Agenzie di viaggio e tour operator, accesso al fondo di sostegno solo se in regola con imposte e contributi
Il ministero dei Beni culturali fissa requisiti e modalità per accedere al fondo che sale a 265 milioni
Due buone notizie per agenzie di viaggio e tour operator. Da una parte l’incremento di 240 milioni di euro del fondo di sostegno contenuto nel decreto Agosto (Dl 104/2020) e dall’altra la firma del decreto attuativo per la ripartizione di tale fondo, che quindi potrebbe essere attivo a breve.
Il decreto Agosto incrementa di 240 milioni di euro (articolo 77, comma 1, lettera c) l’ammontare del fondo per sostenere le agenzie di viaggio e di tour operator, originariamente stabilito in 25 milioni di euro dall’articolo 182, comma 1 del Dl 34/2020. Oltre a questi soggetti beneficiari, il decreto Agosto aggiunge anche le guide e gli accompagnatori turistici.
L’articolo 182 del Dl 34/2020 prevedeva un apposito decreto del ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo per stabilire le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19. Il Mibact ha diffuso un comunicato stampa il 13 agosto con la quale si annuncia la firma del decreto di attuazione, che è ora all’esame degli organi di controllo. Entro cinque giorni dalla data di registrazione, la Direzione generale Turismo pubblicherà un avviso con le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo.
Il decreto riguarda solo i primi 25 milioni di euro, ma come specifica lo stesso Mibact servirà anche per «distribuire gli oltre 200 milioni di euro previsti dal decreto agosto per il sostegno diretto di questi operatori». La nota del Mibact evidenzia che per presentare domanda le agenzie di viaggio e i tour operator dovranno possedere questi requisiti:
a) iscrizione al Registro delle imprese con i codici Ateco 79.11 e 79.12;
b) essere imprese attive e non avere procedure concorsuali in corso;
c) avere sede legale in Italia;
d) essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento;
e) non essere destinatari di sanzioni interdittive;
f) essere in regola con gli obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi;
g) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.
I richiedenti dovranno riportare anche altri dati quali:
• la differenza dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi tra i periodi 23 febbraio – 31 luglio 2020 e 23 febbraio – 31 luglio 2019;
• i ricavi del periodo di imposta precedente a quello in corso;
• l’importo del contributo a fondo perduto per imprese e autonomi con fatturato inferiore a 5 milioni di euro previsto dal Dl Rilancio (Dl 34/2020) e eventualmente percepito.
Il comunicato Mibact esplicita che l’ammontare del contributo verrà determinato in base a una percentuale applicata alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi tra i periodi 23 febbraio/31 luglio 2020 e 23 febbraio/31 luglio 2019 pari:
1) al 20% per le realtà con ricavi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso;
2) al 15% per le realtà con ricavi tra 400.000 euro e 1.000.000 di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso;
3) al 10% per le realtà con ricavi tra 1.000.000 di euro e 50.000.000 di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso;
4) al 5% per realtà con ricavi superiori ai 50.000.000 di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.
Il contributo integra quanto eventualmente percepito con il contributo a fondo perduto per imprese e autonomi con fatturato inferiore a 5 milioni di euro previsto dal Dl Rilancio (Dl 34/2020).