L’accertamento in via incidentale della illiceità penale della condotta dei funzionari della banca che ha erogato i finanziamenti posti - dal finanziatore o dal cessionario del credito discendente dal finanziamento - a fondamento della domanda di ammissione al passivo del fallimento del mutuatario, non è in alcun modo incompatibile né con il giudizio di opposizione allo stato passivo, né, più in generale, con il giudizio di verifica dei crediti vantati nei confronti dell’impresa fallita.

È questo ...

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