Decreto Accise e Bollo auto
Decreto Accise e Bollo auto: disposizioni per accisa sul gasolio, bonus autotrasporto, bollo auto e tassa sui mini-pacchi
Il decreto-legge, in vigore dal 18 settembre 2026, contiene una serie di disposizioni urgenti sui temi di seguito illustrati:
1) proroga della riduzione dell’accisa sul gasolio. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici si prevede che l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al Dlgs 504/1995, sia rideterminata:
a) dal 18 settembre e fino al 25 settembre 2026, nella misura di 572,90 euro per mille litri;
b) dal 26 settembre e fino al 5 ottobre 2026, nella misura di 622,90 euro per mille litri.
Per il medesimo periodo temporale, l'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idro-trattamento (HVO) e al biodiesel per essere impiegati come carburanti è fissata nella misura di 572,90 euro per mille litri (articolo 3, comma 4, Dlgs 43/2025);
2) ulteriore estensione al mese di ottobre del credito d’imposta per l’autotrasporto (articolo 3, comma 1, Dl 33/2026). Dopo la recente estensione al mese di settembre (Dl 157/2026), il bonus riconosciuto in favore delle imprese di autotrasporto spetta anche per il mese di ottobre. In questo modo il beneficio copre ora il periodo da marzo a ottobre 2026. Si ricorda che detto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026 (Ddmm Infrastrutture e Trasporti 23 maggio 2026 e 28 agosto 2026, n. 301);
3) esenzione dal pagamento del bollo auto (tassa automobilistica) – o della tassa di circolazione dei motocicli o ciclomotori – dovuto nel 2027 per alcune tipologie di veicoli. L'esenzione spetta alle sole persone fisiche e riguarda le autovetture di potenza fino a 80 kW, i motocicli e i ciclomotori. Dal punto di vista soggettivo, alle persone fisiche beneficiarie delle misure non è richiesto il possesso di particolari requisiti reddituali o livelli di indicatori dell'Isee, né il titolo di possesso del veicolo; quindi l'esenzione spetta anche agli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (leasing) o agli utilizzatori a titolo di locazione a lungo termine senza conducente, tutti soggetti individuati nel libretto di circolazione del veicolo e nel Pubblico registro automobilistico (Pra), ai sensi dell'articolo 5, comma 32, Dl 953/1982. Dal punto di vista oggettivo, sono interessati all'esenzione: a) autovetture alimentate a benzina o gasolio (anche in combinazione con altra fonte di propulsione, come avviene per le auto ibride), di potenza fino a 80 kW; b) motocicli e ciclomotori con alimentazione a benzina (anche in combinazione con altra fonte di propulsione), senza limiti di potenza (purché il contribuente non possegga alcuna autovettura agevolabile). Quindi l'esenzione spetta per un solo veicolo; nel caso di possesso di più veicoli, l'esenzione si applica solo per quella dotata di minore potenza (espressa in kW); in caso di pari potenza, l'esenzione è applicata all'autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Se il soggetto passivo possiede più motocicli, l'esenzione compete solo per quello di minore potenza (se hanno pari kW, l'esenzione si applica al mezzo per cui sarebbe dovuto il tributo di minore importo). Infine, qualora il soggetto passivo possieda più ciclomotori agevolabili, l'esenzione spetta solo per quello che presenta la data di prima immatricolazione più remota. Dal punto di vista temporale, l'esenzione riguarda i versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Con riferimento all’ambito territoriale, l'esenzione si applica anche nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo con ciascuna autonomia titolare del tributo;
4) rinvio al 1° dicembre 2026 dell’applicazione della tassa sui mini-pacchi, ossia del contributo di 2 euro dovuto sulle spedizioni di valore non superiore a 150 euro di provenienza extra-Ue (articolo 1, commi 126-128, legge 199/2025). Il precedente rinvio, al 1° ottobre 2026, era stato previsto dal Dl PNRR (articolo 15, Dl 107/2026).
Sanzioni
Regolamentazione dell'AI e introduzione di nuovi illeciti: adeguamento alle disposizioni Ue
Il decreto – emanato in forza della delega prevista dalla legge 132/2025 e in vigore dal 30 settembre 2026 – adegua la normativa nazionale alla disciplina europea in materia di intelligenza artificiale.
In particolare, stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di AI da parte di organi, uffici e comandi delle Forze di Polizia, in relazione a specifiche funzioni esercitate, ed introduce una serie di illeciti relativi all'uso dell'AI.
Tra le varie disposizioni contenute nel decreto si segnala l'introduzione del nuovo articolo 25-vicies, Dlgs 231/2001, il quale disciplina i reati commessi con l'uso dei sistemi di AI. La norma richiama il nuovo articolo 437-bis del Codice penale, in base al quale viene punito chiunque ometta di adottare le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l'addestramento, la produzione, l'immissione sul mercato o l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni, ovvero ometta di adottare misure di sorveglianza umana. Questa nuova condotta viene punita, come delitto, con una pena che va da 1 a 5 anni di reclusione qualora derivi un pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale, mentre nei fatti più gravi di pericolo per la sicurezza dello Stato la pena della reclusione è aumentata da 2 ad 8 anni.


