Iva

Collocazione di un data center: territorialità

L’agenzia delle Entrate analizza il trattamento Iva applicabile ai servizi di colocation con private cage in un data center situato in Italia. Il criterio della territorialità applicabile al caso di specie è quello fissato dall’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972.

I servizi di colocation con private cage sono qualificati come servizi relativi a beni immobili, in quanto la private cage costituisce una porzione specifica e identificabile dell’immobile (concessa in uso esclusivo) e rappresenta un elemento essenziale e indispensabile della prestazione. Si tratta di un’area privata e protetta, delimitata da una rete sui quattro lati e dotata di una porta con serratura, all’interno della quale sono collocati gli armadi destinati ad ospitare i server. La prestazione relativa ad un bene immobile si ha quando lo stesso costituisce un elemento essenziale e indispensabile della prestazione, la quale presenta, pertanto, un nesso sufficientemente diretto con un bene immobile (articolo 31-bis, paragrafo 1, regolamento Ue 282/2011). Se, diversamente dal caso proposto nell’interpello, non vi fosse un diritto del cliente a utilizzare in via esclusiva spazi di un immobile, si tratterebbe di una prestazione generica. Ciò è stato precisato dalla Corte di Giustizia Ue, sentenza 2 luglio 2020, causa C-215/19, secondo cui il citato articolo 31-bis dev’essere interpretato nel senso che i servizi di alloggiamento in un data center, nell’ambito dei quali il prestatore di tali servizi mette a disposizione dei propri clienti armadi per apparecchiature affinché vi installino i loro server, unitamente a servizi accessori, non costituiscono servizi relativi a beni immobili, «qualora i clienti non godano di un diritto di uso esclusivo della parte dell’immobile in cui sono installati gli armadi per apparecchiature, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare».

Nel caso oggetto dell’interpello in esame, invece, il cliente ha diritto di godere in via esclusiva di una parte specifica dell’immobile, facendo ricadere l’operazione nelle prestazioni relativi ad un bene immobile, territorialmente rilevanti nel Paese in cui l’immobile è situato.

Pertanto, quando il data center è situato nel territorio dello Stato, la prestazione è territorialmente rilevante in Italia, senza che rilevi il luogo di stabilimento del committente.

All’operazione si applica l’aliquota Iva ordinaria del 22%, non potendo applicare il regime di esenzione delle locazioni immobiliari (articolo 10, comma 1, numero 8), Dpr 633/1972), poiché il servizio è complesso, comprendendo non solo la messa a disposizione dello spazio, ma anche prestazioni tecniche e operative funzionali all’utilizzo dello stesso (energia elettrica, climatizzazione, sistemi di interconnessione, prevenzione incendi e vigilanza). Sul punto va richiamato il paragrafo 1.8 delle Note esplicative della Commissione europea al regolamento Ue 1042/2013, in cui viene precisato che «laddove una prestazione complessa comprenda servizi relativi a beni immobili ma anche altri beni o servizi (vale a dire, se si tratta di una prestazione raggruppata comprendente svariati elementi), occorre verificare se l’elemento predominante della prestazione sia il servizio relativo al bene immobile e se tale servizio presenti un nesso sufficientemente diretto con quel bene immobile».

Imposta sui servizi digitali

Web tax: ammessa la dichiarazione integrativa

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione relativa all’Imposta sui servizi digitali (Isd o Web tax) – in genere i grandi gruppi che maturano ricavi digitali (pubblicità mirata, piattaforme di intermediazione, trasmissione di dati utente) complessivi per almeno 750 milioni di euro – possono correggere le proprie dichiarazioni presentando una dichiarazione integrativa, ancorché la normativa sul tributo non richiami espressamente l’articolo 8, comma 6-bis, Dpr 322/1998. Invero, la norma richiama le disposizioni del Dpr 322/1998 «in quanto compatibili» per gli adempimenti dichiarativi.

Inoltre, la legge di Bilancio 2019 estende alla Web tax le regole Iva su accertamento e riscossione.

Viene però precisato che l’eventuale credito che emerge da una dichiarazione integrativa non può essere usato in compensazione orizzontale tramite il modello F24, potendo il contribuente solo ottenere il rimborso ovvero riportare a nuovo il credito (circolare 3/E/2021).

Professionisti

Società tra professionisti e società tra avvocati: imputazione delle quote di partecipazione al reddito

L’articolo 5, comma 3, lettera c) del Tuir fissa una deroga sulla determinazione delle quote di partecipazione agli utili, che sono imputati per trasparenza ai soci/associati.

La norma si applica anche alle società tra professionisti e alle società tra avvocati costituite in forma di società semplice, limitatamente, però, ai soci professionisti.

Ne deriva che i soci professionisti possono determinare le quote di partecipazione agli utili fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, consuntivando le prestazioni effettivamente rese nel periodo d’imposta. La deroga non si estende, invece, ai soci non professionisti (es. finanziatori), per i quali vige l’obbligo di predeterminare le quote prima dell’inizio del periodo d’imposta, al fine di evitare arbitraggi fiscali.

In altri termini, la determinazione a consuntivo delle quote dei soci professionisti può riguardare solo la parte di utile che residua dopo avere previamente individuato, secondo le regole ordinarie, la quota spettante ai soci non professionisti.

