedere al riparto 5 per mille come beneficiari, devono presentare apposita istanza di iscrizione negli elenchi e le procedure sono differenti in base alle diverse tipologie di enti a cui è riservata tale facoltà.
Per gli enti del Terzo settore (Ets) l’istanza di accreditamento può effettuarsi direttamente in fase di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e questo comporta la loro permanenza nell’elenco degli aventi diritto. Se ciò non è avvenuto, il termine per provvedervi, riferito agli elenchi di accreditamento per l’anno 2024, è fissato entro il 10 aprile 2024 e ciò vale sia per gli Ets, ma anche gli altri che volessero rientrare nell’attribuzione, quali le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd), gli enti della ricerca scientifica e le università, gli enti della ricerca sanitaria, purché possiedano i requisiti per l’iscrizione esattamente alla data di scadenza della stessa, cioè per quest’anno il 10 aprile 2024.
Il termine del 10 aprile 2024 deriva dalla proroga disposta dall’articolo 17-bis del Dl Milleproroghe che sposta l’effetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del Dlgs 111/2017, a decorrere dal quarto anno successivo a quello di operatività del Runts, in relazione a quanto previsto dal Dpcm 23 luglio 2020
2. I soggetti interessati all’iscrizione e al riparto
L’articolo 1 del Dpcm 23 luglio 2020 prevede che per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell’Irpef è destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno degli enti e delle finalità seguenti:
a) sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel Runts, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
b) finanziamento degli enti senza scopo di lucro della ricerca scientifica e delle università statali e non statali legalmente riconosciuti, dei consorzi interuniversitari, delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero degli enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica;
c) finanziamento degli enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria (articoli 12 e 12-bis del Dlgs 502/1992), delle fondazioni o degli enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, delle associazioni senza fini di lucro e delle fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), riconosciute ai fini sportivi dal Coni iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche a norma di legge, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Il provvedimento stabilisce che resta ferma la destinazione della quota del 5 per mille a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (Dpcm del 28 luglio 2016), nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette (Dpcm del 22 marzo 2019).
L’accreditamento, in presenza dei requisiti prescritti, può essere effettuato da ciascun ente, anche in più categorie fra quelle previste.
3. La modalità di presentazione dell’istanza
Ogni tipologia di ente dovrà presentare richiesta di iscrizione da inoltrare in modalità telematica alla propria amministrazione di riferimento competente, utilizzando i modelli fac-simile disponibili nel sito web dell’amministrazione di riferimento.
Ad esempio le Onlus provvedono tramite il modello pubblicato dall’agenzia delle Entrate e disponibile nel sito, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da esse posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia (per la compilazione va utilizzato il prodotto informatico “Istanza di accreditamento al 5 per mille – Onlus”) e la trasmissione può essere effettuata anche dagli intermediari abilitati. Nella sezione del modello rubricata “Autocertificazione” è richiesto di indicare il numero e la data di iscrizione all’Anagrafe unica delle Onlus: non essendovi però un numero di riferimento di iscrizione all’Anagrafe è possibile lasciare bianco quello spazio (che non costituisce un campo obbligatorio del modello), mentre la data di iscrizione deve essere indicata (si tratterà di quella in cui la Onlus ha presentato la domanda di iscrizione nel caso in cui esso sia stata iscritta a seguito di comunicazione della Direzione regionale competente o tramite il meccanismo del silenzio-assenso).
Le Asd per la compilazione del modello previsto specificamente per la loro richiesta di accreditamento, utilizzano il prodotto informatico “Istanza di accreditamento al 5 per mille – Asd”, disponibile sul sito del Coni, mediante collegamento al sito dell’agenzia delle Entrate. Il servizio è altresì disponibile direttamente sul sito delle Entrate. Le modalità di trasmissione sono analoghe a quelle delle Onlus.
Invece, come previsto dal Dpcm 23 luglio 2020, gli Ets presentano la domanda al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tramite la piattaforma del Runts. Per tali soggetti si rammenta che, quando l’istanza di 5 per mille è effettuata dal legale rappresentante (in possesso di Spid e firma digitale personale) nel campo “In qualità di” occorre selezionare la voce “Soggetto legittimato alla variazione” e se i dati del Legale rappresentante presenti nel Runts non dovessero corrispondere a quelli dell’effettivo Legale rappresentante, è necessario intervenire per sistemare la situazione (anche contattando l’Ufficio del Runts competente).
