Contributi Covid, al via analisi fiscali mirate sulle erogazioni, superiori ai 5mila euro di importo fruiti per l’anno di imposta 2022 previsti dalle Comunicazioni Ue.

L’agenzia delle Entrate è al lavoro per un puntuale riscontro di quanto, dello stock dei contributi concessi, in tale periodo d’imposta, sia stato utilizzato e rendicontato correttamente dai contribuenti.

L’attività di controllo (da terminare entro fine anno) si indirizzerà in particolare sui contribuenti che hanno fruito di aiuti individuali automatici e semiautomatici per i quali, al termine dell’iter di registrazione, è stato evidenziato il superamento dei massimali previsti. Si ricorda che durante l’epidemia Covid, l’agenzia delle Entrate ha gestito ed erogato contributi fino a 24,9 mld, per contrastare l’emergenza economica in diversi settori: dagli aiuti per contrastare il calo del fatturato a interventi più mirati come, ad esempio, nel settore del turismo, o del wedding e dell’intrattenimento. I contribuenti interessati sono stati circa tre milioni. Ora il Fisco passa alla fase di verifica e, in caso di rilievi, chiederà la restituzione di quanto in passato riconosciuto con anche gli interessi.

Le regole

Il Quadro temporaneo (Tf, Temporary Framework) adottato dalla Commissione europea a fronte dell’epidemia Covid 19 (e più volte aggiornato a mano a mano che la situazione pandemica si complicava) prevedeva inizialmente una Sezione 3.1, relativa ad aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o altre forma compatibili con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato.

Gli aiuti avevano una soglia complessiva limitata, progressivamente innalzata dagli iniziali 800mila euro per impresa unica, ad 1,8 milioni di euro ed infine a 2,3 milioni di euro (limiti inferiori erano previsti per i settori della pesca e della produzione primaria dei prodotti agricoli). Successivamente è stata prevista anche la Sezione 3.12, destinata agli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese. A determinate condizioni tale Sezione poteva assorbire, tempo per tempo, le eccedenze rispetto ai limiti della Sezione 3.1.

L’insieme degli aiuti (nel loro complesso definiti Regime ombrello) sono, come detto, all’attenzione dell’amministrazione finanziaria per la rendicontazione nei confronti dell’Europa e il contestuale recupero qualora risultassero illegittimamente fruiti dai contribuenti sottoposti a controllo. Sotto la lente finirà l’incrocio delle informazioni per quanto riguarda le indicazioni in tema di aiuti fornite in Redditi e Irap, l’autodichiarazione a suo tempo presentata, di cui si dirà più avanti, e la presenza degli aiuti in Rna, Sian e Sipa, le banche dati connesse per la registrazione e monitoraggio proprio degli aiuti di Stato.

I controlli e il recupero degli aiuti

Il mancato rispetto delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework comporta il recupero dell’aiuto di Stato indebitamente percepito, per l’importo effettivamente fruito, oltre agli interessi. Ad esempio, per un credito d’imposta, si tratta dell’importo compensato nel modello F24, mentre se l’aiuto si è concretizzato in una variazione in diminuzione nel modello dichiarativo, l’accertamento riguarderà le maggiori imposte risparmiate. Relativamente ai crediti d’imposta ritenuti inesistenti viene evidenziata l’opportunità di procedere comunque tramite emissione dello schema di atto (e relativo contraddittorio), nei termini decadenziali previsti in caso di utilizzo di un credito “non spettante”, al fine di prevenire una eventuale contestazione sul punto da parte del contribuente.

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