L’istanza di immatricolazione di una piattaforma idraulica di sollevamento per servizi antincendio e di soccorso da parte di una pubblica amministrazione datore di lavoro all’Inail, in relazione all’obbligo imposto dall’articolo 71, comma 11 del Dlgs. 81/2008, è esente da bollo. Lo afferma la risposta ad interpello n. 260 pubblicata il 7 ottobre 2025, sulla base del fatto che seppure l’Inail non possa essere annoverata fra le amministrazioni dello Stato (risoluzione n. 179/E/2008) e quindi in generale l’imposta di bollo sarebbe applicabile, manca il presupposto impositivo in ragione del fatto che l’istanza ha il carattere della comunicazione per alimentazione di una banca dati, e seppure obbligatoria, non è relativa alla tenuta di pubblici registri o tendente ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
In sostanza non rientra fra le istanze di cui all’articolo 3, comma 1-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al citato TU Bollo Dpr 642/1972 per le quali l’imposta è sempre dovuta ed è a carico del soggetto che presenta l’istanza, anche se ente pubblico, ad eccezione nel caso in cui sia essa un’amministrazione dello Stato (articolo 8 Dpr. 642/1972).
Ferma la riconosciuta esenzione da bollo per le circostanze descritte di classificazione della comunicazione all’Inail, il chiarimento dell’Agenzia delle entrate formula una precisazione escludendo la possibilità, paventata nell’interpello, di ricondurre la fattispecie fra le esenzioni dell’articolo 16 della tabella allegato B al Dpr. 642/1972. Ciò in quanto, anche se la comunicazione di messa in servizio di un’attrezzatura di lavoro da parte di un ente pubblico datore di lavoro all’Inail, fosse annoverabile fra quelle soggette ordinariamente a bollo (situazione che viene esclusa), l’esenzione dell’articolo 16 non potrebbe essere invocata per carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalla norma la cui necessarietà è confermata dalla prassi costante.
Infatti l’esenzione si applica agli atti e documenti posti in essere da determinati soggetti puntualmente indicati dalla norma, il cui riferimento deve considerarsi tassativo, sempre che vengano scambiati tra gli stessi (cfr. interpello 470/2023). Anche se l’ente pubblico che opera la comunicazione all’Inail fosse annoverabile fra i soggetti ivi elencati nell’articolo 16, cioè le Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, posto che l’Inail che riceve l’istanza non rientra nell’elenco, l’agevolazione in quei termini non sarebbe risultata applicabile.

