Uno Stato membro non può applicare un regime di favore rilevante per le accise solo alle distruzioni di contrassegni fiscali avvenute nel proprio territorio, negandolo invece quando la stessa distruzione avviene in un altro Stato dell’Unione. Se la normativa nazionale prevede che fino al 2% dei contrassegni fiscali utilizzati ogni anno si considerino automaticamente distrutti senza bisogno di prove o controlli, questo trattamento deve valere ovunque avvenga la produzione, non solo entro i confini...

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