Operazioni straordinarie

Regime del realizzo controllato: non spetta per il conferimento di quote in società semplice

L’agenzia delle Entrate chiarisce che il regime del realizzo controllato, di cui all’articolo 177, comma 2 del Tuir, non è applicabile al conferimento di partecipazioni in una società semplice.

Il motivo di ciò sta nel meccanismo che consente la neutralità dell’operazione, che richiede l’esistenza di una contabilità e di un patrimonio netto contabile della conferitaria, sui quali determinare l’incremento patrimoniale derivante dal conferimento. Nella società semplice, non essendo soggetta agli obblighi civilistici di tenuta delle scritture contabili e di redazione del bilancio tipici delle società commerciali, tali presupposti non ricorrono.

Non valendo, per questi conferimenti, il regime di realizzo controllato, trova applicazione il criterio del valore normale, di cui all’articolo 9, commi 2 e 5 del Tuir.

Agevolazioni

Carta “Dedicata a te” 2026-2027: istruzioni operative per i Comuni

In attuazione del Dm 24 giugno 2026 l’Inps fornisce ai Comuni istruzioni operative per l’attuazione della misura Carta “Dedicata a te” per le annualità 2026 e 2027.

Si tratta della misura di sostegno – in favore di famiglie di almeno 3 componenti aventi un Isee non superiore a 15mila euro – che prevede un contributo economico di 500 euro per ciascuna annualità destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione delle bevande alcoliche.

L’Inps, dal 24 settembre 2026, ha messo a disposizione un applicativo, accessibile dal proprio sito, per la gestione delle liste dei beneficiari. I soggetti, che usufruiscono dell’agevolazione, dovranno effettuare il primo pagamento entro il 16 dicembre 2026, pena la decadenza dal beneficio per la sola annualità 2026.

Fiscalità internazionale

Pensione pubblica percepita da un soggetto residente in Italia con doppia nazionalità

Secondo le norme convenzionali (accordo contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera), ai fini dell’applicazione di un regime di tassazione esclusiva delle pensioni pubbliche nello Stato contraente da cui provengono le remunerazioni (Italia), è sufficiente che il pensionato abbia la nazionalità di tale Paese, non assumendo rilievo il possesso della nazionalità dell’altro Stato (Svizzera).

In proposito, l’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione prevede che le remunerazioni, comprese pensioni pubbliche o trattamenti pensionistici pubblici, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato, a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono le remunerazioni. Viene, quindi, previsto che la persona fisica debba essere in possesso della nazionalità dello Stato erogatore.

La formulazione della disposizione non dà rilievo alla circostanza che il contribuente abbia la nazionalità anche dell’altro Stato contraente e non prevede deroghe in ipotesi di doppia nazionalità.

Pertanto, sulla base del significato letterale della disposizione citata, ai fini dell’applicazione di un regime di tassazione esclusiva delle pensioni pubbliche nello Stato contraente da dove provengono le remunerazioni, è sufficiente che il pensionato abbia la nazionalità di tale Paese, non assumendo rilievo il possesso della nazionalità dell’altro Stato.

Dogane

Pacchi di modesto valore: data di avvio di contabilizzazione e riscossione del contributo di 2 euro sulle importazioni

L’avviso comunica che, a mente dell’articolo 4, Dl 162/2026, la decorrenza del contributo amministrativo a copertura delle spese connesse alle importazioni di piccole spedizioni provenienti da Paesi extra-Ue di valore inferiore a 150 euro (cd. piccoli pacchi) – di cui all’articolo 5, comma 1, Dl 38/2026 – è stata rinviata dal 1° ottobre al 1° dicembre 2026.

Pertanto, le attività di contabilizzazione e riscossione del contributo saranno attivate dal 1° dicembre 2026.

Riscossione

Credito d’imposta carburanti per le imprese ittiche: codice tributo per la compensazione

Il documento di prassi istituisce il codice tributo 7080 per consentire alle imprese di pesca di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24, il credito d’imposta carburanti previsto dall’articolo 4, Dl 33/2026.

Il bonus consiste in un contributo straordinario, in favore delle imprese ittiche, fino al 20% della spesa sostenuta per gasolio e benzina nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno.

Le disposizioni attuative sono previste dal decreto Mef-Masaf 22 maggio 2026 (la domanda andava presentata, entro il 20 luglio 2026 tramite l’apposita piattaforma telematica, alla Direzione generale Pesca marittima e Acquacoltura – si veda la circolare Masaf 17 giugno 2026, n. 290964).

Si ricorda che il credito, che non concorre a formare il reddito, va utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2026.

Sanzioni per concorsi a premio vietati: codice tributo per il versamento

Il documento di prassi istituisce il codice tributo 5518 da utilizzare per il versamento (senza possibilità di compensazione), tramite il modello F24 Accise, della sanzione amministrativa prevista per concorsi e operazioni a premio vietati (collegati all’elusione del monopolio statale dei giochi).

La sanzione è prevista dall’articolo 12, comma 1, lettera o), Dl 39/2009, e si applica esclusivamente nei casi in cui sia accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale.

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