1. In sintesi

Il regime res non-dom, introdotto nel 1799, ha permesso ai residenti del Regno Unito con domicilio fiscale estero di evitare la tassazione su redditi e plusvalenze prodotti al di fuori del Paese, purché non fossero trasferiti nel Regno Unito.

Tale sistema ha reso Londra una destinazione privilegiata per gli Hnwi.

Dal 6 aprile 2025, il regime basato sulla remittance basis sarà sostituito dal regime Fig (Foreign income and gains), che si fonda sulla residenza fiscale. Tale cambiamento ha l’obiettivo di modernizzare il sistema fiscale britannico, rendendolo più equo. Tuttavia, potrebbe ridurre la competitività del Regno Unito rispetto ad altre giurisdizioni, favorendo Paesi come Italia, Malta, Svizzera ed Emirati Arabi Uniti.

2. Il nuovo regime Fig: beneficiari e caratteristiche

Il regime Fig offrirà una serie di esenzioni per i primi 4 anni di residenza fiscale nel Regno Unito, purché il contribuente non sia stato residente fiscale nel Paese per almeno 10 anni precedenti.

Le principali caratteristiche sono:

  • esenzione per redditi e plusvalenze esteri: i redditi e le plusvalenze esteri non saranno tassati nei primi 4 anni, né sarà imposta alcuna tassazione aggiuntiva sui fondi trasferiti nel Regno Unito durante tale periodo;
  • flessibilità nelle adesioni: l’adesione al regime Fig può essere fatta annualmente, senza obbligo di continuità, consentendo una gestione più personalizzata. Tale flessibilità consente ai contribuenti di scegliere annualmente l’adesione e rappresenta un vantaggio interessante per gli individui con redditi globali complessi;
  • perdita di agevolazioni fiscali personali: gli aderenti al regime Fig perderanno il diritto alla personal allowance e alla soglia esentasse per le plusvalenze. Tuttavia, la perdita di benefici fiscali personali come la personal allowance potrebbe scoraggiare i contribuenti con un’ampia base imponibile domestica.

Attenzione

Gli individui residenti nel Regno Unito da meno di 4 anni al 6 aprile 2025 (dopo un’assenza di almeno 10 anni) potranno utilizzare il regime Fig per completare il periodo quadriennale rimanente.

3. Il periodo transitorio

Per agevolare la transizione dal regime res non-dom si prevede:

  • riduzione temporanea della tassazione sui redditi esteri: nel 2025-2026, gli individui non idonei al regime Fig pagheranno tasse solo sul 50% dei redditi esteri, mentre le plusvalenze non godranno di tale agevolazione;
  • rivalutazione degli asset esteri: gli individui potranno rivalutare il valore dei beni esteri al 5 aprile 2019, per ridurre il carico fiscale in caso di cessione futura;
  • Temporary repatriation facility (Trf): i redditi esteri generati prima del 6 aprile 2025 potranno essere trasferiti nel Regno Unito con una tassazione agevolata al 12% nei primi due anni, purché non derivino da trust.

Attenzione

Le misure transitorie, sebbene utili per mitigare l’impatto del cambiamento, sembrano offrire benefici limitati rispetto al passato. A parere di chi scrive, la Temporary repatriation facility (Trf), ad esempio, rischia di essere insufficiente per incentivare un rimpatrio massiccio di capitali, considerato il suo ambito di applicazione ristretto ai redditi personali.

Impatto sui Trust

  • fino al 6 aprile 2025: i redditi e le plusvalenze generati nel periodo antecedente continueranno a essere tassati su base distributiva;
  • dal 6 aprile 2025: rimozione delle protezioni fiscali per i redditi e le plusvalenze generati all’interno di trust settlor-interested, a meno che il contribuente non sia idoneo per il regime Fig.

Attenzione

La rimozione delle protezioni fiscali per i trust potrebbe avere un impatto significativo sui contribuenti con patrimoni complessi.

Tale cambiamento, se non bilanciato da altre agevolazioni, potrebbe rendere il Regno Unito meno competitivo rispetto a giurisdizioni come Malta o la Svizzera, dove i trust continuano a godere di benefici fiscali rilevanti.

Riforma dell’imposta di successione (Iht)

Il sistema di tassazione successoria sarà progressivamente trasformato da un regime basato sul domicilio ad uno basato sulla residenza:

  • ampliamento della base imponibile: l’imposta sarà applicata ai beni globali di individui residenti nel Regno Unito per almeno 10 anni. Un periodo transitorio (tail provision) estenderà la tassazione fino a 10 anni dopo la perdita della residenza fiscale;
  • trust preesistenti: i trust costituiti prima del 6 aprile 2025 continueranno a beneficiare dell’esclusione dalla tassazione (excluded property), salvo modifiche future.

Attenzione

Il passaggio a un regime basato sulla residenza per l’Iht introduce maggiore equità nel sistema fiscale britannico. Tuttavia, il periodo transitorio di 10 anni (“tail provision”) potrebbe rappresentare una criticità per chi pianifica trasferimenti di residenza a breve termine, aumentando l’interesse verso Paesi con regimi successori più chiari e meno invasivi.

