L'argomento affrontato in questo articolo sarà trattato nel percorso formativo Agenzie di viaggio: la gestione degli adempimenti contabili e fiscali

1. La tematica

L'introduzione dell'obbligo di trasmissione delle operazioni transfrontaliere mediante il Sistema di Interscambio ha modificato in modo significativo gli adempimenti IVA gravanti sulle Agenzie di Viaggio e sui Tour Operator che acquistano servizi da fornitori esteri.

Dal 1° luglio 2022, infatti, l'abrogazione dell'esterometro ha comportato l'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, attraverso il formato XML della fattura elettronica, anche le operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, mediante l'emissione dei documenti elettronici TD17, TD18 e TD19.

Per il comparto turistico la disciplina assume una rilevanza particolarmente delicata. Le Agenzie di Viaggio acquistano quotidianamente alberghi, trasporti, noleggi, servizi di ristorazione, escursioni, ingressi a musei, guide turistiche, servizi informatici e numerose altre prestazioni rese da operatori esteri, ciascuna caratterizzata da differenti regole di territorialità IVA.

L'errore più frequente consiste nel ritenere che qualsiasi documento ricevuto da un fornitore estero debba essere automaticamente oggetto di autofatturazione elettronica. In realtà, la disciplina richiede una preventiva analisi della natura del servizio, della sua territorialità ai fini IVA, del regime fiscale applicabile (regime speciale 74-ter oppure regime IVA ordinario), dello Stato del prestatore e dell'eventuale applicazione della soglia di esenzione prevista per le operazioni territorialmente non rilevanti.

Per il professionista che assiste imprese del settore turistico diventa quindi fondamentale adottare una procedura di controllo che consenta di individuare correttamente i documenti da integrare mediante autofattura elettronica, evitando sia omissioni sanzionabili sia inutili adempimenti.

2. Normativa, prassi e giurisprudenza di riferimento

La disciplina trova il proprio fondamento nell'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, il quale dispone che i dati delle operazioni transfrontaliere siano trasmessi esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il tracciato della fattura elettronica.

La disposizione ha trovato applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022, a seguito dell'abrogazione dell'esterometro prevista dall'articolo 1, comma 1103, della Legge n. 178/2020 e successivamente differita dal D.L. n. 146/2021.

Per quanto concerne le operazioni passive, il legislatore distingue tra acquisti di servizi, acquisti intracomunitari di beni e altre operazioni soggette al meccanismo del reverse charge esterno, prevedendo l'utilizzo dei seguenti documenti elettronici:

  • TD17, per l'integrazione o autofattura relativa agli acquisti di servizi da fornitori esteri;
  • TD18, per gli acquisti intracomunitari di beni;
  • TD19, per gli acquisti di beni già presenti nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, nonché per le ulteriori fattispecie disciplinate dall'articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

Le modalità di compilazione dei documenti sono disciplinate dalle Specifiche Tecniche della fatturazione elettronica emanate dall'Agenzia delle Entrate e costantemente aggiornate, mentre numerosi chiarimenti interpretativi sono contenuti nelle circolari e nelle FAQ pubblicate dall'Amministrazione finanziaria.

Particolare rilievo assume inoltre l'articolo 12 del D.L. n. 73/2022 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), che ha escluso dall'obbligo di trasmissione le operazioni non territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972, purché di importo non superiore a euro 5.000 per singola operazione.

La disposizione assume particolare importanza per il settore turistico, consentendo di evitare l'autofatturazione elettronica di numerose spese sostenute all'estero, quali alberghi, ristoranti, noleggi o altri servizi territorialmente rilevanti nel Paese di esecuzione della prestazione, purché contenuti entro il predetto limite.

Occorre tuttavia evidenziare come l'esonero riguardi esclusivamente le operazioni non territoriali e non trovi applicazione nei confronti dei servizi generici disciplinati dall'articolo 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, per i quali continua ad operare il meccanismo del reverse charge indipendentemente dall'importo della prestazione.

