In caso di rimborso delle accise e delle relative addizionali, si applicano gli interessi legali dal momento della domanda di refusione all’Amministrazione doganale alla notifica del ricorso, e quelli superlegali, previsti dall’articolo 1284, comma 4, del Codice civile, dalla domanda giudiziale di rimborso, sino all’effettivo pagamento. Questo è il principio di diritto reso dalla Cgt di primo grado di Piacenza, con la sentenza n. 63/2/2024 (giudice Morlini).
Il rimborso delle accise
Una società contribuente presentava, in...

