Controlli e liti

Accertamenti, retromarcia sulla proroga di due anni

Il maxiemendamento approvato al Senato interviene su uno dei passaggi più contestati del Dl 18/2020

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di Dario Deotto

Nessun differimento al 31 dicembre del secondo anno successivo dei termini di prescrizione e di decadenza a favore dell’amministrazione in scadenza nel 2020.

Lo prevede – seppure con una forma non impeccabile – il maxiemendamento al decreto Cura Italia presentato al Senato.

Più volte si è denunciata l’asimmetria temporale, a favore dell’amministrazione, in relazione alla sospensione dei termini disposta dal Dl 18/2020.

La norma rivista

L’articolo 67, comma 4, del Dl rinvia infatti alle disposizioni dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015. Norma quest’ultima che, al comma 1, stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza a favore dell’amministrazione sono sospesi per lo stesso tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (per eventi eccezionali) concessi al contribuente.

Dopodiché c’è l’oramai famoso comma 2, il quale prevede un differimento, al 31 dicembre del secondo anno successivo al periodo di sospensione, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici, in scadenza nell’anno in cui si verifica la sospensione.

Il comma 3 dell’articolo 12, invece, dispone che l’agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle durante il periodo di sospensione.

È evidente – come è stato scritto – che il rinvio stabilito dall’articolo 67, comma 4, del Dl 18/2020 all’articolo 12 del Dlgs 159/2015 deve intendersi riferito (solo) al comma 2 di quest’ultimo articolo, cioè alla norma che dispone il differimento al 31 dicembre del secondo anno successivo dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli uffici.

La correzione

Ora però il maxiemendamento stabilisce che il riferimento deve andare (soltanto) ai commi 1 e 3 dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015. In sostanza, si vuole senz’altro sterilizzare la proroga dei “due anni” a favore dell’amministrazione, ma il risultato non è tecnicamente brillantissimo.

In primo luogo perché si cita il comma 1 dell’articolo 12, che però, come riportato, non trova applicazione per le disposizioni del Dl 18/2020, posto che nel decreto non vi è alcuna simmetria temporale tra i tempi di sospensione accordati al contribuente e quelli stabiliti per le varie amministrazioni.

Un riferimento superfluo

Anche il riferimento (del maxiemendamento) al comma 3 dell’articolo 12 appare pleonastico. In primo luogo, per il fatto che già il primo comma dell’articolo 67 del Dl dispone la sospensione dei termini dell’attività di riscossione fino al 31 maggio prossimo. E poi perché vi è una espressa previsione nell’articolo 68 dello stesso Dl 18/2020, che disciplina la sospensione dei carichi affidati all’agente della riscossione, la quale non può che (già) riferirsi al comma 3 dell’articolo 12.

Insomma, un piccolo pasticcio che riflette la tecnica normativa di questi ultimi tempi.

L’obiettivo dell’intervento

È chiara, comunque, la volontà del maxiemendamento per far sì che non trovi applicazione il differimento (troppo sbilanciato) a favore dell’amministrazione dei termini di decadenza e prescrizione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo al periodo di sospensione.

Anche il dato letterale - che prevale sulle intenzioni del legislatore - comunque, citando (impropriamente) solo i commi 1 e 3 dell’articolo 12, porta indirettamente al significato della non applicazione del comma 2 di questo articolo.

Un’ultima notazione: sarà ora l’amministrazione a ritenere asimmetrica la norma. Se per il contribuente, alla sospensione segue un differimento dei termini, per l’amministrazione non ci sarà, ora, alcun differimento dopo la sospensione.

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