Per le Agenzie di Viaggio assume inoltre particolare interesse la sentenza della Corte di Cassazione n. 11739 del 12 aprile 2022, che ha confermato l'obbligo di integrazione dell'IVA relativamente ai servizi acquistati da fornitori esteri destinati alla formazione del pacchetto turistico disciplinato dall'articolo 74-ter del D.P.R. n. 633/1972.

La pronuncia ha definitivamente chiarito che il particolare regime speciale applicabile alla vendita del pacchetto turistico non esonera dall'assolvimento dell'imposta sugli acquisti effettuati mediante il meccanismo del reverse charge, principio che assume particolare rilevanza operativa per Tour Operator e organizzatori di viaggi.

3. Il caso operativo

Una Agenzia di Viaggio organizza un pacchetto turistico in regime IVA 74-ter comprendente soggiorno alberghiero in Francia, trasferimenti locali, escursioni e servizi di assistenza acquistati direttamente da fornitori esteri.

Nel medesimo mese acquista inoltre:

  • un servizio di pubblicità online da una società irlandese;
  • pernottamenti alberghieri in Spagna per propri dipendenti impegnati in una fiera internazionale, per un importo di euro 1.200;
  • un noleggio autobus in Germania per euro 8.500 destinato ad un gruppo di clienti;
  • biglietti ferroviari italiani acquistati da una società austriaca;
  • materiale promozionale spedito dalla Germania.

L'ufficio amministrativo riceve tutti i documenti in formato PDF tramite posta elettronica e si pone il problema di individuare quali operazioni debbano essere trasmesse allo SdI mediante TD17, quali mediante TD18 o TD19 e quali, invece, risultino escluse dall'obbligo di autofatturazione elettronica.

4. La soluzione

La corretta gestione richiede un percorso logico articolato in più fasi.

La prima verifica riguarda la natura dell'operazione: occorre distinguere tra acquisti di servizi, acquisti di beni, importazioni, acquisti intracomunitari e operazioni già documentate mediante fattura elettronica transitata attraverso lo SdI.

Successivamente è necessario verificare la territorialità IVA della prestazione, applicando le disposizioni contenute negli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972.

Solo dopo tale verifica sarà possibile stabilire se l'operazione debba essere assoggettata al reverse charge e, conseguentemente, se debba essere emesso uno dei documenti elettronici previsti dalle Specifiche Tecniche.

Nel caso prospettato, i servizi acquistati dai fornitori esteri destinati alla realizzazione del pacchetto turistico in regime 74-ter richiedono l'emissione del documento TD17. In particolare, per i servizi acquistati da fornitori stabiliti nell'Unione europea sarà normalmente utilizzato il codice natura N5, mentre per quelli acquistati da soggetti extra-UE troveranno applicazione le specifiche codifiche previste per le operazioni non imponibili.

Diversa è la disciplina applicabile agli alberghi utilizzati dal personale dipendente all'estero. Trattandosi di prestazioni territorialmente rilevanti nel Paese in cui l'immobile è situato, l'obbligo di trasmissione allo SdI non sussiste qualora il corrispettivo della singola operazione non superi euro 5.000, in applicazione dell'articolo 12 del D.L. n. 73/2022.

Il servizio di pubblicità acquistato dalla società irlandese costituisce invece un servizio generico disciplinato dall'articolo 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 e deve pertanto essere sempre assoggettato a reverse charge mediante emissione del documento TD17, indipendentemente dall'importo della prestazione.

Analoga attenzione richiede il trasporto passeggeri, per il quale occorre distinguere la parte territorialmente rilevante in Italia da quella effettuata all'estero. In assenza dell'esatta percorrenza, continua a risultare di particolare utilità il criterio forfetario indicato dalla circolare n. 37/E/2011, che consente di determinare la quota imponibile italiana nei trasporti internazionali.

L'acquisto del materiale promozionale proveniente dalla Germania configura invece un acquisto intracomunitario di beni e richiede l'emissione del documento TD18, mentre il documento TD19 sarà riservato alle diverse ipotesi previste dall'articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

Infine, sotto il profilo temporale, particolare attenzione dovrà essere prestata alle scadenze di trasmissione, distinguendo gli acquisti effettuati da fornitori comunitari da quelli ricevuti da operatori extra-UE, così da garantire il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

5. Gli errori da evitare

Un primo errore consiste nel ritenere che tutte le fatture ricevute da soggetti esteri debbano essere trasmesse allo SdI mediante TD17, TD18 o TD19. In realtà, la nazionalità del fornitore costituisce soltanto uno degli elementi da considerare. Occorre preliminarmente verificare la territorialità IVA della prestazione e la presenza di eventuali ipotesi di esonero previste dalla normativa.