Gli enti della Ricerca scientifica e gli enti della Ricerca sanitaria, presentano l’istanza rispettivamente al ministero dell’Università e della Ricerca e al ministero della Salute.
Gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici presentano l’istanza al ministero della Cultura.
Gli enti gestori dei parchi nazionali presentano l’istanza al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. I rispettivi elenchi permanenti sono pubblicati sul sito web di ciascuna amministrazione ai sensi dell’articolo 8 del Dpcm 23 luglio 2020.
I Comuni, invece, sono esentati dalle procedure di accreditamento.
4. L’accreditamento per gli Ets..
Gli Ets possono accedere al beneficio del 5 per mille e devono dare avvio a procedure differenti in relazione alla loro specifica condizione e casistica applicabile. Vi sono infatti gli enti che sono già regolarmente iscritti al Runts e che sono inclusi nell’elenco dei beneficiari permanenti per i quali non è previsto alcun adempimento avendo valorizzato le informazioni nella parte relativa all’accreditamento 5 per mille della loro iscrizione al Runts, con la presenza dell’Iban che consente di ricevere la quota eventualmente attribuita sul conto corrente dell’ente (l’assenza del dato vanifica l’iscrizione e impedirà di ottenere materialmente il riparto).
Gli altri enti che abbiano regolarmente completato la loro iscrizione al Runts, ma non abbiano indicato di voler accedere al riparto e vogliano invece accreditarsi al 5 per mille dell’anno 2024 dovranno provvedere direttamente nella piattaforma del registro entro la scadenza del 10 aprile 2024. Questi enti laddove non provvedano entro il 10 aprile prossimo, avranno un’altra chance di rientrare nel riparto ove presentino l’istanza di accreditamento entro il 30 settembre 2024, versando al contempo una sanzione pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115) per ottenere la c.d. remissione in bonis.
Gli Ets che siano nella fase di presentazione (nel senso che stanno presentando o abbiano intenzione di presentare nei prossimi giorni) l’istanza di iscrizione al registro unico e che al contempo intendono accreditarsi al 5 per mille, l’unica strada resta la piattaforma del registro con l’inserimento delle informazioni nella parte relativa entro lo stesso termine del 10 aprile o quello tardivo di remissio in bonis del 30 settembre 2024 con gli ulteriori adempimenti di regolarizzazione della tardività descritti.
Per questi soggetti, nell’eventualità che non abbiano ancora un conto corrente bancario attivo, in luogo dell’indicazione dell’Iban sarà possibile l’indicazione della provincia della tesoreria dello Stato competente per territorio.
In attesa di poter effettuare la consultazione dell’elenco permanente degli enti del Terzo settore accreditati al beneficio per l’anno 2024, l’elenco a cui può essere fatto riferimento è quello del 18 marzo 2024, che comprende gli enti accreditati per la prima volta nel 2023 e quelli già accreditati nel corso di formazione per gli esercizi precedenti.
Si rammenta infine che costituisce regola generale il fatto che per poter accedere al beneficio del 5 per mille per l’anno 2024 un ente deve comunque risultare iscritto al Runts entro il 31 dicembre 2024 ed essere in possesso dei requisiti alla data del 10 aprile 2024.
5. .. e per le Onlus
L’articolo 17-bis, del Dl 145/2023, stabilisce che, anche per l’anno finanziario 2024, le Onlus iscritte all’Anagrafe delle Onlus continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità previste per gli enti del volontariato dal Dpcm 23 luglio 2020 con la competenza, ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi, che resta ferma in capo all’Agenzia.
Nell’elenco permanente degli accreditati pubblicato dall’agenzia delle Entrate il 4 marzo 2024, sono comprese le Onlus già inserite nell’elenco permanente del 2023 e le Onlus regolarmente iscritte nell’anno 2023 in presenza dei requisiti previsti dalla norma. Le Onlus che sono presenti nell’elenco permanente 2024 non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille, invece le altre dovranno rispettare il termine e in caso di ritardo potranno anch’esse aderire alla procedura di regolarizzazione entro il 30 settembre 2024.
