L’agenzia delle Entrate contribuisce a chiarire un elemento chiave della riduzione di due anni dei termini di accertamento: il beneficio spetta agli operatori economici che documentano/memorizzano elettronicamente le operazioni attive ed effettuano in maniera tracciabile gli incassi e i pagamenti per importi superiori a 500 euro, indicandone i requisiti nel modello reddituale. L’autorità fiscale precisa infatti che, relativamente agli acquisti, vanno considerati anche quelli riguardanti i valori bollati (nonostante si tratti di operazioni non accompagnate da alcuna fattura elettronica né da corrispettivi telematici)
Premessa
Da tempo è nota l’agevolazione di cui all’articolo 3 del Dlgs 127/2015, che si traduce in una riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini Iva e delle imposte sui redditi d’impresa/di lavoro autonomo (di cui all’articolo 57, comma 1 del Dpr 633/1972 e all’articolo 43, comma 1 del Dpr 600/1973).
Norma a vantaggio dei soggetti che:
- si avvalgono di mezzi di pagamento elettronici, garantendo la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500 euro, e
- documentano le operazioni attive tramite fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi.
Si tratta di un regime di favore di notevole interesse per l’ampio beneficio che garantisce agli operatori, motivo per cui non sono mancati chiarimenti da parte...