Un secondo errore, particolarmente frequente nelle Agenzie di Viaggio, riguarda i servizi acquistati per la realizzazione di pacchetti turistici disciplinati dall'articolo 74-ter del D.P.R. n. 633/1972. Talvolta si ritiene che il regime speciale del margine esoneri dall'applicazione del reverse charge sugli acquisti effettuati presso fornitori esteri. Tale interpretazione è stata definitivamente superata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha confermato l'obbligo di integrazione anche per i cosiddetti "costi 74-ter".

Ulteriore criticità riguarda l'applicazione della soglia di euro 5.000 introdotta dal D.L. n. 73/2022. Non di rado tale limite viene erroneamente esteso a tutte le operazioni con fornitori esteri. L'esclusione opera, invece, esclusivamente per gli acquisti territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia, mentre continua a non trovare applicazione per i servizi generici disciplinati dall'articolo 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, i quali restano sempre soggetti al meccanismo del reverse charge.

Particolare attenzione deve essere prestata anche ai termini di trasmissione dell'autofattura elettronica. Per gli acquisti di servizi da fornitori comunitari il documento deve essere predisposto entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, mentre per i fornitori extra-UE in caso di mancanza di fattura occorre fare riferimento al momento di effettuazione dell'operazione.

Un ulteriore errore operativo consiste nel limitarsi all'invio del documento XML senza curare la documentazione interna. La trasmissione telematica allo SdI non sostituisce infatti le ordinarie esigenze documentali dell'impresa. Rimane opportuno conservare la fattura ricevuta dal fornitore estero, annotare la motivazione dell'eventuale integrazione effettuata e documentare i criteri utilizzati per determinare la territorialità della prestazione, soprattutto nelle fattispecie più complesse.

Infine, particolare attenzione merita la corretta compilazione del file XML. L'indicazione del prestatore estero quale cedente/prestatore, il corretto riferimento al documento originario, la conversione degli importi eventualmente espressi in valuta estera e l'utilizzo del corretto codice natura IVA rappresentano elementi essenziali per evitare successive contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

6. La check list di verifica

La seguente griglia operativa può costituire uno strumento di controllo da utilizzare prima della registrazione di qualsiasi documento ricevuto da fornitori esteri.

7. Conclusioni

L'eliminazione dell'esterometro ha trasformato l'autofatturazione elettronica in un adempimento ordinario della gestione amministrativa delle Agenzie di Viaggio e dei Tour Operator. Tuttavia, la corretta applicazione della disciplina richiede un'attenta analisi preliminare di ogni documento ricevuto da fornitori esteri, poiché l'obbligo di trasmissione allo SdI non dipende esclusivamente dalla residenza del prestatore, ma soprattutto dalla natura dell'operazione, dalla relativa territorialità IVA e dal regime fiscale applicabile.

Nel settore turistico tale valutazione assume una complessità ancora maggiore, considerata l'eterogeneità dei servizi acquistati e la frequente coesistenza, nella medesima pratica, di operazioni soggette al regime speciale dell'articolo 74-ter e di prestazioni disciplinate dal regime IVA ordinario.

Per le imprese del comparto turistico appare particolarmente utile predisporre una matrice operativa delle principali tipologie di servizi acquistati all'estero, associando a ciascuna di esse il corretto trattamento IVA, il documento elettronico da utilizzare e le relative tempistiche di trasmissione. Un simile approccio consente di uniformare i comportamenti aziendali, ridurre gli errori interpretativi e garantire una gestione degli adempimenti conforme alla normativa vigente.

L'argomento affrontato in questo articolo sarà trattato nel percorso formativo Agenzie di viaggio: la gestione degli adempimenti contabili e fiscali

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