Il tabacco è “da fumo” – in base all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64/Ue – solo quando può essere fumato senza ulteriori trasformazioni industriali; e tale valutazione non può essere influenzata né dalle voci della Nomenclatura combinata (Nc), né dalle note esplicative che regolano il test di fumo ai fini doganali. Questo è il principio di diritto reso dalla sentenza del Tribunale Ue T-190/25, con una presa di posizione che restituisce coerenza al sistema delle accise ...

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