Nella campagna dichiarativa 2026 molti studi professionali faranno affidamento, come di consueto, sulla compilazione automatica dei quadri fiscali da parte del proprio software gestionale.
Per quanto riguarda la deducibilità dei costi correlati ad acquisti effettuati, o a prestazioni di servizi ricevute, da fornitori residenti in Paesi non cooperativi ai fini fiscali, tuttavia, è opportuno non dare per scontato che il riporto nei quadri RF o RG avvenga «di default» sempre in modo totalmente automatico.
Per queste fattispecie, ai fini della compilazione dei quadri RF o RG è sempre opportuno seguire le specifiche indicazioni fornite dalla propria software house, in quanto tali acquisti non possono essere trattati come tutti gli altri.
La reintroduzione delle limitazioni alla deducibilità prevista dalla legge di Bilancio 2023 ha infatti comportato nuovi adempimenti dichiarativi che, nella maggior parte dei casi, richiedono informazioni aggiuntive rispetto a quelle normalmente presenti nelle sole registrazioni contabili.
L’articolo 110 del Tuir, ai commi da 9-bis a 9-quinquies, stabilisce che le spese derivanti da operazioni effettivamente eseguite con imprese o professionisti residenti o localizzati in Paesi o territori non cooperativi sono deducibili entro il limite del valore normale. La deduzione può essere integrale solo quando il contribuente è in grado di dimostrare che l’operazione risponde a un effettivo interesse economico e che la stessa ha avuto concreta esecuzione.
Proprio questa distinzione rappresenta il principale elemento di criticità per i software gestionali.
Per compilare correttamente il modello Redditi non è infatti sufficiente sapere che il fornitore è residente in un Paese inserito nella black list UE. Il programma deve anche conoscere se il costo è deducibile entro il valore normale oppure se ricorrono i presupposti per la deduzione integrale. Si tratta di informazioni che, nella maggior parte dei casi, non possono essere ricavate automaticamente dalla sola registrazione della fattura.
Ne consegue che, se il gestionale viene utilizzato con le impostazioni standard, il rischio è quello di non valorizzare correttamente i righi RF31 e RF55, ovvero il rigo RG22, oppure di trattare tali costi come normali componenti negativi di reddito.
In particolare, per i contribuenti in contabilità ordinaria le istruzioni dei modelli Redditi del rigo RF31 (variazione in aumento) stabiliscono che: con il codice 70 vanno indicate, ai fini della loro sterilizzazione fiscale, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali nonché derivanti da prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati nei predetti Paesi o territori (articolo 110, commi da 9-bis a 9-quinquies, del Tuir).
Le istruzioni del rigo RF55 (variazione in diminuzione) stabiliscono altresì, ai fini della corretta deduzione fiscale, che:
- con il codice 92 va indicato l’ammontare deducibile, nei limiti del valore normale, delle spese e degli altri componenti negativi di cui al codice 70 del rigo RF31 (articolo 110, comma 9-bis del Tuir);
- con il codice 93 va indicato l’ammontare delle spese e degli altri componenti negativi di cui al codice 70 del rigo RF31, qualora le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (articolo 110, comma 9-ter, del Tuir).
Per quanto riguarda i contribuenti in contabilità semplificata, occorre invece far riferimento alle istruzioni relative al rigo RG22, codice 70.
La corretta compilazione assume particolare rilievo anche perché l’individuazione dei Paesi non cooperativi non avviene attraverso un elenco fisso, ma mediante il rinvio all’Allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative, soggetta a periodici aggiornamenti.
Come evidenziato da Assonime nella circolare 19/2023, la verifica dovrebbe essere effettuata con riferimento alla data dell’operazione, controllando che il Paese del fornitore risultasse inserito nella lista vigente pubblicata dal Consiglio dell’Unione europea in quel momento.
Sotto il profilo sanzionatorio, l’omessa indicazione dei costi nei righi dedicati non determina automaticamente la perdita della deduzione. Resta tuttavia applicabile la sanzione prevista dall’articolo 8, comma 3-bis, del Dlgs 471/1997, fermo restando l’obbligo di dimostrare l’effettivo interesse economico e la concreta esecuzione delle operazioni.
Da qui l’importanza di verificare preventivamente il comportamento del proprio gestionale.
Le software house associate ad AssoSoftware infatti adottano soluzioni differenti. Alcuni applicativi prevedono specifici marcatori o causali da utilizzare già in fase di registrazione della fattura. Altri, invece, demandano la classificazione a una fase successiva, mettendo a disposizione apposite funzioni di controllo durante la predisposizione della dichiarazione. Solo dopo tale classificazione il software è in grado di compilare automaticamente i righi interessati.
Prima di procedere alla produzione definitiva del modello Redditi è quindi opportuno verificare, insieme alla propria software house, quale sia il flusso operativo previsto dall’applicativo utilizzato. Un controllo preventivo consente infatti di evitare interventi manuali in dichiarazione e di ridurre il rischio di errori che potrebbero emergere soltanto in sede di controllo.