4. Flat tax italiana per i neo residenti: come accedere al regime

L’Italia offre un regime fiscale di flat tax per attirare gli High net-worth individuals (Hnwi) che trasferiscono la residenza fiscale nel Paese.

Il regime, regolato dall’articolo 24-bis Tuir è stato rafforzato dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che ha convertito il Dl 113/2024.

Con questa modifica, l’imposta sostitutiva sui redditi esteri è stata raddoppiata a 200.000 euro per i nuovi residenti che trasferiscono la residenza fiscale dopo l’11 agosto 2024 mentre, per chi era già residente prima di questa data, l’imposta rimane a 100.000 euro.

I redditi prodotti in Italia, tuttavia, continuano ad essere tassati con le aliquote ordinarie.

Requisiti di accesso

Il regime è opzionale e può essere adottato dai neo-residenti che soddisfino i seguenti requisiti:

  • trasferiscono la residenza fiscale in Italia (articolo 2, comma 2, Tuir);
  • non sono stati residenti fiscali in Italia per almeno 9 dei 10 anni precedenti al trasferimento.

Esercizio dell’opzione

L’opzione per il regime può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno del trasferimento della residenza o al periodo d’imposta successivo.

Grazie alla clausola “cherry-picking”, è possibile scegliere che il regime si applichi solo ai redditi esteri di specifici Paesi, lasciando gli altri tassabili secondo il regime ordinario. Questa scelta può essere modificata in seguito, ma esclusivamente per ampliare il numero di giurisdizioni escluse.

I redditi derivanti da Paesi non inclusi nella scelta sono soggetti a tassazione ordinaria, con possibilità di credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.

Estensione ai familiari

Il regime può essere esteso ai familiari del contribuente principale, con un’imposta annuale ridotta di 25.000 euro per ciascun membro.

Per accedere, anche i familiari devono rispettare il requisito di non essere stati residenti in Italia per almeno 9 dei 10 anni precedenti.

L’estensione, valida per un massimo di 15 anni, è particolarmente interessante per chi pianifica la successione familiare e vuole semplificare la tassazione globale dei redditi.

Esenzioni fiscali

Oltre alla flat tax sui redditi esteri, il regime offre diverse esenzioni rilevanti:

  • esenzione dall’imposta di successione e donazione per beni situati all’estero;
  • esenzione dall’Ivie e dall’Ivafe (imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie estere);
  • esclusione dagli obblighi di monitoraggio fiscale per beni e conti esteri, semplificando notevolmente gli adempimenti.

Qualificazione dei redditi esteri

I redditi qualificabili come prodotti all’estero, e quindi soggetti alla flat tax, devono rispettare i criteri di cui all’articolo 165 Tuir.

Tra questi rientrano:

  • redditi fondiari derivanti da proprietà situate all’estero;
  • redditi di capitale percepiti da Stati esteri o soggetti non residenti;
  • redditi da lavoro dipendente o autonomo prestato fuori dall’Italia;
  • redditi d’impresa derivanti da attività svolte all’estero;
  • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non residenti.

Alcune categorie di redditi esteri, come quelli derivanti da conti correnti esteri, sono esentate dalla flat tax, anche se prodotte fuori dall’Italia.

Le plusvalenze su partecipazioni qualificate, invece, sono soggette al regime ordinario nei primi 5 anni di validità del regime.

Interpello probatorio

Per garantire la corretta applicazione del regime, gli interessati possono presentare un interpello probatorio all’agenzia delle Entrate, ottenendo una verifica preventiva delle condizioni richieste.

Attenzione

Sebbene facoltativo, l’interpello è consigliato per ridurre il rischio di contestazioni future e consolidare la posizione fiscale del contribuente.

Vantaggi strategici

Il regime di flat tax italiano si distingue per la sua flessibilità e per le esenzioni che lo rendono particolarmente attraente per chi ha patrimoni diversificati globalmente. Inoltre, la durata di 15 anni garantisce una pianificazione fiscale a lungo termine, un elemento cruciale per gli Hnwi.

5. Il confronto con altri regimi fiscali internazionali

6. Conclusioni

L’Italia, grazie al regime di flat tax e alle esenzioni correlate, si conferma una destinazione strategica per gli High net-worth individuals (Hnwi) in cerca di vantaggi fiscali e sicurezza normativa.

La combinazione di semplicità amministrativa, benefici successori ed estensione del regime ai familiari rappresenta un’opportunità unica per chi possiede patrimoni globali.

In un panorama di crescente competizione fiscale Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Hong Kong e Malta offrono alternative solide, ciascuna con caratteristiche peculiari: dalla tassazione territoriale di Hong Kong, alla flessibilità degli Emirati Arabi, fino alla stabilità normativa della Svizzera.

Per gli Hnwi britannici, colpiti dalla fine del regime res non-dom, l’Italia si presenta come una delle opzioni più competitive, soprattutto per chi cerca un equilibrio tra vantaggi fiscali, opportunità di investimento e qualità della vita.

In un contesto globale in rapida evoluzione, pianificare con lungimiranza diventa una scelta obbligata per valorizzare e proteggere il proprio patrimonio a lungo termine.

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