16 giugno
Acconto Imu 2025
Versamento acconto Imu 2025.
Sono tenuti all'adempimento i proprietari di seconde case e di prime case di lusso.
Scade oggi il termine per il pagamento dell'acconto, pari al 50% di quanto dovuto; l'acconto Imu va versato per gli immobili diversi dall'abitazione principale (seconde case, beni strumentali) e case di lusso appartenenti alle categorie catastali a1, a/8 e a/9 anche se adibite ad abitazione principale.
Con il Dm Mef 14 marzo 2025, sono stati individuati (aggiornati) i coefficienti da utilizzare ai fini della determinazione della base imponibile valida per il calcolo dell’Imu dovuta dalle imprese per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale «D» (immobili a destinazione speciale o particolare, come alberghi, ospedali, palestre, capannoni e centri commerciali), non iscritti in Catasto, interamente posseduti dalle imprese e distintamente contabilizzati. In questi casi, la base imponibile è determinata facendo riferimento ai costi di acquisto o di costruzione (comprensivi, tra l’altro, del costo del terreno e delle spese incrementative e al lordo delle quote di ammortamento – Rm Mef 28 marzo 2013, n. 6/DF), distintamente contabilizzati in bilancio (articolo 1, comma 746, legge 160/2019).
Immobili occupati abusivamente sono esenti dall’Imu con efficacia retroattiva (Corte costituzionale 18 aprile 2024, n. 60).
È possibile effettuare il versamento con modello F24 o con l’apposito bollettino postale centralizzato (conto corrente unico nazionale).
Codici tributo: 3912 – Imu abitazione principale e relative pertinenze; 3913 – Imu fabbricati rurali ad uso strumentale; 3914 – Imu terreni; 3916 – Imu aree fabbricabili; 3918 – Imu altri fabbricati; 3930 - Imu - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
Annuale
Min. Economia e Finanze, DECR del 24-04-2024 - Articolo 1
CCO, SEN del 20-02-2024, n. 21 - Integrale
L del 30-12-2023, n. 213 - Articolo 1.038
Min. Economia e Finanze, DM del 06-09-2024 - Articolo 1
Sono previste le seguenti sanzioni:
- omesso o tardivo versamento: sanzione amministrativa pari al 25% dell’imposta non versata;
- omessa presentazione della dichiarazione o denuncia: sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro;
- dichiarazione o denuncia infedele: sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta;
- violazioni che non comportano modifiche all’imposta (omissioni o errori che attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta): sanzione amministrativa da 51 euro a 258 euro;
- mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele: sanzione amministrativa da 51 euro a 258 euro.
Le sanzioni relative all’omessa presentazione della dichiarazione o a dichiarazione infedele sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.


