1. In sintesi

La Fondazione Enasarco ha comunicato (news del 31 gennaio 2025, cfr. www.enasarco.it/2025/01/minimali-e-massimali-2025/ ) che i minimali e i massimali provvigionali sono variati (si veda oltre), mentre le aliquote 2025 del Fondo Previdenza e del Fondo Assistenza sono rimaste invariate rispetto all’anno 2024.

Dopo una breve panoramica delle novità (e delle conferme) proponiamo una tavola di riepilogo da utilizzare per l’anno 2025.

Ricordiamo che la prima scadenza in arrivo è il prossimo 20 maggio.

2. Le aliquote

L’aliquota contributiva da applicare sulle provvigioni è, per gli agenti mono e plurimandatari, il 17,00%, di cui la metà a carico della ditta mandante (8,50% per l’agente operante in forma individuale o società di persone e 8,50% per la casa mandante).

Fanno eccezione i rapporti di agenzia con agenti operanti in forma di società di capitali, per i quali è dovuto il contributo al Fondo Assistenza, la cui aliquota resta al 4% (fino a 13milioni di euro di importi provvigionali; per le quote eccedenti detto primo scaglione l’aliquota si riduce), di cui 1% a carico dell’agenzia e 3% a carico della preponente.

Si tenga tuttavia presente l’aliquota agevolata per giovani agenti prevista dall’articolo 5-bis del Regolamento Enasarco vigente.

Tale agevolazione si applica agli agenti che:

• si siano iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021 - 2023, oppure a coloro che erano già iscritti e ricevano nel periodo 2021 - 2023, un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia;

• abbiano un’età minore o uguale a 30 anni alla data di conferimento di ciascun incarico;

• svolgano l’attività di agenzia in forma individuale.

Al verificarsi delle condizioni, l’aliquota del 17% viene ridotta:

• di 6 punti percentuali (11%) per il primo anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività;

• di 8 punti percentuali (9%) per il secondo anno;

• di 10 punti percentuali (7%) per il terzo anno.

Per ciascun rapporto l’agevolazione è concessa per un massimo di tre anni solari consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione o alla data di conferimento del nuovo incarico.

Con riferimento agli agenti iscritti per la prima volta alla Fondazione Enasarco dal 2024, per essi non sono più operative le agevolazioni per i giovani agenti.

3. I minimali e i massimali

In attuazione dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento per le attività istituzionali, la Fondazione Enasarco ha rideterminato, a seguito della pubblicazione da parte dell’Istat del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, i minimali contributivi e i massimali annui a valere per l’anno 2025, come segue.

Tali importi sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione, da parte dell’Istat, del tasso di variazione annua dell’Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il minimale è dovuto se l’agente, nel corso dell’anno, ha maturato delle provvigioni. Se il rapporto di agenzia è del tutto improduttivo, il minimale non è dovuto. Il minimale è frazionabile per trimestri in ragione della effettiva durata del rapporto.

La mandante deve versare tante quote trimestrali quanti sono i trimestri di effettiva attività dell’agente, a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico di agenzia e fino alla data di cessazione.

Il massimale è annuo e non è frazionabile in trimestri; una volta raggiunto, non è più possibile fare versamenti previdenziali in favore dell’agente.

4. Tavola di riepilogo

Una sintesi degli adempimenti relativi al 2025 viene di seguito proposta (con riguardo all’Iva si ipotizza rispettato il requisito della territorialità, come avviene nelle operazioni B2B tra soggetti passivi residenti; la medesima residenza dei due soggetti coinvolti viene ipotizzata con riferimento alle ritenute).

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