6. Le Onlus transitate nel Runts nel 2023
Costituisce caso specifico quello delle Onlus accreditate al 5 per mille e quindi presenti nel relativo elenco permanente, che hanno assunto la qualifica di Ets e si sono iscritte al Runts nel corso del 2023. Per esse si è realizzata la cancellazione dall’Anagrafe unica delle Onlus come previsto dall’articolo 34, comma 13 del Dm 106/2020. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un avviso pubblicato il 28 marzo, ha precisato che gli enti che siano stati iscritti all’anagrafe delle Onlus, tenuta dall’Agenzia delle Entrate, per una parte dell’anno 2023 e che nel corso del medesimo anno si siano iscritti al Runts, devono verificare la loro ammissione al beneficio del 5 per mille per l’anno 2023 anche mediante consultazione dell’elenco delle Onlus ammesse formato dall’agenzia delle Entrate e reperibile online sul sito di quest’ultima.
Sul sito, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Dpcm 23 luglio 2020 e dell’articolo 9, comma 4, del Dl 198/2022, in data 19 dicembre 2023 sono stati pubblicati gli elenchi delle Onlus ammesse, con gli importi spettanti, e di quelle escluse relativi al 5 per mille per l’anno finanziario 2023. Gli elenchi pubblicati sono comprensivi degli enti che hanno usufruito della “rimessione in bonis” prevista dall’articolo 2, comma 2, del Dl 16/2012, e gli stessi riportano il codice fiscale, la denominazione, della Regione, dell’indirizzo, della Provincia e del Comune in cui ha la sede legale.
In conseguenza dell’applicazione delle regole concernenti la formazione degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio e dell’iscrizione in corso d’anno al Runts, tali enti potranno risultare nell’elenco degli enti esclusi dal beneficio anno 2023 pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ma essere comunque ammessi al beneficio perché compresi nel predetto elenco delle Onlus ammesse pubblicato dall’agenzia delle Entrate.
Gli enti che si trovino nella situazione descritta verranno iscritti d’ufficio nell’elenco permanente 2024 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in conseguenza della loro cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus tenuta presso l’agenzia delle Entrate. Tuttavia è il caso di raccomandare loro di accedere alla piattaforma del Runts per inserire i dati di accreditamento compreso l’Iban che consentirà di ottenere materialmente l’accredito dell’eventuale contributo dal riparto.
7. L’accreditamento della Asd
L’accreditamento al 5 per mille delle associazioni sportive dilettantistiche (Asd) è di competenza del Coni. Quest’ultimo organismo ha pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi (A), esclusi (E) e revocati dal beneficio del 5 per mille per l’anno 2023, in data 9 febbraio 2024.
Le Asd che sono presenti nell’elenco permanente 2024 pubblicato sul sito del Coni non devono presentare istanza di accreditamento e sono automaticamente iscritte anche per il 2024. Pertanto le Asd che devono accreditarsi sono solo quelle non iscritte e presentano l’istanza entro il 10 aprile 2024 (oppure successivamente, versando un importo pari a 250 euro, entro il 30 settembre 2024) a cura del legale rappresentante della Asd, oppure tramite gli intermediari abilitati, attraverso il software disponibile sul sito del Coni mediante il collegamento esistente con il sito delle Entrate nonché direttamente sul sito della stessa Agenzia, nella sezione 5 per mille 2024.
Infatti il Coni ha stipulato apposita convenzione con l’Agenzia per la gestione della procedura di iscrizione (articolo 6, comma 1, del Dpcm 23 luglio 2020).
8. Le correzioni di errori ed elenchi definitivi
Entro il 20 aprile 2024 l’agenzia delle Entrate e il Coni pubblicheranno, rispettivamente, gli elenchi provvisori delle Onlus e delle Asd iscritte. In presenza di errori potranno essere richieste correzioni entro il 30 aprile 2024.
I legali rappresentanti delle Onlus e delle Asd (o loro incaricati muniti di formale delega) ravvisata la presenza di eventuali errori, procederanno alla correzione utilizzando i modelli AA5/6 (soggetti non titolari di partita Iva) o AA7/10 (soggetti titolari di partita Iva). Le Onlus li presenteranno alla Direzione regionale dell’agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Le Asd all’Ufficio del Coni territorialmente competente. In entrambi i casi l’elenco aggiornato dei soggetti iscritti dopo la correzione segnalata viene pubblicato dalle Entrate e dal Coni sul rispettivo sito entro il 10 maggio 2024.
Allo stesso modo, anche il legale rappresentante dell’Ets, entro il 30 aprile 2024, può chiedere la rettifica di errori di iscrizione.
L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, dopo la modifica in relazione alla segnalazione degli errori, viene pubblicato dal Ministero del lavoro entro il 10 maggio 2024 e assume il valore di elenco definitivo.


