Lo scorso mese di giugno, con la risposta 127/2026, l’agenzia delle Entrate ha affrontato, con una disamina approfondita davvero interessante, il tema dei compensi corrisposti ai propri collaboratori dalle agenzie assicurative iscritte alla sezione A del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, per lo svolgimento della propria attività.
Questi collaboratori (Produttori di quarto gruppo iscritti alla sezione E del citato Registro Unico) nella maggioranza dei casi, applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014.
Il quesito era volto a conoscere la posizione dell’agenzia delle Entrate in merito all’obbligo o meno di rilasciare loro la Certificazione Unica (CU), in quanto tali prestazioni si riferiscono a servizi esenti dall’imposta, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 9), del Dpr 633/1972, per le quali il successivo articolo 22, comma 1, n. 6), dispone che l’emissione della fattura non è obbligatoria, salvo che non sia richiesta dal cliente.
Dal periodo d’imposta 2024, l’articolo 4, comma 6 septies, del Dpr 322/1998, ha infatti disposto l’esonero dall’emissione e dalla trasmissione telematica della CU nei confronti dei soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfettario o il regime fiscale di vantaggio.
Tuttavia l’agenzia delle Entrate, con la successiva risposta 132/2025, nell’esaminare il caso dei compensi corrisposti ai medici in convenzione con il Servizio sanitario nazionale che operano in regime forfettario, ha chiarito che per le aziende sanitarie non vige tale esonero e le stesse sono quindi obbligate all’emissione della CU nei confronti di tali medici, atteso che gli stessi sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica e che i dati relativi ai compensi non transitano dal Sistema di Interscambio (SdI).
Con la risposta 127/2026 l’agenzia delle Entrate ha confermato che, in virtù del fatto che l’eliminazione degli obblighi di certificazione dei compensi trova giustificazione nel corrispondente obbligo di fatturazione elettronica, il venir meno dell’obbligo di fatturazione elettronica fa sì che in tale circostanza non possa trovare applicazione il citato comma 6-septies che esonera il sostituto d’imposta dall’obbligo di certificazione dei compensi.
Pertanto, in qualità di sostituti d’imposta, le agenzie assicurative devono comunque emettere le CU in relazione ai compensi corrisposti in favore dei Produttori di quarto gruppo in regime forfettario che svolgono operazioni esenti dall’Iva e devono altresì provvedere alla relativa trasmissione telematica, non solo a partire dall’anno d’imposta 2025 e per gli anni successivi, ma anche per l’anno d’imposta 2024.
Riguardo alla corretta compilazione della CU l’agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che:
- in relazione alla CU 2025, relativa ai compensi corrisposti nel 2024, occorre indicare al punto 6 il codice 25, anche se istituto per indicare indennità non assoggettate a ritenuta d’acconto corrisposte ai soggetti in regime forfetario che non richiedono il rilascio della fattura elettronica, come ad esempio le indennità di maternità;
- per quanto concerne, invece, la compilazione della CU 2026, relativa ai compensi corrisposti nel 2025, occorre indicare nel punto 6 il codice 24.
A livello software l’operatività di “default” dei gestionali prodotti dalle aziende associate ad AssoSoftware è tale, già a decorrere dal periodo d’imposta 2024, da non produrre le CU con riferimento ai dati acquisiti dalle fatture passive registrate in contabilità ed emesse da fornitori in regime forfetario.
Ciò detto, la generalità dei gestionali permette comunque all’operatore di impostare manualmente i codici di cui al punto 6 previsti dalle istruzioni della CU, compresi quindi i codici 24 e 25 specifici per questa fattispecie, in relazione rispettivamente ai periodi d’imposta 2025 e 2024.
È quindi sempre possibile utilizzare il proprio gestionale per adempiere, seppur tardivamente, all’adempimento relativo alla certificazione dei compensi per i periodi d’imposta 2024 e 2025, facendosi eventualmente supportare dal servizio di assistenza della propria software house.
Tenendo anche conto, con riferimento alle sanzioni applicabili, che l’agenzia delle Entrate stessa ha precisato nella sua risposta che, «considerata l’incertezza interpretativa dovuta al mancato coordinamento delle disposizioni normative, le strutture preposte al controllo valuteranno la disapplicazione delle sanzioni nel caso di invio tardivo delle CU relative al periodo d’imposta 2024 e 2025, laddove destinate a fornire i dati innanzi richiamati, conformemente a quanto disposto dall’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)».


