La sentenza Stellantis Portugal del 13 marzo scorso chiarisce i confini tra transfer pricing e Iva, affermando che un adeguamento di prezzo infragruppo non costituisce automaticamente il corrispettivo di una prestazione di servizi autonoma, ma può rappresentare una rettifica della base imponibile di operazioni già effettuate. Il contributo esamina la pronuncia alla luce del precedente Arcomet, confrontandola con la disciplina nazionale dei prezzi di trasferimento e con il riparto dell’onere della prova, individuando nel nesso diretto tra prestazione e controvalore il criterio decisivo per l’assoggettamento a Iva.

La fattispecie e la questione di diritto

Con la sentenza 13 maggio 2026, resa nella causa C-603/24, Stellantis Portugal, la Corte di giustizia dell’Unione europea torna sul rapporto fra la disciplina dei prezzi di trasferimento e l’imposta sul valore aggiunto, a pochi mesi dal precedente Arcomet Towercranes. Mentre quest’ultimo aveva riconosciuto, a determinate condizioni, la rilevanza Iva della remunerazione di servizi infragruppo, la pronuncia in commento ne segna i limiti, riaffermando l’autonomia dei presupposti del tributo rispetto...

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