La sospensione generalizzata prevista per i compiti degli uffici degli enti impositori, contenuta nel decreto Cura Italia, non opera per l’attività dell’agenzia delle Entrate in relazione alle risposte alle istanze formulate per procedere alla ricerca telematica dei beni da pignorare a patto che il creditore, con l’istanza, indichi e documenti l’urgenza della richiesta. Anche le risposte alle istanze di accesso agli atti, ivi compreso il cosiddetto accesso civico, saranno trattate prioritariamente purché abbiano la peculiarità dell’indifferibilità e dell’urgenza.
Queste le indicazioni operative emanate dalla Dre Marche con una nota del 7 aprile.
L’articolo 67 del Dl 18/2020 ha sospeso, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, alcune attività svolte dall’amministrazione finanziaria, tra cui, quelle inerenti alle istanze di accesso alle banche dati dell’agenzia delle Entrate e quelle all’accesso documentale e civico non aventi carattere di indifferibilità e urgenza.
Le norme del Codice di procedura civile e le disposizioni attuative prevedono la possibilità per il creditore, per gli organi delle procedure concorsuali e nell’ambito di procedimenti in materia di famiglia e in relazione alla gestione di patrimoni altrui, di richiedere all’agenzia delle Entrate le informazioni contenute nelle banche dati dell’Anagrafe tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari.
Queste domande devono essere corredate dall’autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un giudice da esso delegato, ovvero, nelle procedure concorsuali e quelle in materia di famiglia, dal giudice del procedimento. Inoltre, l’agenzia è deputata a fornire risposte alle istanze di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, ivi compresi quelli inerenti all’accesso civico semplice o generalizzato la cui differenziazione, rispetto ai primi, risiede nella possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato.
Al fine di agevolare l’operatività degli uffici, la determina direttoriale sottolinea, innanzitutto, che per la qualificazione delle attività «aventi carattere di indifferibilità ed urgenza», occorre individuare quelle per le quali non operano, nei giudizi civili, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini previsti dall’articolo 67 del decreto. E tra queste rientrano le cause relative ad alimenti o a obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità e quelli inerenti i procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione e, in via residuale, quelli la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.
Come evidenziato, per i rapporti di famiglia, provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, ecc., per cui non opera la sospensione generalizzata, è sufficiente indicare nell'istanza la riconducibilità della richiesta a queste fattispecie.
Diversi, invece, sono i presupposti per evadere, rapidamente, un’istanza la cui mancata o ritardata risposta potrebbe produrre un grave pregiudizio per l’instante.
In questo caso, per ottenere una risposta da parte dell’ufficio occorrerà non solo indicare e circostanziare esplicitamente l’urgenza del provvedimento, ma anche, che tutto questo sia confermato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria competente che dichiara l’urgenza dell’udienza di trattazione.

