1. In sintesi
Mutui agevolati e contributi a fondo perduto per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità e del ricambio generazionale in agricoltura.
È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 23 febbraio 2024 che contiene misure per l’imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura.
In particolare, il decreto Masaf individua i requisiti per poter beneficiare delle agevolazioni previste dall’articolo 10, comma 1 del Dlgs 185 del 2000 e, in particolare, per ottenere mutui agevolati per gli investimenti e contributi a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile.
2. I soggetti beneficiari e le condizioni da rispettare
Le agevolazioni sono riservate a due tipologie di imprese:
• micro, piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, che esercita esclusivamente attività ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile da almeno 2 anni alla data di presentazione la domanda per le agevolazioni;
• micro, piccole e medie imprese attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Per beneficiare delle misure, inoltre, le imprese devono: a) esercitare esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 citato; b) essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni con qualifica Iap o coltivatore diretto; nel caso di società, composte e amministrate per oltre la metà delle quote di partecipazione da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni con qualifica Iap o coltivatore diretto.; c) avere sede nel territorio nazionale.
Inoltre, le imprese che subentrano nella conduzione devono anche essere costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni ed essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell’intera azienda agricola, oppure subentrare entro tre mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d’azienda.
Lo Statuto dell’impresa ammessa deve contenere una clausola che impedisce il trasferimento di quote o azioni societarie tali da far venire meno il requisito relativo alla presenza di un giovane, per almeno dieci anni o fino all’estinzione del mutuo agevolato concesso. Per lo stesso periodo va mantenuta la qualifica Iap o coltivatore diretto.
Le imprese, inoltre, non devono aver già ricevuto le agevolazioni previste e non devono per i cinque anni successivi detenere quote o azioni di altre imprese beneficiarie.
3. Le agevolazioni concedibili
Le agevolazioni concedibili sono due: mutui agevolati e contributi a fondo perduto.
I mutui sono concessi con un tasso pari a zero e per una durata di 10 anni (aumentato a 15 per il settore agricolo); l’importo non potrà essere superiore al 60% della spesa ammissibile. Il contributo a fondo perduto, invece, è riconosciuto nella misura massima del 35% della spesa ammissibile.
Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie pari all’intero importo con ipoteca di primo grado sui beni oggetti di finanziamento o su altri bene del soggetto oppure con Fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta e con polizze assicurative a favore di Ismaea sui beni oggetto di finanziamento.
I progetti sono finanziabili nel limite massimo di 1.500.000 euro (Iva esclusa) e devono riguardare uno dei seguenti ambiti:
• miglioramento del rendimento e della sostenibilità o della produzione dell’azienda agricola;
• miglioramento ambiente naturale, igiene o benessere degli animali (esclusi investimenti per conformarsi alle norme Ue)
• miglioramento infrastrutture di sviluppo, adeguamento e modernizzazione dell’agricoltura;
• montributo alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici;
• montributo alla bioeconomia circolare sostenibile, promozione dello sviluppo sostenibile e efficiente gestione delle risorse naturali;
• montributo alla salvaguardia della biodiversità.
I progetti non possono essere avviati prima della domanda.
Le spese ammissibili sono numerose e soggette ad alcuni limiti ai sensi dell’articolo 5 del decreto. Tra queste si segnalano: studio di fattibilità, analisi di mercato; opere agronomiche e miglioramento fondiario; opere edilizie per costruzione e miglioramento immobili; oneri concessione edilizia; acquisti macchinari e attrezzature nuovi, impianti e allacciamenti; servizi di progettazione; beni pluriennali come costi di acquisto, sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici e acquisizione brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi; investimenti non produttivi connessi alla tutela ambientale, investimenti in materia di irrigazione, produzione di energia da fonti rinnovabili (per il settore della produzione agricola primaria).
4. L’intensità d’aiuto e la cumulabilità
Il decreto fissa anche dei massimali di aiuto che non possono essere superati e che sono differenziati in base al settore in cui l’investimento è effettuato.
Le misure sono le seguenti:
• Investimenti in aziende agricole connesse alla produzione agricola primaria: 65% dei costi ammissibili;
• Investimenti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: 65%;
• Investimenti legati a uno o più obiettivi di carattere ambientale e climatico o benessere degli animali: 80%;
• Investimenti da parte di giovani agricoltori: 80%;
• Investimenti per l’irrigazione per migliorare impianto o elemento di infrastrutture di irrigazione dopo valutazione di risparmio idrico: 80%;
• altri interventi di irrigazione: 65%.
Gli aiuti in esame possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti di cui al regolamento (Ue) 2021/2115, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti concessi in forza del presente decreto possono, altresì, essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti di cui al regolamento (Ue) 2021/2115, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto
consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
5. L’accesso alle agevolazioni
Le domande di ammissione devono essere presentate a Ismaea. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di ammissione, i beneficiari devono produrre a Ismaea i documenti necessari alla stipula dei contratti. Ismea trasmette al ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministero dell’economia e delle finanze lo schema contenente i criteri, le modalità di presentazione della domanda, le procedure di concessione e di liquidazione, i limiti.
Dopo la stipula del contratto, i beneficiari rendicontano le spese effettuate per stato avanzamento lavori (Sal) per ottenere l’agevolazione. Il beneficiario deve presentare le fatture relative al Sal da erogare e le quietanze delle fatture relative al Sal precedente. Massimo cinque Sal, il primo rendicontato entro sei mesi dalla data del contratto.
I pagamenti dei fornitori devono essere fatti tramite bonifico bancario con specifica causale, da conto ad uso esclusivo dell’impresa beneficiaria.
I beni oggetto delle agevolazioni e l’attività d’impresa sono vincolati all’esercizio dell’attività per un minimo di 5 anni dalla data di inizio o fino all’estinzione del mutuo.
La sede operativa deve essere nel territorio nazionale per minimo 5 anni dall’inizio dell’attività e fino all’estinzione del mutuo.


