La positiva conclusione di molte delle procedure di accertamento con adesione in corso è a rischio, senza un intervento normativo che chiarisca, in maniera inequivoca, la cumulabilità della sospensione da coronavirus con quella amministrativa prevista per valutare la attuabilità di un accordo deflattivo. Ma andiamo con ordine.

La vicenda
Con il decreto Cura Italia prima (fino al 15 aprile 2020) e con il decreto liquidità successivamente (fino all’11 maggio 2020) si sono disposte delle sospensioni processuali. L’obiettivo principale è quello di evitare che, nella particolare situazione in cui ci si trova, i contribuenti siano “costretti” a incardinare nuovi contenziosi, ma la sospensione dovrebbe essere anche utile a dare più tempo per valutare la possibilità di accedere ad un istituto deflattivo molto importante, l’accertamento con adesione. In questo senso, è da accogliere con favore la precisazione contenuta nella circolare dell’agenzia delle Entrate (n. 6/E/20), nella quale espressamente si richiama la possibilità di cumulare la sospensione da adesione con quella da coronavirus. Tutto risolto, allora? Purtroppo no.

La Cassazione
I dubbi derivano da un orientamento della Cassazione (sentenza 11632/2015) che aveva escluso in alcune situazioni la cumulabilità della sospensione feriale con quella da adesione. Ciò in ragione della impossibilità di “sovrapporre” una sospensione amministrativa con una squisitamente giudiziale. In effetti in quella occasione, a seguito di un ampio dibattito tra gli operatori del settore, era dovuta intervenire una espressa disposizione di legge, l’articolo 7-quater, c. 18, del Dl 193/16. E ciò malgrado il fatto che anche allora l’agenzia delle Entrate si fosse espressa per la cumulabilità tra le sue sospensive, senza alcuna distinzione (circolare 65/E del 2001).

Insomma, non basta, per stare tranquilli, che l’Agenzia, che è controparte dei contribuenti, chiarisca (meritevolmente) che le sospensive sono cumulabili. Purtroppo su questo aspetto è il legislatore che deve prendersi la responsabilità di un chiarimento che dovrà essere assolutamente inequivoco. Sarebbe di un intervento pienamente in linea con gli intenti originali del legislatore del Cura Italia.

Accordi a rischio
Senza questa precisazione molti accordi tra fisco e contribuenti potrebbero “saltare”. E questo solo per il poco tempo a disposizione. Si rischia, infatti, di rimanere “stretti” tra il rischio di vedere sollevata d’ufficio una questione di tardività (nel caso si decida di accedere al contenzioso) e le difficoltà a sottoscrivere, in questo momento storico, le adesioni nei termini “ordinari”. Ne sarebbero penalizzate, innanzitutto, le casse erariali, private dagli introiti di possibili accordi. Ma ne sarebbe penalizzata anche la giustizia tributaria che verrebbe di nuovo intasata da un numero esorbitante di contenziosi, alcuni dei quali evitabili.

Abbiamo la speranza che il Parlamento batta un colpo e sollevi questa questione il prima possibile, magari nell’ambito delle audizioni dei vertici dell’Agenzia. In effetti, è proprio il Fisco il primo interessato a un chiarimento di questo tipo perché, diversamente, potrebbe vedere frustrati gli sforzi che funzionari e dirigenti stanno meritevolmente facendo anche in questi giorni difficili. Bisogna, però, fare presto, magari sfruttando il “decreto aprile”. In questo caso, è proprio il caso di dirlo, il tempo è denaro.

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