L’agenzia delle Entrate contribuisce a chiarire un elemento chiave della riduzione di due anni dei termini di accertamento: il beneficio spetta agli operatori economici che documentano/memorizzano elettronicamente le operazioni attive ed effettuano in maniera tracciabile gli incassi e i pagamenti per importi superiori a 500 euro, indicandone i requisiti nel modello reddituale. L’autorità fiscale precisa infatti che, relativamente agli acquisti, vanno considerati anche quelli riguardanti i valori bollati (nonostante si tratti di operazioni non accompagnate da alcuna fattura elettronica né da corrispettivi telematici)

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello, 12 marzo 2026, n. 77

Premessa

Da tempo è nota l’agevolazione di cui all’articolo 3 del Dlgs 127/2015, che si traduce in una riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini Iva e delle imposte sui redditi d’impresa/di lavoro autonomo (di cui all’articolo 57, comma 1 del Dpr 633/1972 e all’articolo 43, comma 1 del Dpr 600/1973).

Norma a vantaggio dei soggetti che:

  • si avvalgono di mezzi di pagamento elettronici, garantendo la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500 euro, e
  • documentano le operazioni attive tramite fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi.

Si tratta di un regime di favore di notevole interesse per l’ampio beneficio che garantisce agli operatori, motivo per cui non sono mancati chiarimenti da parte...

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